Cassazione Civile, Ordinanza n. 08676/2024 del 02/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
I ricorrenti impugnavano la decisione di merito sostenendo che la Corte territoriale non avesse correttamente considerato il contenuto di "accordi sindacali in atti" e di altri documenti/verbali/comunicazioni, dai quali avrebbero dovuto desumersi effetti favorevoli alla domanda di riassunzione. In particolare, il motivo prospettava che dal CCNL delle imprese turistiche e dalle "disposizioni contenute nel d.lvo 157/95" derivasse un obbligo di riassunzione in capo alla stazione appaltante in caso di cessazione della gestione appaltata e prosecuzione dell'attività da parte sua. La censura era formulata senza puntuale richiamo dei canoni ermeneutici, e senza indicare in modo specifico quando e come il CCNL fosse stato prodotto né trascriverne il contenuto rilevante.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, per la parte relativa agli accordi sindacali e ai documenti richiamati, mirasse in realtà a una diversa interpretazione di atti negoziali, senza dedurre correttamente la violazione dei canoni ermeneutici e risolvendosi in una richiesta di rivalutazione di merito; per la parte fondata sul CCNL e sul d.lvo 157/95, ha evidenziato la genericità del motivo, poiché i ricorrenti non avevano assolto l'onere di specificare la produzione del contratto collettivo e di trascrivere le norme collettive asseritamente violate, con conseguente difetto di specificità ex art. 366, comma 1, c.p.c. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 1362 ss. c.c.
La censura sulla interpretazione di accordi e documenti è inammissibile se non è articolata attraverso il richiamo dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e si risolve in una diversa lettura di merito degli atti.
art. 366, comma 1, c.p.c.
Il motivo di ricorso deve rispettare i criteri di specificità: occorre indicare e trascrivere il contenuto delle norme collettive invocate e precisarne la produzione processuale; la mera indicazione numerica delle disposizioni non basta.
d.lvo 157/95
Il richiamo generico al decreto legislativo, senza indicare la specifica disposizione e senza sviluppare una censura autosufficiente, non è idoneo a fondare il ricorso.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Essendo il ricorso dichiarato inammissibile, la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La censura in cassazione contro l'interpretazione di accordi o documenti è inammissibile quando non individua specificamente la violazione dei canoni legali di ermeneutica e mira soltanto a ottenere una rivalutazione del merito.
- Chi invoca in cassazione l'applicazione di un contratto collettivo deve indicare in modo puntuale quando e come il contratto sia stato prodotto e deve trascrivere o comunque riportare le clausole rilevanti, non essendo sufficiente il mero richiamo numerico delle disposizioni.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e specifico: il richiamo generico a fonti normative o contrattuali, senza la puntuale individuazione delle disposizioni asseritamente violate e della loro incidenza sulla decisione, comporta inammissibilità.
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