Cassazione Penale, Ordinanza n. 19839/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza con cui il G.i.p. del Tribunale di Napoli Nord ha applicato la pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. in relazione a un reato in materia di stupefacenti. Il ricorso deduceva un vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, lamentando in particolare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti in termini di prevalenza. La Corte ha rilevato che, trattandosi di patteggiamento successivo all'entrata in vigore della riforma del 2017, il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; la censura proposta, attinente alla motivazione sulla quantificazione della pena, è stata ritenuta estranea ai motivi consentiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che il motivo dedotto non fosse proponibile in sede di legittimità contro una sentenza di patteggiamento emessa dopo la riforma dell'art. 448 c.p.p. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti; nel caso concreto la sentenza impugnata è una pronuncia di patteggiamento ratificata dal giudice
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
limita il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli motivi tassativamente previsti
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità quando ne ricorrono i presupposti
art. 616 c.p.p.
prevede la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso
legge n. 103 del 2017, art. 1, comma 50
è richiamata come fonte della disciplina applicabile alla sentenza di patteggiamento successiva alla sua entrata in vigore
Corte cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
richiamata per il principio secondo cui, in caso di inammissibilità non priva di colpa, segue la condanna alla sanzione pecuniaria
Massime di principio
- Avverso la sentenza di patteggiamento, quando resa in epoca successiva alla riforma del 2017, il ricorso per cassazione è esperibile soltanto per i motivi espressamente e tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- Non è deducibile in cassazione, contro una decisione di patteggiamento, il vizio di motivazione relativo alla determinazione concordata della pena o al mancato riconoscimento di attenuanti, salvo che la censura rientri nei motivi tipizzati dalla legge.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p., salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
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