Sentenza n. 709/2026 - Latina, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Cassino n. 470/2025, pubblicata il 06/05/2025, RG n. 2393/2024, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Cassino n. 470/2025, che aveva riconosciuto il diritto al compenso professionale accessorio e condannato l’amministrazione al pagamento di euro 637,68 oltre accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale civile di Cassino n. 470/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero il 21 luglio 2025. La pronuncia civile aveva riconosciuto il diritto alla percezione del compenso professionale accessorio previsto dall’art. 82 del CCNL Scuola del 29 novembre 2007 e aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 637,68, oltre agli accessori di legge. L’amministrazione non ha dato esecuzione al titolo nel termine previsto per le esecuzioni nei confronti delle amministrazioni dello Stato. Il ricorso è stato notificato e depositato il 22 dicembre 2025, dopo il decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando che la sentenza civile posta in esecuzione era passata in giudicato e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, necessario per procedere all’esecuzione nei confronti delle amministrazioni dello Stato. Ha ordinato al Ministero di dare piena esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della pronuncia. Per l’eventuale mancato adempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Frosinone/Latina, o un funzionario delegato, attribuendogli il compito di compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio, entro ulteriori 60 giorni dalla sollecitazione della ricorrente. Il compenso del commissario, liquidato in euro 1.000,00 salvo conguaglio, è stato posto a carico dell’amministrazione inadempiente. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 500,00 per spese di giudizio, oltre oneri e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari della ricorrente.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.
art. 82 CCNL Scuola del 29.11.2007
compenso professionale accessorio
La norma contrattuale costituisce il fondamento del diritto retributivo riconosciuto dalla sentenza civile posta in esecuzione.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale posto in esecuzione sia passato in giudicato, sia stato notificato all’amministrazione e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni dello Stato.
- Il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di dare esecuzione integrale al titolo entro un termine fissato nella sentenza e può nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
- Nel giudizio di ottemperanza, il commissario ad acta può essere incaricato di compiere tutti gli atti necessari all’esecuzione del giudicato, comprese le eventuali modifiche di bilancio, con compenso posto a carico dell’amministrazione inadempiente.
Come è indicizzato
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