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Sentenza

Sentenza n. 4055/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202600932

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: sentenza del TAR Marche che aveva dichiarato inammissibile e improcedibile il ricorso contro il silenzio delle amministrazioni sull'adozione di misure di sicurezza per l'accesso al molo di ponente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

A seguito della morte del padre, investito da un autocarro in retromarcia lungo il molo di ponente, l'appellante aveva chiesto al Comune di accedere ai provvedimenti di regolazione del traffico carrabile e aveva poi diffidato l'autorità marittima ad adottare misure idonee a garantire la sicurezza dei pedoni, tra cui sbarre automatiche o dispositivi analoghi di controllo degli accessi. Il Comune aveva sostenuto che la competenza sulla disciplina della circolazione in area portuale spettasse al comandante del porto; l'autorità marittima aveva invece declinato la propria competenza, trasmettendo l'istanza al Comune quale ente gestore del porto. Era quindi stato proposto ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. contro il silenzio. Il TAR aveva dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che l'ordinanza marittima del 14 marzo 2023 avesse già disciplinato la circolazione e che l'installazione di barriere costituisse attività materiale non coercibile mediante il rito sul silenzio, nonché improcedibile dopo l'installazione di barriere mobili. In appello sono stati dedotti: la nullità della sentenza per violazione del contraddittorio e dell'art. 73, comma 3, c.p.a., poiché le ragioni di inammissibilità e improcedibilità non erano state previamente sottoposte alle parti; l'erroneità della qualificazione dell'attività richiesta come meramente materiale, sostenendo che si trattasse dell'esercizio di poteri amministrativi e dell'obbligo di concludere il relativo procedimento; l'erroneità della dichiarazione di improcedibilità, poiché le barriere installate erano soltanto temporanee e non soddisfacevano integralmente l'interesse azionato.

La decisione

L'appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata confermata. Il Consiglio di Stato ha riconosciuto che le questioni poste a fondamento delle dichiarazioni di inammissibilità e improcedibilità non erano state previamente sollevate dalle amministrazioni né sottoposte alle parti, ma ha escluso l'utilità di un annullamento con rinvio per violazione dell'art. 73, comma 3, c.p.a., poiché almeno una delle statuizioni del TAR era comunque corretta. In particolare, se l'inerzia riguardava l'esercizio di un potere amministrativo di natura provvedimentale, l'adozione delle misure provvisorie da parte delle amministrazioni aveva posto termine all'inerzia, rendendo improcedibile il ricorso sul silenzio, anche se le misure non erano ritenute pienamente satisfattive. Se invece l'attività richiesta consisteva nell'apposizione materiale di barriere fisiche per rendere effettivo un divieto di transito già disposto con l'ordinanza marittima del 14 marzo 2023, n. 11, il ricorso sul silenzio era inammissibile, poiché l'attività materiale non era coercibile mediante tale rito. Le spese sono state compensate in ragione dell'origine della controversia e delle ragioni morali e sociali dell'iniziativa dell'appellante.

Norme richiamate

  • art. 31 c.p.a.

    Disciplina l'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione, utilizzata in primo grado dall'appellante.

  • art. 117 c.p.a.

    Il ricorso contro il silenzio è improcedibile quando l'amministrazione esercita il potere cui l'azione si riferisce; non è invece lo strumento idoneo a ottenere l'esecuzione di attività meramente materiali.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Impone al giudice di sottoporre previamente alle parti le questioni rilevate d'ufficio che possono fondare la decisione; la violazione, tuttavia, non comporta un rinvio utile quando altra statuizione autonoma è comunque idonea a definire il giudizio.

  • art. 105, comma 1, c.p.a.

    Prevede l'annullamento con rinvio al primo giudice nei casi di nullità della sentenza; il rimedio è escluso quando il rinvio non arrecherebbe utilità concreta alla parte.

  • art. 12, comma 3, lett. f), codice della strada

    È richiamato nel riparto della competenza sulla disciplina della circolazione nelle aree portuali.

  • art. 59 regolamento di esecuzione del codice della navigazione

    È richiamato quale base della competenza del comandante del porto in materia di disciplina della circolazione nell'area portuale.

  • art. 61 legge regionale Marche 17 maggio 1999, n. 10

    È invocato dall'appellante per sostenere i poteri gestori del Comune in ambito portuale; la sentenza non ne sviluppa un'autonoma interpretazione decisiva.

  • ordinanza dell'Ufficio circondariale marittimo di Fano 14 marzo 2023, n. 11

    il transito, la sosta e la fermata di qualsiasi tipo di veicolo

    Aveva già esercitato il potere amministrativo di regolazione della circolazione sul molo di ponente, vietando il transito, la sosta e la fermata dei veicoli salvo quelli autorizzati.

Massime di principio

  • Il ricorso avverso il silenzio è improcedibile quando, nelle more del giudizio, l'amministrazione esercita il potere amministrativo sollecitato, anche mediante l'adozione di misure provvisorie non integralmente satisfattive dell'interesse del ricorrente: il rito sul silenzio mira a porre fine all'inerzia, non a imporre uno specifico contenuto della decisione amministrativa.
  • Il ricorso avverso il silenzio non è utilizzabile per ottenere l'esecuzione di attività meramente materiali, come l'installazione di barriere fisiche dirette a rendere effettivo un divieto di circolazione già disposto con un precedente provvedimento amministrativo; in tal caso il ricorso è inammissibile.
  • Quando una sentenza di primo grado contiene statuizioni alternative di inammissibilità e improcedibilità e almeno una di esse è corretta nel merito, l'eventuale violazione dell'obbligo di sottoporre alle parti una questione rilevata d'ufficio non giustifica l'annullamento con rinvio se questo non arrecherebbe alcuna utilità concreta all'appellante.
  • La contestazione dell'insufficienza o dell'inadeguatezza delle misure amministrative adottate non consente di mantenere in vita il giudizio sul silenzio una volta che l'amministrazione abbia comunque esercitato il potere sollecitato; l'eventuale pretesa a un diverso o più incisivo contenuto dell'intervento deve essere fatta valere con gli strumenti processuali appropriati.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorsoDecisione e riti specialiCircolazione stradale e viabilità
RamiProcesso amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativaTrasporti e circolazione
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrereVizi formali non invalidanti

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