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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24865/2021 del 15/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per gli anni d'imposta 2005 e 2006, con riprese a tassazione fondate su rilievi contenuti in un processo verbale di constatazione. In particolare, l'Ufficio contestava, da un lato, l'inesistenza di operazioni fatturate da una società controllata della contribuente; dall'altro, la simulazione o comunque l'antieconomicità del canone di sublocazione di un capannone industriale, con asserito trasferimento di imponibile alla controllata. La CTR del Piemonte aveva accolto solo in parte l'appello dell'Ufficio: aveva ritenuto infondata la contestazione sulle operazioni inesistenti, valorizzando una sentenza penale di assoluzione non definitiva, e aveva invece rideterminato il canone di sublocazione, ritenendo corretto il rilievo dell'Ufficio circa la sproporzione del corrispettivo pattuito. In cassazione l'Agenzia delle Entrate ha dedotto violazione dell'art. 645 cod. proc. pen., dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 7 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR aveva attribuito alla sentenza penale un valore decisivo senza una autonoma valutazione degli indizi raccolti in sede tributaria. La contribuente, con ricorso incidentale, ha denunciato violazione delle norme in tema di accertamento e di onere della prova, contestando la rideterminazione del canone sulla base del mero calcolo dei metri cubi locati e l'asserita lesione dell'autonomia negoziale.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondato il motivo con cui si censurava l'utilizzo acritico della sentenza penale da parte della CTR. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla CTR del Piemonte, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame della contestazione sulle operazioni inesistenti, valorizzando autonomamente le prove e gli indizi acquisiti nel giudizio tributario e confrontandoli con l'esito del processo penale. Ha invece rigettato il ricorso incidentale della contribuente, reputando infondate le doglianze sulla rideterminazione del canone di sublocazione, poiché la CTR aveva fatto applicazione di un criterio di calcolo proposto dalla stessa contribuente e aveva motivato sull'inapplicabilità dei valori OMI in ragione delle caratteristiche peculiari dell'immobile. Le spese sono state rimesse al giudice del rinvio; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente incidentale, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 645 cod. proc. pen.

    Richiamato solo come norma asseritamente violata nel motivo principale; la Corte non ne ricava un principio autonomo, ma ribadisce che il giudizio tributario non può recepire automaticamente l'esito del processo penale.

  • art. 116 c.p.c.

    Il giudice tributario deve esercitare un autonomo apprezzamento del materiale probatorio e non può limitarsi a recepire acriticamente le conclusioni del giudice penale.

  • art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel processo tributario vigono limiti alla prova, ma sono ammesse anche presunzioni semplici; ciò impedisce di attribuire automatica efficacia vincolante alla sentenza penale.

  • art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato nel ricorso incidentale in tema di accertamento; la Corte ritiene infondata la censura contro la rideterminazione del canone.

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato nel ricorso incidentale; non viene ravvisata violazione nella motivazione dell'accertamento confermata dalla CTR.

  • art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato nel ricorso incidentale nel contesto delle riprese IVA; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 56 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato nel ricorso incidentale; non incide sull'esito, poiché la censura è ritenuta infondata.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    Richiamati per contestare le presunzioni usate dall'Ufficio; la Corte afferma che il giudice di merito ha comunque motivato la ricostruzione del canone e che la censura non scalfisce la decisione.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione al riparto dell'onere probatorio; la Corte ritiene che la CTR non abbia violato le regole di riparto.

  • art. 41-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato nel ricorso incidentale; non emerge una specifica interpretazione autonoma nella decisione.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato per sostenere che la CTR avrebbe violato i criteri di interpretazione del contratto; la Corte esclude la fondatezza della censura, rilevando che il criterio volumetrico era stato fatto proprio dalla stessa contribuente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente incidentale, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la sentenza penale irrevocabile di assoluzione o di condanna non ha automatica efficacia vincolante: il giudice tributario deve svolgere un autonomo apprezzamento delle risultanze penali, confrontandole con gli altri elementi di prova acquisiti nel giudizio fiscale.
  • L'assoluzione penale non impedisce l'accertamento della responsabilità fiscale quando l'atto impositivo sia sorretto da validi indizi o presunzioni semplici, che possono essere sufficienti nel giudizio tributario pur non bastando in sede penale.
  • Il giudice tributario, nel valorizzare un esito penale, non può limitarsi a recepirlo acriticamente, ma deve motivare perché e in che misura esso incida sugli elementi presuntivi posti a base dell'accertamento.
  • In tema di determinazione del corrispettivo contrattuale contestato dal Fisco, il giudice di merito può fare applicazione di criteri ricostruttivi desunti dal contratto e dalle caratteristiche concrete del bene, purché la motivazione dia conto delle ragioni per cui eventuali parametri generali risultano inadeguati nel caso specifico.
  • La censura in cassazione sulla violazione dell'onere della prova o delle regole di interpretazione contrattuale non è fondata quando la decisione impugnata abbia già utilizzato il parametro indicato dalla stessa parte e abbia motivato in modo coerente sulla sua applicazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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