Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 11341/2026 del 27/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

A seguito di una verifica della Guardia di Finanza conclusa con PVC, l'Ufficio notificava alla società più avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2007-2011, recuperando a tassazione redditi, IRAP e IVA e irrogando sanzioni, in relazione a operazioni ritenute in tutto o in parte soggettivamente inesistenti e a costi ritenuti non deducibili. La CTP confermava gli atti; la CTR accoglieva parzialmente l'appello della contribuente, riducendo una ripresa per il 2011, riconoscendo la detraibilità/deducibilità al 96,5% dei costi documentati da fatture soggettivamente inesistenti e compensando le spese. L'Agenzia ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente/illogica; 2) violazione di numerose norme sostanziali e processuali in tema di operazioni soggettivamente inesistenti, IVA detraibile e deducibilità dei costi, assumendo che la CTR avesse errato nel valutare gli indizi e nel riconoscere la deducibilità parziale; 3) omesso esame di fatti decisivi, tra cui la natura fittizia dei fornitori e l'indeducibilità dei costi. La società resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale, deducendo: illegittimità della sottoscrizione degli avvisi da parte di un funzionario incaricato ai sensi di norme poi dichiarate incostituzionali; e decadenza dell'Ufficio dal potere di accertamento per gli anni 2007 e 2008, sostenendo altresì l'assenza di elementi per il raddoppio dei termini.

La decisione

La Corte ha rigettato sia il ricorso principale dell'Agenzia sia il ricorso incidentale della società. Ha ritenuto infondato il primo motivo dell'Agenzia perché la motivazione della CTR, pur sintetica, superava il "minimo costituzionale"; ha dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato il secondo motivo, osservando che la censura sull'IVA attingeva un accertamento di fatto non sindacabile in cassazione e che, quanto ai costi, la deducibilità delle operazioni soggettivamente inesistenti è ammessa dall'art. 14, comma 4-bis, l. n. 537/1993, salvo specifiche contestazioni su effettività, inerenza, competenza, certezza o determinabilità, qui non adeguatamente dedotte dall'Ufficio; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché mirava, in sostanza, a una rivalutazione del merito. Sul ricorso incidentale, ha respinto la doglianza sulla sottoscrizione degli avvisi, affermando che per la validità dell'atto conta l'effettiva attribuzione in organigramma della posizione di vertice o del potere di rappresentanza, a prescindere dalla qualifica dirigenziale; ha respinto anche la censura sulla decadenza, ribadendo che, nel regime ratione temporis applicabile, il raddoppio dei termini opera al mero riscontro di fatti che comportano obbligo di denuncia penale, senza necessità di effettiva presentazione della denuncia o di esternazione delle ragioni del raddoppio. Spese compensate per reciproca soccombenza e applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 a carico della ricorrente incidentale.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    È richiamato quale parametro sulla motivazione della sentenza, ma la Corte esclude che nel caso vi sia motivazione apparente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in tema di sufficienza della motivazione della sentenza di merito.

  • art. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato per censurare la motivazione della decisione tributaria, ma la Corte ritiene infondata la doglianza.

  • art. 61 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato nel primo motivo del ricorso principale in relazione al vizio motivazionale.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Usato per dedurre la nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Usato per le censure di violazione/falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    La Corte ribadisce che il vizio oggi riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

  • art. 111, comma 6 Cost.

    È il parametro del "minimo costituzionale" della motivazione.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato tra le norme invocate dall'Agenzia nel secondo motivo.

  • art. 23 Cost.

    Richiamato tra le norme invocate dall'Agenzia nel secondo motivo.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato tra le norme invocate dall'Agenzia nel secondo motivo.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato tra le norme invocate dall'Agenzia nel secondo motivo.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato dall'Agenzia nel secondo motivo.

  • art. 114 c.p.c.

    Richiamato dall'Agenzia nel secondo motivo.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dall'Agenzia nel secondo motivo.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dall'Agenzia nel secondo motivo.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di riparto dell'onere della prova sui costi e sulla frode.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato tra le norme sulla prova presuntiva.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato tra le norme sulla prova presuntiva.

