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Sentenza

Sentenza n. 48/2026 - Latina, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Frosinone Sezione Lavoro n. -OMISSIS-/2024 pubblicata il 01/02/2024, emessa nel giudizio R.G. -OMISSIS-/2023, nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202500667

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2022/2023, per l'importo complessivo di euro 3.500,00 oltre interessi legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Frosinone, Sezione Lavoro, passata in giudicato, notificata al Ministero il 21 gennaio 2025. La pronuncia aveva accertato il diritto della docente a usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 per sette anni scolastici e aveva condannato il Ministero all'attivazione della carta per euro 3.500,00 oltre interessi legali. La ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'Amministrazione e ha chiesto la declaratoria di inottemperanza, l'ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di puro stile, senza dimostrare l'avvenuta esecuzione. Il TAR ha verificato la propria competenza, il passaggio in giudicato della sentenza e il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile l'azione poiché la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, il passaggio in giudicato risultava certificato dall'ufficio competente ed era decorso il termine dilatorio per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Ha inoltre affermato che anche una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario rientra tra i provvedimenti suscettibili di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 1, lettera c), c.p.a., quando l'Amministrazione non adempie all'obbligo di conformarsi al giudicato. Nel merito, rilevata l'assenza di qualsiasi prova dell'adempimento, ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione. Ha nominato, per l'eventuale ulteriore inerzia, il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone o un funzionario delegato quale commissario ad acta, con un ulteriore termine di sessanta giorni decorrente dall'istanza della ricorrente dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero. Il compenso del commissario, posto a carico del Ministero, è stato liquidato in euro 1.000,00, salvo conguaglio. L'Amministrazione è stata inoltre condannata alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, con rimborso del contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice può ordinare all'Amministrazione di eseguire il giudicato e adottare le misure necessarie, compresa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    Individua la competenza del giudice amministrativo per il giudizio di ottemperanza nei confronti delle amministrazioni.

  • art. 112, comma 1, lettera c), c.p.a.

    al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Consente l'azione di ottemperanza anche per ottenere l'esecuzione delle statuizioni contenute in una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando rimaste ineseguite dall'Amministrazione.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio per l'esecuzione delle pronunce giudiziarie nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il suo decorso costituisce presupposto di ammissibilità dell'azione di ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto dalla sentenza del giudice ordinario da eseguire.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando essa pone a carico di una pubblica amministrazione un obbligo di conformazione rimasto ineseguito.
  • Il passaggio in giudicato della pronuncia e il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 costituiscono presupposti per l'ammissibilità dell'azione di ottemperanza nei confronti della pubblica amministrazione.
  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'Amministrazione non fornisce elementi idonei a dimostrare l'adempimento del giudicato, il giudice può ordinare l'esecuzione entro un termine perentorio e nominare fin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • La nomina del commissario ad acta può essere subordinata a un'apposita istanza della parte interessata dopo la vana scadenza del termine assegnato all'Amministrazione; il relativo compenso può essere posto a carico dell'Amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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