Cassazione Penale, Sentenza n. 15039/2026 del 27/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo che aveva confermato la custodia cautelare in carcere. La difesa ha articolato tre motivi: (1) mancata autonoma valutazione critica da parte del GIP e del Tribunale del riesame rispetto agli elementi probatori (art. 292 c.p.p.), con particolare riferimento al mancato riconoscimento di Antonov da parte dei migranti e alla mancata identificazione immediata dalla Capitaneria di Porto; (2) errata qualificazione della sua condotta come concorso nel reato (art. 110 c.p.) anziché come favoreggiamento personale (art. 378 c.p.), sostenendo che gli atti attribuiti a Antonov fossero posteriores o di minima rilevanza e non idonei a rafforzare o agevolare la consumazione del reato; (3) doglianza sulle esigenze cautelari: contestazione del pericolo di fuga e di reiterazione ritenuti dal Tribunale sufficienti per la custodia in carcere e proposta di misura meno afflittiva (arresti domiciliari con braccialetto elettronico presso l'abitazione della madre a Napoli).
La decisione
Il Tribunale del riesame ha rigettato il ricorso e la Corte di legittimità ha confermato il rigetto. Motivazione: il Tribunale aveva ricostruito dettagliatamente i fatti (viaggi comuni su stesso volo e aliscafo, noleggi di imbarcazioni e motocicli, rinvenimento di contratti di noleggio e somme di denaro, interventi presso il noleggiatore Rizzo per stipulare un secondo contratto, presenza in porto a velocità sostenuta il 21.7.2025 etc.) e ha attribuito a ogni indagato un segmento di condotta coerente. Quanto ad Antonov, il Collegio ha ritenuto provata l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza: il suo ruolo di riferimento a terra, l'organizzazione di spostamenti (noleggio auto), la stipula o sollecitazione di contratti di noleggio nella prospettiva di occultare l'avaria del natante e la disponibilità logistica hanno costituito un apporto idoneo a rafforzare e agevolare l'azione del gruppo, integrando il concorso morale. La Corte ha inoltre ritenuto corretto il rigetto della qualificazione come mero favoreggiamento personale. Sulle esigenze cautelari il Tribunale ha motivato la custodia in carcere con il concreto rischio di fuga (inserimento in circuito internazionale), la capacità organizzativa del gruppo, il pericolo di reiterazione e il rischio di inquinamento probatorio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
artt. 110, 61-bis cod. pen.
Applicazione del concorso di persone (art.110) per la partecipazione collettiva al reato e riconoscimento dell'aggravante recata dall'art.61-bis per la valutazione della gravità del quadro indiziario.
d.lgs. n. 286 del 1998, art. 12 comma 3 lett. a) e d), comma 3-bis, comma 3-ter lett. b), art. 12 comma 4-bis
Norme sul delitto di favoreggiamento/assistenza all'ingresso clandestino di stranieri e disposizioni sulle misure cautelari specifiche: il Tribunale ha richiamato la presunzione di adeguatezza della misura custodiale e le fattispecie aggravate rilevanti per il quadro indiziario.
art. 292 cod. proc. pen.
Obbligo per il giudice di motivare con autonoma valutazione critica degli elementi di prova: la Corte ha chiarito che il rinvio 'per relationem' è ammesso purché emerga il giudizio critico del giudice sulle ragioni che giustificano la misura.
art. 378 cod. pen.
Norma sul favoreggiamento personale: la Corte ha ritenuto che la fattispecie non fosse inquadrabile come favoreggiamento personale, poiché gli atti di Antonov hanno avuto efficacia causale e rafforzativa del progetto criminoso, configurando concorso.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti della cancelleria successivi alla decisione (oneri amministrativi connessi alla comunicazione del provvedimento).
Massime di principio
- La motivazione delle misure cautelari richiede un vaglio critico autonomo del giudice, ma il rinvio 'per relationem' agli atti può essere ammesso se è evidente il giudizio critico sulle ragioni della misura: non è necessario riscrivere interamente i fatti purché emerga il fondamento logico della decisione.
- Condotte apparentemente "di supporto" (organizzazione, noleggio di mezzi, rapporti con locali, stipula di contratti per occultare problemi tecnici) possono integrare il concorso morale quando rafforzano la capacità del gruppo di realizzare l'illecito: non è richiesto un apporto materiale diretto alla consumazione purché vi sia efficacia causale o rafforzamento del proposito criminoso.
- La qualificazione come favoreggiamento personale è esclusa quando l'apporto del soggetto sia funzionalmente rilevante per la consumazione del reato (ossia non solo interventi finalizzati a ostacolare l'accertamento), e quando vi sia condivisione e partecipazione al progetto criminoso.
- Per giustificare la custodia cautelare possono essere decisivi elementi come l'inserimento in circuiti internazionali, la capacità organizzativa dimostrata, la facilità di reperire vie di fuga all'estero, il numero dei migranti e il fine di lucro: tali elementi accrescono il rischio di fuga, di reiterazione e di inquinamento probatorio.
- Le misure meno afflittive (arresti domiciliari con braccialetto elettronico) possono essere ritenute inidonee se non neutralizzano concretamente i rischi cautelari specifici dimostrati dagli atti; per ottenere una misura alternativa è necessario contestare con dati concreti la sussistenza dei rischi (es. impossibilità materiale di fuga, assenza di contatti esteri, impossibilità di influire sui testimoni).
- In sede di impugnazione cautelare, le censure che mirano a una diversa rivalutazione dei fatti richiedono elementi nuovi o la dimostrazione di vizi logici nella motivazione; meri rilievi alternativi difficilmente prevalgono se i giudici di merito hanno svolto un'analisi coerente e fondata su elementi probatori.
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