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Sentenza

Sentenza n. 727/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'accertamento della illegittimità e/o l'annullamento - della nota del Servizio Tecnico SUE del Comune di Cesena prot. 62633 del 6 maggio 2021 con cui il Comune ha dichiarato che le opere di urbanizzazione funzionali all'intervento edilizio “n. 232” di cui all'Allegato A11 alle NTA del PRG devono essere eseguite dalle ricorrenti in aggiunta al versamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria prescritti per il citato intervento n. 232 e dunque senza beneficiare del c.d. “scomputo”; - della convenzione rep. 15452 del 21.5.2021 stipulata per l'esecuzione delle urbanizzazioni dell'intervento edilizio “n. 232”, nella parte in cui dovesse avere il significato di escludere la scomputabilità del costo di tali opere dagli oneri di urbanizzazione dovuti per l'intervento edificatorio; - per quanto occorrer possa, dell'art. 27 delle NTA al PRG, se interpretato nel senso di imporre ai privati l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria previste dall'Allegato A11 delle NTA in aggiunta al versamento degli oneri di urbanizzazione; - di ogni altro atto connesso e presupposto, ad oggi non conosciuto; e per l'accertamento - del diritto delle ricorrenti ad eseguire le opere di urbanizzazione dell'intervento “n. 232”, assentite con p.d.c. n. 36 del 28.5.2021 ed assunte dalle ricorrenti con la convenzione rep. 15452 del 21.5.2021, a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti per l'intervento edificatorio in oggetto; - del diritto delle ricorrenti alla restituzione degli oneri di urbanizzazione pagati in relazione all'intervento edificatorio “n. 232”, nella misura pari al valore delle opere di urbanizzazione eseguite e con gli interessi e la rivalutazione dal dì del dovuto al saldo;

Giustizia amministrativa202100543

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota comunale che ha escluso lo scomputo dagli oneri di urbanizzazione delle opere prescritte per il permesso di costruire convenzionato, nonché la relativa convenzione e gli atti connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti, proprietarie di un’area disciplinata dal PRG mediante permesso di costruire con prescrizioni, hanno impugnato la nota con cui il Comune ha ritenuto che le opere previste dalla prescrizione n. 232 dell’Allegato A11 alle NTA, consistenti in parcheggio pubblico, verde pubblico e allargamento di una strada, dovessero essere realizzate a loro carico oltre al pagamento degli oneri di urbanizzazione, senza scomputo. Hanno dedotto, in primo luogo, la violazione della delibera dell’Assemblea legislativa regionale n. 186/2018, della delibera consiliare comunale n. 50/2019 e dei principi desumibili dall’art. 16, comma 2, d.P.R. 380/2001, sostenendo che la realizzazione diretta delle opere avrebbe dovuto comportare lo scomputo dei relativi costi dal contributo di costruzione. In subordine, hanno dedotto la violazione degli artt. 27 e 34 delle NTA del PRG, in combinato disposto con l’Allegato A11, nonché eccesso di potere per falso presupposto, motivazione illogica e difetto di istruttoria. In ulteriore subordine, hanno contestato la legittimità dell’art. 27 delle NTA, ove interpretato nel senso di imporre un doppio regime impositivo, per violazione dell’art. 16 d.P.R. 380/2001, dell’art. 30 l.r. Emilia-Romagna n. 15/2013 e degli artt. 23 e 42 Cost.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che le opere imposte dalla prescrizione n. 232 non siano ordinarie opere di urbanizzazione, ma misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale, poste come condizione per consentire l’edificazione di un’area originariamente rurale o comunque esterna al territorio urbanizzato. La qualificazione è stata desunta dalla disciplina regionale sulle nuove urbanizzazioni, dall’art. 40 del regolamento edilizio comunale, dalle NTA e dalla ricostruzione storica della destinazione dell’area. Le opere, finalizzate a integrare e potenziare dotazioni pubbliche già esistenti, costituiscono la contropartita del vantaggio economico riconosciuto ai privati mediante la possibilità di edificare e non sono commisurate alla sola edificazione specifica. Pertanto, ad esse si applica il punto 1.5.6. della delibera regionale n. 186/2018, che esclude lo scomputo dal contributo di costruzione delle misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale e delle dotazioni ecologiche e ambientali; lo scomputo resta invece riferibile alle ordinarie opere di urbanizzazione. Le censure relative alla violazione di legge, all’interpretazione delle NTA e ai vizi di eccesso di potere sono state ritenute infondate. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità e novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 16, comma 2, d.P.R. 380/2001

    È richiamato quale fonte dei principi generali in materia di scomputo degli oneri di urbanizzazione; lo scomputo opera per le ordinarie opere di urbanizzazione, non per le misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale.

