Cassazione Civile, Ordinanza n. 29159/2022 del 06/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento impugnato da parte dell'Ufficio e della conseguente sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione, compensando le spese di lite.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento IRPEF con cui l'Ufficio le aveva rideterminato un maggior reddito. La C.T.P. aveva accolto il ricorso, ma la C.T.R. della Lombardia, su appello dell'Agenzia delle Entrate, aveva riformato la decisione confermando la legittimità dell'atto impositivo. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, ma prima della decisione ha chiesto l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, producendo il provvedimento con cui l'Agenzia delle Entrate aveva annullato in autotutela l'avviso di accertamento, dichiarandolo privo di effetti e non più idoneo a richiedere le somme originariamente pretese.
Norme richiamate
art. 370, primo comma, c.p.c.
viene richiamato solo per rilevare che l'Agenzia delle Entrate non aveva depositato né notificato controricorso, sicché la mera nota di costituzione non equivale a controricorso.
art. 378 c.p.c.
viene richiamato in relazione al deposito della memoria da parte della contribuente in vista della pubblica udienza.
art. 67, primo comma, lett. b) TUIR
è menzionato nella motivazione dell'autotutela come oggetto dell'evoluzione giurisprudenziale richiamata dall'Ufficio per giustificare l'annullamento dell'accertamento.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione finanziaria annulla in autotutela l'avviso di accertamento impugnato, dichiarandolo privo di effetti e insussistenti le pretese economiche originarie, viene meno l'oggetto del contendere e il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- Nel giudizio di cassazione, la sopravvenuta eliminazione dell'atto impositivo contestato può essere fatta valere con istanza della parte interessata e con produzione del provvedimento di autotutela, senza necessità di esame dei motivi di ricorso.
- La compensazione delle spese è coerente con l'estinzione del giudizio determinata da un sopravvenuto annullamento dell'atto impugnato da parte dell'Ufficio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28997/2022 del 06/10/2022
- ordinanza_civile · 6 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28999/2022 del 06/10/2022
- ordinanza_civile · 6 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29001/2022 del 06/10/2022
- ordinanza_civile · 6 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29002/2022 del 06/10/2022
- ordinanza_civile · 6 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29005/2022 del 06/10/2022
- ordinanza_civile · 6 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29006/2022 del 06/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →