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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36665/2025 del 11/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha sostituito gli arresti domiciliari (con braccialetto elettronico) con la custodia in carcere per il reato di associazione a delinquere sovversiva (art.270 c.p.) e reati connessi (art.270-bis, art.604-bis). Il ricorrente deduceva: 1) carenza di motivazione circa il pericolo concreto e attuale di reiterazione; 2) mutamento del quadro cautelare dopo la sostituzione con gli arresti domiciliari (disgregazione del sodalizio, sequestro dei beni, interruzione canali comunicativi) che avrebbe reso inadeguata la custodia in carcere; 3) errore nella valutazione conseguente alla riqualificazione del reato da 270-bis ad art.270.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato la rinnovata applicazione della custodia cautelare in carcere, ritenendo fondata l'operatività della presunzione di adeguatezza prevista dall'art.275, comma 3, c.p.p., e valutando sufficienti elementi concreti (ruolo apicale del ricorrente, lunga operatività del sodalizio, propaganda online, addestramenti paramilitari, possesso/ricerca di armi, contatti con gruppi esteri, assenza di dissociazione) a escludere che la misura meno afflittiva potesse garantire la tutela della collettività e prevenire la reiterazione.

Norme richiamate

  • art.275 cod. proc. pen., comma 3

    Presunzione di adeguatezza della custodia in carcere per reati indicati (tra cui le associazioni sovversive/terroristiche). La Corte ha confermato che tale presunzione opera non solo in sede genetica ma per l'intera fase cautelare, salvo fatti nuovi e concreti che dimostrino la cessazione delle esigenze cautelari

  • art.274 cod. proc. pen.

    Richiama il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione. La pronuncia ricorda che l'attualità va valutata nel contesto e può non essere superata dal mero decorso del tempo se persistono elementi indicativi di pericolosità

  • art.299 cod. proc. pen.

    Disciplina revoca e sostituzione delle misure; il richiamo all'art.275 comma 3 indica che la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere limita la sostituibilità della misura in mancanza di fatti nuovi che ne smentiscano l'esigenza

  • art.270 cod. pen. (associazione sovversiva)

    Fattispecie applicata al caso; la Corte ha ritenuto che la gravità, la struttura e gli scopi del sodalizio giustificano l'operatività della presunzione ex art.275, comma 3

  • art.270-bis cod. pen. (terrorismo) - richiamato

    La sentenza di merito ha inizialmente avuto riferimenti a ipotesi più gravi (270-bis); la Corte ha però ritenuto che le ragioni che giustificano la presunzione per il terrorismo si possono estendere, in presenza di forti analogie, anche all'associazione sovversiva

  • art.604-bis cod. pen.

    Contestato per attività di propaganda e istigazione basata su odio razziale/etnico (inclusa minimizzazione/apologia della Shoah); elemento valutato nel concreto per la pericolosità sociale

  • art.292 cod. proc. pen. (valutazione del tempo «silente")

    Il giudice che dispone la misura deve valutare il tempo trascorso dall'ultimo fatto; tuttavia, ai fini della revoca/sostituzione della misura, non assume rilievo automatico il solo decorso del tempo se non emergono fatti sopravvenuti che attestino l'attenuazione delle esigenze cautelari

  • legge 16 aprile 2015, n.47 (modifiche all'art.275 c.p.p.)

    Richiamata nella pronuncia per spiegare il quadro normativo che ha introdotto la presunzione rafforzata per taluni reati e l'esigenza di una lettura rigorosa della norma

  • Ordinanza Sez. U (Lipari) e giurisprudenza di legittimità citata

    Giurisprudenza interpretativa che ha chiarito l'operatività estesa della presunzione di adeguatezza della custodia in carcere durante tutta la fase cautelare, salvo elementi nuovi idonei a smentirla; principio applicato dal Tribunale e confermato dalla Corte

Massime di principio

  • La presunzione di adeguatezza della custodia in carcere ex art.275, comma 3, c.p.p. per reati associativi (terroristici/sovversivi) opera non solo al momento della sua adozione ma per tutta la fase cautelare, e può essere superata solo con fatti sopravvenuti e specifici che dimostrino la cessazione delle esigenze cautelari
  • Non basta, per ottenere la sostituzione della misura, la mera affermazione di cambiamento o il decorso del tempo: la difesa deve documentare elementi concreti e aggiornati (dissociazione personale, perdita dei mezzi organizzativi, impossibilità di comunicazione/contatti con il sodalizio, sequestro e neutralizzazione dei canali di propaganda, cessazione di rapporti operativi) che rendano plausibile l'assenza di pericolo di reiterazione
  • Il ruolo personale (apicale/organizzativo), la continuità dell'attività, la presenza di propaganda online, addestramenti paramilitari, contatti esteri e disponibilità/ricerca di armi sono elementi che rafforzano la necessità della custodia in carcere e rendono inidonei gli arresti domiciliari anche con strumenti di controllo elettronico
  • Il cosiddetto "tempo silente" tra ultimi fatti e esecuzione della misura non è di per sé decisivo: la valutazione rimane fattuale e comparativa e richiede l'esame delle condizioni concrete e della personalità dell'imputato
  • In casi simili, il giudice privilegerà la protezione della collettività quando la prova documenta una pericolosità persistente e un vincolo ideologico duraturo; la strategia difensiva efficace è orientata alla produzione di prove concrete di disimpegno e all'irrevocabile incapacità del sodalizio di riprendere attività

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