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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23197/2024 del 27/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Il creditore aveva avviato un pignoramento presso terzi per conseguire, presso alcuni istituti di credito, somme asseritamente dovute dall'ente previdenziale in base a una precedente sentenza della Corte d'appello. Dopo l'opposizione dell'ente, il giudizio era stato riassunto davanti al Tribunale, che aveva dichiarato illegittima la procedura esecutiva. In cassazione il creditore deduceva, con il primo motivo, la violazione degli artt. 101, 546, 547 e 615 c.p.c. per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati, assumendo che in un'opposizione all'esecuzione in materia di espropriazione presso terzi i terzi debbano essere parti necessarie. Con il secondo motivo denunciava la violazione degli artt. 27, 39, 112, 409, 442, 617 e 618-bis c.p.c., prospettando la sussistenza di litispendenza.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondato il rilievo del difetto di integrità del contraddittorio, perché nel giudizio di opposizione all'esecuzione promosso nell'ambito di un pignoramento presso terzi non erano stati evocati i terzi pignorati, che sono litisconsorti necessari insieme a creditore e debitore. Ha quindi dichiarato la nullità del giudizio di merito e della sentenza impugnata, con cassazione con rinvio al Tribunale di Roma ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c., per la rinnovazione del giudizio previa integrazione del contraddittorio. Il secondo motivo è stato assorbito. Le spese sono state rimesse al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    è il parametro processuale invocato per denunciare la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario nell'opposizione esecutiva.

  • art. 360 c.p.c., n. 4

    violazione di legge processuale

    è il parametro processuale invocato per denunciare la litispendenza e ulteriori vizi del contraddittorio/decisione.

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate per mancata partecipazione necessaria dei terzi pignorati.

  • art. 546 c.p.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate nel pignoramento presso terzi e nella gestione del contraddittorio.

  • art. 547 c.p.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate nel pignoramento presso terzi e nella gestione del contraddittorio.

  • art. 615 c.p.c.

    individua l'opposizione all'esecuzione; nel giudizio di opposizione a espropriazione presso terzi i terzi pignorati sono parti necessarie.

  • art. 27 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo come norma asseritamente violata.

  • art. 39 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo come norma asseritamente violata per litispendenza.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo come norma asseritamente violata.

  • art. 409 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo come norma asseritamente violata.

  • art. 442 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo come norma asseritamente violata.

  • art. 617 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo come norma asseritamente violata.

  • art. 618-bis c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo come norma asseritamente violata.

  • art. 383, comma 3, c.p.c.

    consente la cassazione con rinvio al giudice di primo grado quando il giudizio di merito è viziato dalla originaria non integrità del contraddittorio.

  • art. 354 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 383, comma 3, c.p.c. per la rimessione al primo giudice in caso di contraddittorio originariamente non integro.

  • art. 14 D.L. n. 669 del 1996

    menzionato nella ricostruzione dei fatti quale norma in forza della quale una precedente ordinanza di assegnazione era stata dichiarata inefficace.

Massime di principio

  • In materia di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva sussiste sempre litisconsorzio necessario tra creditore procedente, debitore esecutato diretto e terzo pignorato.
  • La mancata evocazione in giudizio di uno dei litisconsorti necessari comporta difetto originario di integrità del contraddittorio, rilevabile d'ufficio anche in cassazione, e determina la nullità dell'intero giudizio di merito.
  • Quando la sentenza di merito è resa in assenza di un litisconsorte necessario, la Corte di cassazione deve cassare la decisione con rinvio al giudice di primo grado per la rinnovazione del giudizio previa integrazione del contraddittorio.
  • Nei giudizi di opposizione esecutiva relativi a pignoramento presso terzi, il principio del litisconsorzio necessario vale in via generale e supera precedenti incertezze interpretative, per esigenze di sistema, semplicità e coerenza.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziOpposizioni esecutive
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioNullità

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