Ordinanza n. 23/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Napoli che ha revocato il Nulla Osta al lavoro subordinato rilasciato in favore del lavoratore Al Hasan Masud presentata in data 27/03/2023 ai sensi dell'art. 22 del d. Lgs. 286/98 e dell'art. 31 D.P.R. 394/99 e successive modifiche e integrazioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Napoli
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Napoli ha revocato il nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in suo favore. Sono state dedotte censure relative alla violazione delle regole del contraddittorio procedimentale. Nell'ordinanza non sono specificati ulteriori motivi, né risultano contestazioni nel merito dei rilievi posti dall'amministrazione a fondamento della revoca. Il Ministero dell'Interno ha eccepito la tardività del ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto prima facie infondate le censure sulla violazione del contraddittorio, poiché la documentazione depositata dall'amministrazione dimostrava l'invio degli atti endoprocedimentali e del provvedimento di revoca agli indirizzi indicati dall'interessato nella richiesta di convocazione e, successivamente, presso il difensore di fiducia. Il Collegio ha inoltre ritenuto apparentemente fondata l'eccezione di tardività del ricorso. Ha rilevato, infine, che il ricorrente non aveva svolto deduzioni sui rilievi sostanziali posti a fondamento della revoca. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 22 d.lgs. 286/1998
Indicato quale base normativa della richiesta di nulla osta al lavoro subordinato.
art. 31 d.P.R. 394/1999
Indicato quale ulteriore base normativa della richiesta di nulla osta al lavoro subordinato.
art. 55 c.p.a.
Applicato per la decisione sulla domanda cautelare incidentale.
Massime di principio
- In sede cautelare, la documentazione dell'amministrazione che dimostri l'invio degli atti endoprocedimentali e del provvedimento finale agli indirizzi forniti dall'interessato può rendere prima facie infondata la censura di violazione del contraddittorio.
- La fondatezza apparente dell'eccezione di tardività del ricorso costituisce ragione per respingere la domanda cautelare.
- La mancata contestazione, da parte del ricorrente, dei rilievi sostanziali posti a fondamento del provvedimento impugnato incide negativamente sulla valutazione cautelare del fumus boni iuris.
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