  • art. 35 l.r. Emilia-Romagna 21 dicembre 2017, n. 24

    Le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale e le dotazioni ecologiche ed ambientali [...] non sono oggetto di scomputo dal contributo di costruzione e non possono essere monetizzate.

    Le nuove urbanizzazioni devono assicurare, oltre alle infrastrutture per l’urbanizzazione, anche misure compensative e di riequilibrio, escluse dallo scomputo.

  • punto 1.5.6. delibera Assemblea legislativa Emilia-Romagna 20 dicembre 2018, n. 186/2018

    Gli interventi edilizi, oltre alla corresponsione delle quote di U1 e U2, dovranno garantire la realizzazione delle misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale e delle dotazioni ecologiche e ambientali [...] Tali dotazioni non sono oggetto di scomputo dal contributo di costruzione.

    Le misure compensative e di riequilibrio devono essere realizzate in aggiunta al pagamento degli oneri U1 e U2, salvo l’eccezione prevista dal punto successivo, non rilevante nella decisione.

  • art. 27 NTA del PRG del Comune di Cesena

    Disciplina i permessi di costruire con prescrizioni, subordinando l’edificabilità al rispetto di specifiche condizioni e alla realizzazione delle opere individuate nell’Allegato A11.

  • Allegato A11 alle NTA del PRG, prescrizione n. 232

    Individua, per il lotto interessato, le opere consistenti in parcheggio pubblico, verde pubblico e allargamento della via Giardini di San Mauro.

  • art. 40 del regolamento edilizio comunale

    Qualifica le prescrizioni dell’Allegato A11 come opere di urbanizzazione primaria e misure di ambientazione e mitigazione da realizzare per dare attuazione agli interventi, mediante convenzione; tale qualificazione nominale non impedisce al giudice di riconoscere, in concreto, la natura compensativa delle opere.

  • art. 30 l.r. Emilia-Romagna n. 15/2013

    Richiamato dalle ricorrenti quale parametro della censura di illegittimità dell’art. 27 NTA; la censura è stata respinta.

  • artt. 23 e 42 Cost.

    Richiamati dalle ricorrenti in relazione alla dedotta introduzione, mediante fonte regolamentare, di un doppio onere patrimoniale; la censura è stata respinta.

Massime di principio

  • Le opere imposte dal piano urbanistico come condizione per consentire l’edificazione di un’area originariamente rurale o comunque non edificabile, quando perseguono finalità di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale, non sono assimilabili alle ordinarie opere di urbanizzazione e non sono scomputabili dal contributo di costruzione.
  • La qualificazione sostanziale di un’opera ai fini dello scomputo dipende dalla sua funzione urbanistica concreta: sono compensative le opere dirette a riequilibrare gli effetti dell’incremento del carico urbanistico, del consumo di suolo e dell’inserimento dell’intervento nel contesto territoriale, anche se lo strumento urbanistico le denomina opere di urbanizzazione o le inserisce tra le prescrizioni del titolo edilizio.
  • Le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale devono essere realizzate in aggiunta al pagamento delle quote di urbanizzazione primaria e secondaria, mentre lo scomputo resta applicabile alle ordinarie opere di urbanizzazione, secondo la disciplina regionale dell’Emilia-Romagna.
  • La previsione convenzionale o pianificatoria di opere finalizzate a potenziare servizi e dotazioni pubbliche già esistenti può costituire la contropartita del vantaggio edificatorio attribuito al privato e non integra, per ciò solo, una duplicazione illegittima degli oneri contributivi.

Come è indicizzato

MaterieContributo di costruzione e oneriPiani regolatori e variantiPiani attuativi e lottizzazioni
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorio
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoPrincipio di legalità e tipicità

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