Cassazione Penale, Ordinanza n. 05892/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per violazione dell'art. 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. 309/1990. Con un unico motivo ha dedotto il mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità, sostenendo in sostanza che la condotta dovesse essere qualificata in modo meno grave. La Corte di cassazione ha però ritenuto la censura manifestamente infondata, valorizzando gli elementi già evidenziati in appello: il dato ponderale della cocaina, idonea a ricavare 229 dosi medie singole, il rinvenimento di una cospicua somma di denaro contante in una cassetta di sicurezza e di un foglietto con annotazioni contabili dell'attività illecita, elementi dai quali era stata desunta la non occasionalità e la dimensione professionale dello spaccio.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto corretta la motivazione della sentenza d'appello, che aveva escluso la lieve entità sulla base di dati fattuali specifici e coerenti con un'attività di spaccio non episodica ma organizzata e professionale. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice in materia di stupefacenti richiamata per la condanna; la Corte non rivaluta il merito ma conferma l'esclusione della lieve entità in presenza di elementi sintomatici di spaccio non occasionale e professionalmente organizzato.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per il principio per cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. non si applica quando manchi colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento della lieve entità nei reati in materia di stupefacenti, il giudice deve valutare complessivamente i dati oggettivi del caso, in particolare la quantità e la modalità di detenzione della sostanza, nonché gli indici esterni dell'attività illecita.
- La presenza di un quantitativo di droga tale da consentire un elevato numero di dosi, unitamente a denaro contante e appunti contabili dell'attività, può giustificare il giudizio di esclusione della lieve entità perché denota una condotta non occasionale e di natura professionale.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a sollecitare una rivalutazione del merito a fronte di una motivazione di appello precisa, circostanziata e logicamente coerente.
- Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che sia ravvisabile assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
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