Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 00913/2025 del 09/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la mancanza di specificità del motivo e la sua manifesta infondatezza. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Lecce, deducendo un vizio di motivazione in relazione all'affermazione della sua responsabilità penale per il reato di ricettazione. Il ricorso contestava, in sostanza, la valutazione del giudice di merito circa la consapevolezza dell'origine illecita del bene rinvenuto, ma la Corte rileva che il motivo riproduceva questioni già esaminate e respinte in appello, senza apportare specifiche censure nuove. La motivazione della sentenza impugnata viene ritenuta coerente con i consolidati orientamenti giurisprudenziali richiamati, anche con riferimento alle modalità di rinvenimento dell'arma clandestina e alla conseguente evidenza della consapevolezza della provenienza illecita da parte dell'imputato.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    La Corte richiama il reato di ricettazione contestato, valorizzando la consapevolezza della provenienza illecita del bene come elemento centrale dell'affermazione di responsabilità.

  • art. 616 c.p.p.

    È applicata la conseguenza processuale della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso che si limiti a riproporre le medesime doglianze già disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata, è inammissibile.
  • In tema di ricettazione, la prova della consapevolezza dell'origine illecita del bene può essere desunta da circostanze fattuali sintomatiche del rinvenimento e della disponibilità del bene stesso, purché la motivazione del giudice di merito sia logica e coerente.
  • Il vizio di motivazione non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito quando la sentenza impugnata abbia già affrontato e confutato le questioni dedotte con argomenti non manifestamente illogici.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.