Sentenza n. 2061/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza n. 25 - 2025 Tribunale di Como - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'accredito della carta del docente e il pagamento delle spese di giudizio
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, notificata al Ministero il 27 gennaio 2025 e passata in giudicato. La pronuncia aveva condannato il Ministero ad accreditare sulla carta elettronica della docente l'importo complessivo di euro 1.000,00, corrispondente a euro 500,00 annui per gli anni scolastici 2022/23 e 2020/21, oltre al maggiore importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché a corrispondere le spese del giudizio ordinario, liquidate in euro 49,00 per spese ed euro 260,00 per onorari, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori antistatari. La ricorrente ha dedotto il mancato adempimento del giudicato. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e ha depositato una relazione dalla quale risultava la persistente inottemperanza, anche quanto alle spese legali. Il ricorso è stato ritenuto procedibile perché, dopo la notificazione della sentenza, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato al Ministero di accreditare alla ricorrente, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, gli importi riconosciuti dalla sentenza del Tribunale di Como, compresi il beneficio della carta del docente, gli accessori e le spese di giudizio, detraendo eventuali pagamenti medio tempore effettuati. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, prevedendo che il commissario sia attivato direttamente dalla creditrice dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero e che provveda entro i successivi 60 giorni alla determinazione dell'importo dovuto e agli atti necessari all'esecuzione. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore antistatario, oltre all'onere del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il ricorso di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza, secondo quanto ritenuto dal giudice.
art. 93 c.p.c.
La sentenza del giudice ordinario aveva disposto la distrazione delle spese in favore dei difensori della ricorrente dichiaratisi antistatari.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza è procedibile nei confronti di una pubblica amministrazione quando, dopo la notificazione della sentenza da eseguire, sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
- In presenza di un giudicato favorevole, di documentazione idonea sull'obbligazione riconosciuta e della mancata prova dell'adempimento da parte dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'inottemperanza e ordinare all'amministrazione di eseguire la sentenza entro un termine assegnato.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento alla persistente inerzia dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato e all'istanza del creditore.
- Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dirigente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica e rientrano nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto alcun compenso per l'attività di commissario ad acta.
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