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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19895/2023 del 10/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena, sostenendo che la Corte d'appello avesse operato una reformatio in peius vietata dall'art. 597 c.p.p. perché avrebbe fissato una pena-base per il reato consumato superiore a quella stabilita in primo grado, pur ottenendo alla fine una pena complessiva inferiore grazie a riqualificazione del fatto in tentato e all'applicazione di diminuzioni

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato. Ha ritenuto che i principi derivanti dalla sentenza William Morales (che vietano di aumentare gli "elementi autonomi" della pena, come la pena-base, quando l'appello è proposto dal solo imputato) non siano applicabili alla riqualificazione del reato da consumato a tentato. Il delitto tentato è considerato un reato autonomo con una propria forbice edittale: pertanto il giudice d'appello, accertata la sussistenza del tentativo, può determinare la pena "ex novo" entro la minore forbice prevista per il tentativo (rispettando la riduzione prevista dall'art. 56 c.p.), purché non incrementi complessivamente la pena rispetto a quella originaria. La Corte ha inoltre ricordato l'obbligo di motivare i criteri di commisurazione della pena se contestati. In conclusione la decisione della Corte d'appello di Palermo è stata ritenuta legittima e il ricorso è stato respinto

Norme richiamate

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Disciplina il divieto di reformatio in peius quando l'appello è proposto dal solo imputato; i commi indicano i limiti all'aggravamento della pena complessiva e individuano elementi rilevanti (circostanze, concorso di reati) che non possono essere aumentati in appello. Nel caso concreto la Corte ha precisato che tale disciplina non si estende alla riqualificazione del delitto da consumato a tentato

  • art. 56 cod. pen.

    Stabilisce che la pena per il delitto tentato è la pena prevista per il delitto consumato diminuita da un terzo a due terzi; la Corte richiama questo vincolo quale limite nella determinazione della pena per il tentativo

  • art. 442 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nel caso per la diminuzione processuale applicata in primo grado; nella motivazione del ricorso il ricorrente richiamava tale diminuzione come elemento del calcolo comparativo delle pene

  • art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020

    Norma procedurale che ha consentito il trattamento del ricorso nelle forme semplificate senza intervento delle parti, richiamata nel procedimento di trattazione del ricorso

  • art. 80 D.P.R. n. 309 del 1990

    Riferimento utilizzato nella giurisprudenza citata (William Morales) come esempio di circostanza aggravante; la pronuncia delle Sezioni Unite ha preso spunto da casi in cui l'esclusione o inclusione di tali circostanze incideva sulla pena-base

Massime di principio

  • La riqualificazione in appello del reato da consumato a tentato non costituisce mera applicazione di una circostanza attenuante ma modifica la figura di reato: il giudice d'appello può determinare la pena per il tentativo "ex novo" entro la forbice edittale ridotta prevista dall'art. 56 c.p.
  • Il divieto di reformatio in peius (art. 597 c.p.p.) impedisce di aumentare la pena complessiva o gli elementi autonomi della pena quando l'appello è proposto dal solo imputato, ma i principi ricavati da giurisprudenza come William Morales non si applicano automaticamente alla riqualificazione in tentativo
  • Quando il giudice sceglie il metodo di determinazione della pena (metodo diretto/sintetico o metodo bifasico), deve motivare compiutamente la scelta e dimostrare il rispetto del limite di riduzione da un terzo a due terzi imposto per il tentativo, così da rendere la decisione verificabile in sede di legittimità
  • Il vincolo fondamentale in appello resta che la decisione non può risultare complessivamente più gravosa per l'imputato rispetto alla pronuncia di primo grado; ogni variazione che porti a un aumento complessivo è illegittima
  • In situazioni analoghe è prudente: a) verificare se la modifica concerne qualificazione del reato (tentativo vs consumato) o elementi autonomi della pena (attenuanti/aggravanti/concorsi), b) se riguarda qualificazione in tentativo, attendersi che l'appello possa comportare una nuova determinazione della pena entro la minore forbice, c) esigere motivazione chiara sui calcoli e sulle diminuzioni applicate per consentire il controllo di legittimità

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