Sentenza n. 997/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Vicenza, sezione lavoro, che aveva ordinato al Ministero di costituire la carta elettronica del docente con accredito di 1.500 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di una sentenza del Tribunale di Vicenza, sezione lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a costituire in suo favore la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con accredito complessivo di 1.500 euro, nonché al pagamento delle spese di lite. La sentenza era stata notificata al Ministero e all’Avvocatura dello Stato il 5 maggio 2025; il giudicato risultava attestato dal competente ufficio giudiziario e risultava decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996. Dedotti, pertanto, il mancato adempimento dell’obbligo conformativo gravante sull’amministrazione e la necessità di ordinare l’esecuzione, con richiesta di nomina di un commissario ad acta e di applicazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito e non ha fornito elementi comprovanti l’avvenuta esecuzione.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso, verificando il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione al Ministero e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge. Ha inoltre affermato che una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i titoli eseguibili mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lettera c), c.p.a., quando contenga un obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Nel merito, ha accolto il ricorso perché l’amministrazione non aveva dimostrato l’adempimento. Ha ordinato al Ministero di costituire la carta elettronica del docente secondo le modalità previste dal d.P.C.M. 28 novembre 2016 e di accreditarvi 1.500 euro, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza; la somma dovrà essere utilizzabile entro il ventiquattresimo mese dalla costituzione della carta. Ha nominato, per l’eventuale perdurante inottemperanza, il Direttore generale competente del Ministero, o un dirigente delegato, quale commissario ad acta, con ulteriore termine di 60 giorni e attivazione su istanza della ricorrente. Non ha riconosciuto allo stato la penalità di mora, ritenendo sufficiente la nomina del commissario, ma ha lasciato salva la possibilità di rivalutare la misura in caso di mancata collaborazione dell’amministrazione. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
eventuale penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), del cod. proc. amm.
Il giudice dell’ottemperanza può adottare le misure necessarie per assicurare l’esecuzione del giudicato e può valutare l’applicazione di una penalità di mora; nel caso concreto la penalità non è stata riconosciuta allo stato, in ragione della nomina del commissario ad acta.
art. 112, comma 1, lettera c), c.p.a.
al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per ottenere l’attuazione delle statuizioni contenute in una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando impongano alla pubblica amministrazione uno specifico obbligo conformativo.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. 31 dicembre 1996 n. 669, convertito nella L. 28 febbraio 1997 n. 30
Il ricorso per ottemperanza è stato ritenuto ammissibile dopo la notificazione della sentenza all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie e degli obblighi derivanti da pronunce giudiziarie.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
La disposizione costituisce la base normativa della carta elettronica del docente, la cui costituzione e il cui accredito economico erano stati ordinati dal giudicato da eseguire.
artt. 2, 5, 6 e 8 d.P.C.M. 28 novembre 2016
con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016
Le modalità operative e funzionali di costituzione e utilizzo della carta elettronica devono essere quelle previste dal decreto attuativo richiamato nel giudicato.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’adempimento di un obbligo imposto a una pubblica amministrazione da una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando la statuizione richieda all’amministrazione di conformarsi al giudicato nel caso concreto.
- Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per ottemperanza devono risultare il passaggio in giudicato della pronuncia, la sua notificazione all’amministrazione obbligata e il decorso dell’eventuale termine dilatorio previsto dalla legge.
- In presenza di un giudicato ineseguito e dell’assenza di prova dell’adempimento da parte dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare l’esecuzione specifica della statuizione entro un termine determinato.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza della parte vittoriosa qualora l’amministrazione non adempia entro il termine assegnato.
- La nomina del commissario ad acta può rendere non necessaria, allo stato, l’applicazione della penalità di mora; quest’ultima può essere rivalutata successivamente in caso di mancata collaborazione dell’amministrazione nell’attività commissariale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 29 apr 2026Sentenza n. 960/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 apr 2026Sentenza n. 961/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 apr 2026Sentenza n. 962/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 apr 2026Sentenza n. 963/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 apr 2026Sentenza n. 964/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 apr 2026Sentenza n. 965/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →