Ordinanza n. 1832/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento, previa istanza cautelare, - del provvedimento di inidoneità attitudinale notificato al ricorrente in data 16 dicembre 2025, con cui è stata formalizzata l’esclusione dello stesso dal Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 196 commissari della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, indetto con decreto del 28 marzo 2025; -della relazione psicologica stilata sul conto del ricorrente in data 12 dicembre 2025 e conosciuta in esito ad apposita istanza di accesso agli atti lo scorso nella parte in cui ha contribuito alla formulazione del negativo giudizio di inidoneità; -della relazione attitudinale stilata sul ricorrente dalla commissione in composizione collegiale in data 16 dicembre 2025 conosciuta in esito ad apposita istanza di accesso agli atti lo scorso 29 dicembre 2025 nella parte in cui ha contribuito alla formulazione del negativo giudizio di inidoneità; -della scheda di valutazione attitudinale stilata dal perito selettore in data 15 dicembre 2025 e conosciuta in esito ad apposita istanza di accesso agli atti lo scorso 29 dicembre 2025, nella parte in cui ha contribuito alla formulazione del negativo giudizio di inidoneità; -ove occorra e per quanto di ragione, dei test psicoattitudinali somministrati al ricorrente in sede concorsuale e dei relativi esiti nella parte in cui la commissione ha ritenuto di porli quale presupposto per giungere al giudizio di esclusione, conosciuti in esito ad apposita istanza di accesso agli atti lo scorso 29 dicembre 2025; - di tutti i verbali di valutazione attitudinale, anche non conosciuti, nella parte in cui formulano un giudizio di inidoneità del ricorrente al ruolo messo a concorso; - dell’elenco dei candidati ammessi alla prova orale del concorso nella parte in cui non include parte ricorrente; - ove occorra e per quanto di ragione, dell’articolo 14, comma 7, del bando di concorso che disciplina lo svolgimento degli accertamenti attitudinali, nella parte in cui prevede che “i giudizi della Commissione per l’accertamento dei requisiti attitudinali sono definitivi e, in caso di non idoneità del candidato, comportano l’esclusione dal concorso”; -ove occorra e per quanto di ragione, del banco con cui è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 196 commissari della Polizia di Stato, indetto con D.M. Interno del 28 marzo 2025; -della graduatoria di merito del concorso, non ancora adottata né pubblicata, nella parte in cui non è presente il nominativo di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale lesivo degli interessi di parte ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di inidoneità attitudinale e conseguente esclusione dal concorso per l'assunzione di 196 commissari della carriera dei funzionari della Polizia di Stato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di inidoneità attitudinale notificato il 16 dicembre 2025 e gli atti presupposti, tra cui la relazione psicologica, la relazione attitudinale collegiale, la scheda di valutazione del perito selettore, i test psicoattitudinali, i verbali di valutazione e l'elenco degli ammessi alla prova orale. Ha contestato, in particolare, la contraddittorietà tra le valutazioni espresse dal perito selettore, dallo psicologo e dalla Commissione, nonché i vizi di legittimità del giudizio negativo e dell'esclusione. È stata inoltre censurata, ove occorrente, la clausola del bando che attribuisce carattere definitivo ai giudizi della Commissione per l'accertamento dei requisiti attitudinali. Il ricorrente ha chiesto, in via cautelare, la sospensione degli effetti degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza di fumus boni iuris. Ha qualificato l'accertamento dei requisiti psico-attitudinali per il reclutamento nella Polizia di Stato come espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile soltanto in presenza di macroscopico travisamento dei fatti, illogicità o incongruenza delle conclusioni, ovvero carenza di motivazione. Nel caso concreto, la documentazione dell'Amministrazione non evidenzia tali vizi. Il giudice ha escluso la dedotta contraddittorietà tra le valutazioni, rilevando che sia il perito selettore sia lo psicologo avevano espresso un giudizio sostanzialmente negativo, concordando sull'orientamento del candidato verso lo studio e la soluzione di problematiche astratte e sulla sua inidoneità rispetto a un ruolo caratterizzato da capacità organizzative, gestionali, decisionali e di comando operativo. Anche il giudizio finale della Commissione è stato ritenuto coerente con tali valutazioni, poiché fondato sulla mancata prontezza nell'assunzione di decisioni e iniziative autonome, sulla non realistica consapevolezza delle proprie potenzialità e sulla carente capacità assertiva rispetto al comando del personale subordinato. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale; la tutela è stata negata per l'assenza di adeguato fumus boni iuris.
art. 14, comma 7, del bando di concorso
i giudizi della Commissione per l’accertamento dei requisiti attitudinali sono definitivi e, in caso di non idoneità del candidato, comportano l’esclusione dal concorso
La clausola del bando è stata impugnata ove occorrente, ma l'ordinanza non ne ha dichiarato l'illegittimità né ne ha svolto un'autonoma disamina.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto, insieme alla disciplina europea e all'art. 2-septies del medesimo decreto, per disporre l'oscuramento dei dati identificativi e di quelli idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto per la protezione e l'oscuramento dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati personali particolari.
Massime di principio
- L'accertamento dei requisiti psico-attitudinali necessari per il reclutamento nella Polizia di Stato costituisce esercizio di discrezionalità tecnica e può essere sindacato dal giudice amministrativo soltanto in presenza di macroscopico travisamento dei fatti, illogicità della valutazione, incongruenza delle conclusioni o carenza di motivazione.
- Non sussiste contraddittorietà tra i giudizi del perito selettore, dello psicologo e della Commissione quando, pur con formulazioni diverse, essi convergono nel ritenere il candidato non adeguato alle capacità organizzative, gestionali, decisionali e di comando richieste dal ruolo.
- Nella fase cautelare, la produzione documentale dell'Amministrazione che renda plausibile la coerenza tra le valutazioni istruttorie e il giudizio finale è sufficiente a escludere il fumus boni iuris, se non emergono macroscopici travisamenti, illogicità, incongruenze o carenze motivazionali.
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