Cassazione Civile, Ordinanza n. 01474/2023 del 18/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La lite nasce da due fondi confinanti nel Comune di Cicciano, sui quali erano stati realizzati fabbricati asseritamente non conformi alle distanze legali. Il proprietario di uno dei fondi chiedeva la demolizione delle opere dell'altro confinante, realizzate in parte sul confine e non in aderenza, e il risarcimento dei danni ex art. 872 c.c.; il convenuto resisteva sostenendo a sua volta la non conformità dell'immobile avversario e proponeva domanda riconvenzionale di arretramento e danni. Il Tribunale accoglieva la domanda principale e rigettava la riconvenzionale; la Corte d'appello confermava, interpretando la disciplina urbanistica locale nel senso che, per la zona interessata, la costruzione sul confine fosse legittima solo se in aderenza al fabbricato preesistente, mentre la porzione edificata sul confine ma non in aderenza restava illegittima. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 872 e 873 c.c. e dell'art. 15 delle norme di attuazione del PRG, lamentando che la Corte territoriale avesse erroneamente interpretato la formula "in aderenza o sul confine con distanza minima dal confine di ml. 5,00", alterandone il significato letterale; 2) violazione degli artt. 873, 874, 875 e 877 c.c. e delle medesime norme urbanistiche, sostenendo che, in applicazione del principio di prevenzione, fosse possibile edificare sul confine anche senza aderenza, ove fossero rispettate le distanze tra fabbricati e risultasse una scelta del preveniente di non saturare il confine.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile la censura formulata sotto il profilo del vizio motivazionale, perché non denunciava un'anomalia radicale della motivazione ma solo una diversa lettura del regolamento locale; ha invece accolto, nei sensi indicati in motivazione, la doglianza di violazione di legge relativa all'interpretazione dell'art. 15 delle norme di attuazione del PRG. La Corte ha affermato che la previsione urbanistica va interpretata secondo il criterio letterale dell'art. 12 preleggi, non secondo i criteri ermeneutici contrattuali, e che la clausola che consente la costruzione "in aderenza o sul confine con distanza minima dal confine di ml. 5,00" attribuisce tre facoltà distinte: costruire in aderenza, sul confine oppure a distanza di 5 metri dal confine, purché siano rispettate anche le distanze tra fabbricati. Ha inoltre precisato che la disciplina locale si integra con il principio di prevenzione e con le norme codicistiche richiamate. Tuttavia, la sentenza d'appello non aveva verificato puntualmente le distanze effettive tra il fabbricato del preveniente e il confine, limitandosi a rilevare lo sfasamento di 4,70 metri della parte costruita dal prevenuto; perciò la causa è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, affinché effettui il necessario accertamento fattuale e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 872 c.c.
richiamato quale base per la tutela risarcitoria/demolitoria conseguente alla violazione delle distanze legali imposte da norme urbanistiche integrative del codice
art. 873 c.c.
richiamato come disciplina codicistica delle distanze tra costruzioni, integrata dalla normativa urbanistica locale e dal principio di prevenzione
art. 874 c.c.
richiamato come norma che consente l'appoggio o l'aderenza nei rapporti tra costruzioni confinanti, in coordinamento con la disciplina locale
art. 875 c.c.
richiamato come norma sul diritto di costruire in appoggio/aderenza nei casi previsti dalla prevenzione e dalla disciplina di distanza
art. 877 c.c.
richiamato come ulteriore norma di coordinamento del meccanismo della prevenzione nelle costruzioni sul confine
art. 12 preleggi
indicato come criterio corretto per interpretare i regolamenti edilizi e gli strumenti urbanistici secondari, privilegiando il senso letterale delle parole secondo la connessione complessiva
art. 1367 c.c.
escluso come criterio applicabile all'interpretazione di regolamenti edilizi, perché proprio dell'ermeneutica contrattuale
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
richiamato come base del ricorso per dedurre violazione di legge e vizio motivazionale
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale e il deposito di memorie
Massime di principio
- I regolamenti edilizi e gli strumenti urbanistici secondari, in quanto espressione di potestà normativa, si interpretano secondo l'art. 12 delle preleggi e non con i criteri di ermeneutica contrattuale.
- La formula regolamentare che consente la costruzione "in aderenza o sul confine" non può essere arbitrariamente ridotta a un'unica ipotesi: occorre attribuire alle parole il loro significato letterale, distinguendo le diverse facoltà edificatorie previste.
- Quando la disciplina locale impone sia una distanza minima dal confine sia una distanza tra fabbricati, essa si coordina con il principio di prevenzione e con le norme codicistiche sulle costruzioni vicine.
- In tema di ricorso per cassazione, il vizio motivazionale è oggi denunciabile solo nei casi di anomalia motivazionale radicale, non già per la semplice insufficienza o non condivisibilità della motivazione.
- In una controversia sulle distanze legali, il giudice di merito deve verificare in concreto le distanze effettive tra i fabbricati e rispetto al confine prima di trarre conclusioni sulla legittimità della costruzione e sull'eventuale demolizione.
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