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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10171/2024 del 11/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza di primo grado per inammissibilità dell'appello ritenuta dalla Corte d'appello perché, con l'atto di impugnazione, non era stata depositata la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, prescritta dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. Il ricorrente, tramite difensore, ha sostenuto che nel fascicolo esisteva già un'elezione di domicilio presso lo studio del difensore (dove peraltro era stata notificata l'ordinanza di inammissibilità), che il testo normativo parla di "depositata" e non di "nuova" elezione e che quindi una dichiarazione preesistente avrebbe dovuto valere; in subordine, ha prospettato questione di legittimità costituzionale della norma per violazione degli artt. 24, 27 e 111 Cost. e del diritto di difesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. Ha ritenuto incontroverso che non fosse stato depositato con l'atto di appello la dichiarazione o elezione di domicilio richiesta dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., applicabile anche per effetto della disciplina transitoria dell'art. 89, comma 3, d.lgs. n. 150/2022. La Corte ha interpretato la norma in senso perentorio: la dichiarazione o elezione di domicilio deve essere depositata entro il termine per impugnare e, per ragioni connesse all'effettività della partecipazione e alla certezza delle notificazioni, deve essere riferita al giudizio di impugnazione (quindi successiva alla sentenza impugnata), sicché una precedente elezione nel fascicolo non esonera dal deposito. La prospettata questione di costituzionalità è stata ritenuta manifestamente infondata: la disposizione è conforme ai principi costituzionali e sovranazionali, poiché mira a garantire la partecipazione effettiva dell'imputato, la funzionalità delle notificazioni e la speditezza del processo. Per effetto dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    Stabilisce che con l'atto di impugnazione deve essere depositata la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio; la mancata allegazione determina l'inammissibilità dell'impugnazione. Interpretata in senso perentorio: deposito entro il termine di impugnazione e riferito al grado di giudizio dell'appello.

  • art. 164 cod. proc. pen.

    Disciplina la durata del domicilio dichiarato o eletto; la modifica legislativa è stata interpretata come esclusione della validità indifferenziata di una precedente elezione per il successivo grado d'appello, quindi la preesistenza non esonera dal nuovo deposito.

  • art. 571 cod. proc. pen.

    Regola l'impugnazione in generale; la Corte osserva che pur essendo possibile la sottoscrizione separata del mandato, la dichiarazione/elezione di domicilio è comunque condizione di ammissibilità se prevista dall'art. 581, comma 1-ter.

  • art. 1, comma 13, lett. a), legge delega 27/09/2021, n. 134

    Fonte della delega al legislatore per introdurre l'obbligo di depositare la dichiarazione o elezione di domicilio con l'atto d'impugnazione, nell'ottica di maggiore efficienza e qualità dell'atto di impugnazione.

  • art. 157-ter, comma 3, cod. proc. pen.

    Collega la validità della notificazione dell'atto di citazione in caso di impugnazione alla domiciliazione dichiarata o eletta ai sensi degli artt. 581 commi 1-ter e 1-quater, rafforzando l'esigenza di una domiciliazione specifica per il giudizio di appello.

  • art. 89, comma 3, D.lgs. n. 150/2022

    Norma transitoria che rende applicabili le modifiche procedurali (tra cui l'art. 581, comma 1-ter) al caso concreto; la Corte l'ha richiamata per affermare l'applicabilità dell'obbligo di deposito nel procedimento oggetto del ricorso.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede che in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso il ricorrente sia condannato al pagamento delle spese del procedimento; la Corte ha altresì contestualmente applicato la sanzione accessoria prevista per eventuali profili di colpa.

  • art. 24, 27, 111 Cost. (richiamati)

    Articoli richiamati dal ricorrente per comprovare violazione del diritto di difesa e del giusto processo; la Corte ha ritenuto che l'obbligo di deposito sia compatibile con tali principi, in quanto bilanciato dalla finalità di garantire effettività della partecipazione e speditezza del procedimento.

  • Convenzione EDU e Patto ICCPR (richiami internazionali)

    Richiamati per valutare eventuali violazioni del diritto di accesso a un tribunale e del diritto a un riesame; la Corte ha ritenuto le condizioni di ammissibilità compatibili con la giurisprudenza convenzionale nella misura in cui siano previste e proporzionate.

Massime di principio

  • Quando si propone appello nell'interesse dell'imputato, occorre depositare con l'atto di impugnazione la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio; la mancata allegazione può comportare l'inammissibilità dell'appello.
  • Una elezione o dichiarazione di domicilio già presente nel fascicolo di grado precedente non è automaticamente sufficiente: il legislatore e la giurisprudenza richiedono un deposito riferito al giudizio di impugnazione, da effettuarsi entro il termine di impugnazione.
  • Il deposito della dichiarazione/elezione di domicilio è un atto formale distinto dall'eventuale deposito del mandato o della sottoscrizione del difensore; entrambe le formalità vanno valutate e adempiute secondo le disposizioni specifiche (art. 581 commi 1-ter e 1-quater).
  • Le obiezioni di incostituzionalità su questa materia hanno scarse probabilità di successo, poiché la norma è stata ritenuta compatibile con il diritto di difesa e con i principi costituzionali e sovranazionali quando persegua scopi legittimi e sia proporzionata.
  • Per evitare il rischio di inammissibilità e sanzioni (spese e eventuale ammenda o contributo), il difensore deve assicurarsi di depositare tempestivamente la dichiarazione/elezione di domicilio e ogni altro atto formale richiesto dalla normativa vigente.

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