Sentenza del 03/04/2019 n. 2003 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - IRAP - Ricorso contro diniego rimborso IRAP anni 2011 e 2012 - Respinto - Appello per mancanza di autonoma organizzazione. Accolto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'appello è stato accolto. È stato riconosciuto che l'IRAP presuppone l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata e che, nel caso esaminato, non risultava dimostrata un'organizzazione autonoma idonea a giustificare l'imposizione. Di conseguenza, il professionista ha ottenuto il riconoscimento del diritto al rimborso dell'IRAP relativa agli anni 2011 e 2012, nei limiti e secondo le modalità risultanti dalla sentenza.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente chiedeva il rimborso dell'IRAP versata, sostenendo l'insussistenza del presupposto dell'autonoma organizzazione. Il ricorso introduttivo era stato respinto per mancanza di adeguata prova; in appello è stata contestata la presenza di un'organizzazione autonoma eccedente il minimo necessario per l'esercizio personale dell'attività professionale.
Norme richiamate
IRAP – presupposto dell'autonoma organizzazione
Presupposto impositivo è l'esercizio abituale di un'attività economicamente organizzata.
L'imposta è dovuta dal professionista solo quando l'attività è esercitata con un'autonoma organizzazione, non per il solo fatto di svolgere abitualmente un'attività professionale.
Sentenza della Suprema Corte n. 8360/2008
Si ha autonoma organizzazione quando il professionista impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile e si avvale in modo continuativo di lavoro altrui.
La presenza dell'autonoma organizzazione deve essere valutata concretamente, considerando soprattutto l'impiego di beni strumentali superiori al necessario e l'utilizzo non occasionale di personale o collaboratori.
Sentenza della Suprema Corte n. 2715/2008
Si ha autonoma organizzazione quando il professionista impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile e si avvale in modo continuativo di lavoro altrui.
La mera esistenza di una struttura professionale o di strumenti ordinari non basta, di per sé, a integrare il presupposto IRAP; occorre un apparato organizzativo autonomo e significativo.
Massime di principio
- Il professionista non è automaticamente soggetto a IRAP: occorre dimostrare la presenza di un'autonoma organizzazione riferibile all'attività.
- L'autonoma organizzazione ricorre, in linea generale, quando vengono utilizzati beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure personale o collaboratori impiegati in modo continuativo e non meramente occasionale.
- La valutazione deve essere concreta e basata sulle caratteristiche effettive dell'attività, non sulla sola qualifica professionale del contribuente o sul volume d'affari.
- Chi chiede il rimborso deve fornire documentazione idonea a dimostrare l'assenza dell'autonoma organizzazione; tuttavia, se l'Amministrazione sostiene l'esistenza del presupposto impositivo, anche tale elemento deve risultare adeguatamente provato.
- In presenza di una struttura minima, di beni strumentali ordinari e dell'assenza di personale o collaboratori continuativi, può sussistere il diritto al rimborso dell'IRAP, salvo ulteriori elementi organizzativi contrari.
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