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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21150/2024 del 29/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha respinto la sua richiesta di detenzione domiciliare, deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. In particolare contesta il computo della pena residua sostenendo che il fine pena sarebbe il 03/12/2024, dunque inferiore a due anni, e che il presunto travisamento dei termini avrebbe inciso sulle valutazioni del Tribunale.

La decisione

Il ricorso in cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che, anche qualora si procedesse a rettifica del computo del 'fine pena', il Tribunale aveva formulato un giudizio autonomo e decisivo di attuale e consistente pericolosità sociale del Lovero, fondato su numerosi e gravi precedenti penali, su condotta carceraria negativa e sulla mancanza di revisione critica. Il ricorrente non ha contestato né affrontato quella valutazione di pericolosità; pertanto la correzione del calcolo della pena residua non avrebbe mutato l'esito circa l'esclusione delle misure alternative. In conseguenza del rigetto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, ex lege.

Norme richiamate

  • norme sulla concessione di misure alternative alla detenzione e competenza del Tribunale di Sorveglianza

    La decisione viene motivata sulla base dei criteri di accesso alle misure alternative: oltre alla durata residua della pena, rileva la valutazione della pericolosità sociale, delle condizioni di salute e della capacità di osservare i limiti imposti. Il Tribunale ha ritenuto decisiva la prognosi negativa sul recupero e sull'osservanza delle condizioni delle misure alternative.

  • disposizioni processuali sulle spese (cfr. 'ex lege')

    Alla luce del rigetto del ricorso, è stata applicata l'automatica condanna alle spese processuali prevista dalla normativa processuale in caso di soccombenza.

Massime di principio

  • Se il giudice di merito nega una misura alternativa fondandosi su una valutazione di pericolosità attuale e consistente, la sola rettifica del computo della pena residua può risultare irrilevante ai fini dell'ammissione alla misura; dunque il ricorso che si limita a contestare il calcolo del termine può essere inefficace se non affronta anche la valutazione della pericolosità.
  • Per ottenere successo in sede di impugnazione è necessario confrontarsi espressamente con tutte le ragioni addotte dal giudice, in particolare con le valutazioni sulla personalità, sui precedenti e sulla condotta carceraria che hanno portato a escludere l'adeguatezza delle misure alternative.
  • La prova delle condizioni di salute rilevanti per l'accesso a misure alternative deve essere adeguata e specifica: l'assenza di documentazione probante sulla gravità delle patologie può determinare il rigetto della domanda.
  • Il comportamento lavorativo e disciplinare in carcere e la mancanza di segnali di 'revisione critica' o di recupero costituiscono elementi forti nella valutazione negativa dell'ammissibilità alle misure alternative.
  • In caso di rigetto del ricorso sono automaticamente poste a carico del ricorrente le spese processuali, salvo diverso disposto normativo o valutazione contraria del giudice.

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