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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15834/2026 del 30/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza applicativa della pena sostenendo, in sostanza, un vizio di motivazione della decisione nella parte in cui non avrebbe verificato l'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Il ricorso non deduceva una violazione di legge rientrante tra le ipotesi tassative di impugnabilità della sentenza di patteggiamento, né lamentava un'erronea qualificazione del fatto immediatamente emergente dall'imputazione o dal testo della decisione, né una difformità tra richiesta e decisione, né un vizio della volontà, né l'irrogazione di una pena illegale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto contro la sentenza di patteggiamento. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., l'impugnazione è consentita solo per specifiche violazioni di legge, e che il vizio di motivazione dedotto in relazione all'art. 129 c.p.p. non rientra tra queste. L'inammissibilità è stata dichiarata de plano ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con conseguente applicazione delle statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    Richiamo alla verifica officiosa delle cause di proscioglimento, ma la sua dedotta mancata applicazione non è deducibile con ricorso per cassazione contro il patteggiamento se prospettata come vizio di motivazione.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    L'impugnazione della sentenza di patteggiamento è limitata alle sole ipotesi tassative di violazione di legge indicate dalla norma; non è ammesso dedurre un vizio motivazionale sulla verifica ex art. 129 c.p.p. quando non vi sia errore di qualificazione del fatto, difformità tra richiesta e decisione, vizi della volontà o pena illegale.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata de plano.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità conseguono le statuizioni previste dalla norma.

  • sent. Sez. U n. 33040 del 2015 (Jazouli)

    Richiamata come precedente di principio sui criteri di individuazione della pena illegale.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi tassativi di violazione di legge previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non è consentito veicolare sotto forma di vizio di motivazione censure che esulano da tali ipotesi.
  • La mancata o ritenuta insufficiente verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., se prospettata come doglianza motivazionale e non come specifica violazione di legge rientrante nei casi previsti, non è deducibile in cassazione avverso il patteggiamento.
  • La pena è sindacabile in cassazione contro il patteggiamento solo quando sia "illegale" nei limiti elaborati dalla giurisprudenza di legittimità; non ogni contestazione sulla misura o sul contenuto della sanzione integra tale vizio.
  • Quando il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è inammissibile per difetto dei presupposti di impugnabilità, la Corte può dichiararlo de plano e applicare le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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