Sentenza del 20/12/2018 n. 32953 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle dogane ha impugnato la sentenza che aveva riconosciuto l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 4% alla spezzatura di riso commercializzata dalla società. Secondo l'Agenzia, trattandosi di prodotto destinato all'alimentazione di cani e gatti e confezionato per la vendita al minuto, avrebbe dovuto applicarsi l'aliquota ordinaria, con conseguente recupero della maggiore IVA, degli interessi e delle sanzioni. Il motivo di ricorso denunciava la violazione dell'art. 75, comma 6, della legge n. 413 del 1991, contestando l'interpretazione della CTR, che aveva distinto tra alimenti naturali semplici e preparazioni ottenute dalla miscela di più elementi nutritivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle dogane, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e rinviato la causa alla CTR del Piemonte, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. La Cassazione ha stabilito che il termine "preparazioni" è semanticamente neutro e non consente di decidere la questione sulla sola classificazione merceologica o sulla composizione del prodotto. Il giudice del rinvio dovrà invece verificare il concreto condizionamento della merce per la vendita al minuto, considerando in particolare le modalità di confezionamento e le indicazioni riportate sulla confezione, al fine di accertare se il prodotto fosse destinato all'alimentazione di cani e gatti. La Corte non ha quindi determinato definitivamente l'imposta dovuta, ma ha annullato la decisione favorevole alla contribuente e disposto un nuovo esame.
Norme richiamate
Legge n. 413 del 1991, art. 75, comma 6
A decorrere dal 1° gennaio 1992, le preparazioni di alimenti utilizzati nell'alimentazione di cani e gatti, condizionate per la vendita al minuto, comunque classificate, sono soggette all'aliquota IVA ordinaria prevista dalla disposizione.
La norma si applica quando il prodotto è destinato all'alimentazione di cani e gatti ed è confezionato per la vendita al minuto. Il termine "preparazioni" non è decisivo e non richiede necessariamente che il prodotto sia una miscela di più elementi nutritivi.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella A, Parte 2, voce 20
La voce 20 prevedeva l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 4% per determinate categorie di mangimi semplici di origine vegetale.
La classificazione del prodotto tra i mangimi semplici di origine vegetale non è sufficiente, da sola, a garantire l'aliquota agevolata quando il prodotto risulti concretamente confezionato per la vendita al minuto come alimento destinato a cani e gatti.
Sentenza della Corte di cassazione n. 8815 del 4 maggio 2016
La decisione viene richiamata come precedente secondo cui la qualificazione fiscale deve essere valutata in base alla destinazione del prodotto e al suo condizionamento per la vendita al minuto, non soltanto sulla base della composizione o della classificazione merceologica.
Massime di principio
- Per determinare l'aliquota IVA applicabile a prodotti destinati all'alimentazione animale, non è sufficiente considerare la classificazione doganale o la composizione naturale del prodotto.
- Quando una norma fiscale riguarda prodotti confezionati per la vendita al minuto e destinati a cani e gatti, assumono rilievo concreto la confezione, le etichette, le istruzioni d'uso e ogni indicazione commerciale presente sul prodotto.
- Anche una materia prima vegetale o un prodotto risultante da un processo di pulitura e raffinazione può essere considerato una preparazione alimentare ai fini fiscali.
- L'aliquota agevolata può essere esclusa se il confezionamento e le indicazioni commerciali rendono evidente la destinazione specifica all'alimentazione di cani e gatti, indipendentemente dalla denominazione o dalla classificazione merceologica.
- In caso di cassazione con rinvio, la decisione non definisce necessariamente in via definitiva l'imposta dovuta: il giudice del rinvio deve applicare il principio di diritto e rivalutare i fatti indicati dalla Corte.
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