Cassazione Penale, Sentenza n. 15890/2024 del 16/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato il reclamo contro il diniego della liberazione anticipata per i semestri dal 7/08/2003 al 1/07/2005. Il ricorrente contestava che i comportamenti disciplinari valorizzati dal Tribunale non fossero gravi, che non fosse stata applicata alcuna sanzione e che mancasse adeguata motivazione rispetto alla loro incidenza sulla partecipazione all'opera rieducativa, anche relativamente ai semestri contigui.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il Tribunale di sorveglianza ha correttamente applicato i canoni giurisprudenziali: ha preso in considerazione due episodi disciplinari (un alterco degenerato che avrebbe potuto sfociare in scontro fisico e un tentativo non autorizzato di prendere alimenti con comportamento arrogante verso il personale) ritenendoli indicativi di mancata adesione al percorso rieducativo e ostativi alla concessione della liberazione anticipata per i semestri considerati e per quelli immediatamente precedenti. Il ricorrente non ha indicato elementi di fatto tali da rovesciare la valutazione. Condanna al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 54, legge 26 luglio 1975, n. 354
La concessione della liberazione anticipata è subordinata alla prova di regolare condotta e di partecipazione all'opera di rieducazione; tale partecipazione si valuta sulla condotta esteriore e sulla disponibilità concreta del detenuto, non richiedendo la prova di una risocializzazione compiuta.
art. 103 reg. esec. ord. pen.
L'articolo indica i criteri di valutazione della condotta esteriore, con particolare riferimento all'impegno nel trarre profitto dalle opportunità del trattamento e al mantenimento di rapporti corretti con operatori, compagni di detenzione e familiari; tali elementi sono rilevanti per apprezzare la partecipazione all'opera rieducativa.
art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La liberazione anticipata va valutata semestre per semestre: ogni periodo deve essere valutato autonomamente, ma condotte gravi in un semestre possono riverberarsi su semestri contigui, specialmente se distanti nel tempo la gravità deve essere maggiore per incidere.
- I rapporti disciplinari sono rilevanti anche se non hanno comportato l'irrogazione di sanzioni: possono essere acquisiti come indizio della mancata disponibilità al trattamento rieducativo.
- Non è richiesto che il detenuto abbia già raggiunto una completa risocializzazione: è sufficiente dimostrare adesione concreta e continuativa al percorso rieducativo tramite comportamenti oggettivi.
- Il giudice deve bilanciare eventuali infrazioni con ogni elemento positivo della condotta; tuttavia, la semplice contestazione che le azioni siano "poco gravi" non è sufficiente se non accompagnata da elementi di fatto contrari.
- Il ricorrente ha l'onere di indicare elementi fattuali e circostanze che dimostrino la regolarità della condotta e la partecipazione al trattamento quando contesta la valutazione negativa del Tribunale.
- Comportamenti di conflitto fisico o atteggiamenti provocatori verso il personale e i detenuti sono considerati sintomatici di mancata adesione al progetto rieducativo e possono giustificare il diniego del beneficio.
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