Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 524/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, protocollo m.pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE U.0079917.18-11-2025 con il quale è stata rigettata l'istanza presentata dal ricorrente ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, finalizzata al riconoscimento del titolo di specializzazione su posto di sostegno acquisito in Spagna; - del parere negativo prot. AOODGINTCO n. 8644 del 5 giugno 2024 reso dal Ministero dell'Università e della Ricerca sul riconoscimento del corso denominato: “Curso en atención a las necesidades específicas de apoyo educativo”, asseritamente frequentato presso l'Universidad San Jorge - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel; - di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato ivi compreso il preavviso di rigetto formulato ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241;

Giustizia amministrativa202514795

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento, ai sensi dell'art. 16, comma 1, d.lgs. n. 206/2007, di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, unitamente al parere negativo sul corso formativo estero

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha rigettato l'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, nonché il parere negativo del Ministero dell'Università e della Ricerca relativo al corso frequentato presso un'università spagnola in collaborazione con soggetti privati. Sono stati altresì impugnati gli atti connessi, incluso il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990. Nella fase cautelare il ricorrente ha dedotto, in sostanza, l'inadeguata valutazione della documentazione relativa all'iter formativo estero, compreso il piano analitico del corso, e dell'esperienza professionale maturata nel settore, nonché l'illegittimità della motivazione fondata sull'assenza di natura abilitante del titolo e sulle divergenze tra i programmi formativi.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha confermato il precedente decreto cautelare di accoglimento, sospendendo l'efficacia del diniego fino alla cessazione del contratto di insegnamento sul sostegno a tempo determinato. A un primo e sommario esame, il Collegio ha ritenuto che l'amministrazione non avesse adeguatamente valutato la documentazione completa relativa alla formazione svolta all'estero e l'esperienza professionale del ricorrente. Ha inoltre rilevato che le argomentazioni sull'assenza di natura abilitante del titolo erano già state risolte dall'Adunanza plenaria nelle pronunce nn. 18-22 del 2022. Quanto alle divergenze tra i percorsi formativi, il TAR ha ritenuto necessaria una motivazione rigorosa, anche in considerazione dei principi europei sul riconoscimento dei titoli professionali e sulla libera circolazione dei lavoratori, osservando che le differenze formative possono essere colmate mediante adeguate misure compensative. Il periculum è stato ravvisato nella titolarità del contratto di insegnamento sul sostegno a tempo determinato. La fissazione dell'udienza di merito è stata rimessa a separato avviso, subordinatamente alla manifestazione di interesse del ricorrente. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della presenza di divergenti orientamenti giurisprudenziali.

Norme richiamate

  • art. 16, comma 1, d.lgs. n. 206/2007

    Costituisce la base normativa dell'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione professionale conseguito all'estero.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Riguarda il preavviso di rigetto impugnato quale atto connesso al diniego.

  • art. 55 c.p.a.

    È stato applicato per riconoscere la sussistenza dei presupposti della tutela cautelare e sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato fino alla cessazione del contratto di insegnamento.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il diniego di riconoscimento di un titolo professionale conseguito all'estero può essere sospeso quando l'amministrazione non abbia adeguatamente esaminato la documentazione completa relativa al percorso formativo, incluso il piano analitico degli studi, e l'esperienza professionale maturata dall'interessato.
  • Nel procedimento di riconoscimento di titoli professionali esteri, le divergenze tra i programmi formativi devono essere motivate in modo rigoroso, tenendo conto dei principi europei sul riconoscimento delle qualifiche professionali e della libera circolazione dei lavoratori.
  • Le differenze formative tra l'ordinamento dello Stato di origine e quello dello Stato di destinazione non impongono automaticamente il diniego del riconoscimento, potendo essere superate mediante l'imposizione di adeguate misure compensative.
  • Ai fini della tutela cautelare contro il diniego di riconoscimento di un titolo professionale estero, il pregiudizio può essere ravvisato nella concreta incidenza del provvedimento sulla prosecuzione di un contratto di lavoro a tempo determinato già in essere.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.