  • art. 39, comma 1, lett. d, d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato per i presupposti dell'accertamento tributario nei ricavi e costi non correttamente dichiarati.

  • art. 41 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato nel secondo motivo dell'Agenzia.

  • art. 8 d.l. n. 16/2012

    La Corte lo considera come norma introduttiva della disciplina retroattiva favorevole sulla deducibilità dei costi da operazioni soggettivamente inesistenti.

  • art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato dall'Agenzia in tema di IVA e fatture soggettivamente inesistenti.

  • art. 54, comma 5, d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato dall'Agenzia nel secondo motivo.

  • art. 5 d.lgs. n. 446/1997

    Richiamato per l'IRAP.

  • art. 25 d.lgs. n. 446/1997

    Richiamato per l'IRAP.

  • art. 17 dir. CEE 77/388/CEE

    Richiamato nel secondo motivo dell'Agenzia in materia di IVA.

  • art. 167 dir. 2006/112/CE

    Richiamato nel secondo motivo dell'Agenzia in materia di IVA.

  • art. 14, comma 4-bis, l. n. 537/1993

    La Corte afferma che i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti sono deducibili se effettivamente sostenuti, anche se il contribuente conosce la frode, salvo contrasto con i requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità o utilizzo per delitti non colposi.

  • art. 42, commi 1 e 3, d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato dalla società per contestare la sottoscrizione degli avvisi di accertamento.

  • art. 43, commi 1 e 3, d.P.R. n. 600/1973

    La Corte ribadisce che il raddoppio dei termini operava, nel regime applicabile, al mero riscontro di fatti penalmente rilevanti, senza necessità di effettiva denuncia.

  • art. 331 c.p.p.

    La Corte afferma che il raddoppio dei termini presuppone fatti che comportano obbligo di denuncia penale ai sensi di questa norma.

  • art. 2 d.lgs. n. 128/2015

    La Corte esclude l'applicazione delle modifiche sopravvenute al caso, in virtù della disciplina transitoria.

  • art. 1, commi 130, 131 e 132, l. n. 208/2015

    La Corte esclude l'applicazione del nuovo regime che ha soppresso il raddoppio dei termini per il caso deciso.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dell'obbligo, a carico della ricorrente incidentale, di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

  • art. 10 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato nel ragionamento sulla legittima spendita del potere rappresentativo dell'Agenzia.

  • art. 11, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato nel ragionamento sulla rappresentanza processuale dell'ufficio periferico.

  • Corte cost. n. 37/2015

    La Corte afferma che la declaratoria di illegittimità costituzionale non incide sulla validità degli avvisi sottoscritti dal funzionario effettivamente inserito nell'organigramma con poteri rappresentativi.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura sulla motivazione è ammissibile solo se la sentenza sia del tutto priva di motivazione, meramente apparente, o affetta da contrasto irriducibile o incomprensibilità oggettiva; non è più deducibile la semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non consente di rimettere in discussione la valutazione delle prove o di singoli elementi istruttori compiuta dal giudice di merito.
  • In materia di operazioni soggettivamente inesistenti, i costi sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi se effettivamente sostenuti, anche quando l'acquirente conosca la frode, salvo che manchino i requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità, o che i beni/servizi siano impiegati per delitti non colposi.
  • La deducibilità dei costi e la detraibilità IVA non possono essere negate o riconosciute in astratto, ma richiedono una verifica concreta dei fatti e delle contestazioni specifiche dell'Ufficio; in cassazione non è possibile sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sui dati probatori.
  • Per il regime degli accertamenti tributari applicabile ratione temporis, il raddoppio dei termini opera automaticamente quando emergano fatti che obbligano alla denuncia penale, senza necessità di dimostrare l'effettiva presentazione della denuncia o l'esito del procedimento penale.
  • La validità della sottoscrizione degli avvisi di accertamento non dipende in sé dalla formale qualifica dirigenziale del sottoscrittore, ma dall'effettiva attribuzione del potere nell'organigramma e dalla legittima spendita della rappresentanza dell'ufficio.
  • Le sopravvenienze normative che restringono o eliminano il raddoppio dei termini di accertamento non si applicano oltre i limiti della disciplina transitoria espressamente prevista dal legislatore.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.