Sentenza n. 1184/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determine dirigenziali di annullamento in autotutela di due concessioni edilizie in sanatoria rilasciate nel 2018
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato le determine con cui il Comune ha annullato due concessioni edilizie in sanatoria, rilasciate nel 2018 a seguito di istanze presentate nel 1995 ai sensi della l. 724/1994. L’immobile, unitariamente considerato, era stato accertato in sede penale come abusivo e assoggettato a ordine definitivo di demolizione. Il ricorso deduceva l’unica censura di violazione dell’art. 21-nonies l. 241/1990, sotto diversi profili: mancanza dell’illegittimità originaria delle concessioni, poiché il precedente diniego era stato annullato dal TAR per carenza istruttoria e le concessioni riguardavano formalmente due porzioni diverse dell’immobile; assenza di un interesse pubblico concreto al ritiro; violazione del termine ragionevole, essendo trascorsi oltre cinque anni dal rilascio delle concessioni; omessa considerazione dell’affidamento maturato dai proprietari. Il Comune ha eccepito anche il difetto di interesse ad agire, sostenendo che l’eventuale annullamento delle determine non avrebbe inciso sull’efficacia dell’ordine penale di demolizione, ma il TAR ha assorbito tale questione, decidendo il ricorso nel merito.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le determine fossero conformi all’art. 21-nonies l. 241/1990 e adeguatamente motivate. La sentenza del TAR che aveva annullato il precedente diniego di sanatoria aveva rilevato soltanto una carenza istruttoria relativa alla data di realizzazione degli abusi e non aveva inciso sull’accertamento penale dell’abusività dell’intero immobile né sull’ordine definitivo di demolizione. L’immobile doveva essere considerato unitariamente: la presentazione di due istanze riferite a porzioni del medesimo fabbricato non consentiva di eludere il limite volumetrico di 750 metri cubi previsto dall’art. 39, comma 1, l. 724/1994. Il giudicato penale e la successiva disapplicazione delle concessioni da parte del giudice dell’esecuzione costituivano, secondo il TAR, una ragione di interesse pubblico rafforzato per l’annullamento in autotutela. Non sussisteva un affidamento meritevole di tutela, anche in ragione della falsa rappresentazione derivante dal frazionamento artificioso dell’immobile e dalla distinta presentazione delle istanze. Tale condotta consentiva inoltre il superamento del termine ragionevole ai sensi dell’art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990. La motivazione per relationem al parere legale e la ricostruzione della vicenda amministrativa erano sufficienti a esplicitare sia l’illegittimità delle concessioni sia l’interesse pubblico al loro ritiro. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese, liquidate in euro 3.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. 241/1990
L’annullamento d’ufficio delle concessioni edilizie illegittime è legittimo quando ricorrono l’illegittimità originaria, un interesse pubblico concreto e attuale, una motivazione adeguata e il rispetto del termine ragionevole, salvo il superamento del termine nei casi di falsa rappresentazione dei fatti.
art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990
La falsa rappresentazione dei fatti imputabile al destinatario del provvedimento consente di superare il termine ragionevole per l’esercizio dell’annullamento d’ufficio.
art. 39, comma 1, l. 724/1994
il condono edilizio ex l. n. 47 del 1985 agli ampliamenti ovvero alle nuove costruzioni non superiori a 750 metri cubi
Il limite volumetrico di 750 metri cubi è assoluto e inderogabile e deve essere riferito all’intervento edilizio unitariamente considerato; non può essere eluso mediante il frazionamento formale dell’opera in più istanze o porzioni.
art. 31, commi 3 e 4, d.P.R. 380/2001
L’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione comporta le conseguenze acquisitive previste dalla disciplina edilizia; nel caso esaminato, l’ordine penale di demolizione dell’immobile abusivo era ritenuto definitivo e cogente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti e delle loro proprietà.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
La norma è richiamata, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando un intervento edilizio abusivo è unitario, il limite volumetrico previsto dalla normativa sul condono deve essere verificato con riferimento all’intera opera; il frazionamento formale dell’edificio o la presentazione di più istanze riferite a diverse porzioni non può consentire l’elusione del limite legale di sanabilità.
- L’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio in sanatoria è legittimo quando l’illegittimità originaria del titolo risulta da un accertamento definitivo dell’abusività dell’opera e dall’incompatibilità della sanatoria con il limite volumetrico inderogabile previsto dalla legge.
- La precedente pronuncia amministrativa che annulla un diniego di sanatoria per carenza istruttoria non attribuisce automaticamente il diritto al rilascio della sanatoria e non impedisce all’amministrazione di rideterminarsi nel rispetto dei rilievi contenuti nella sentenza, purché restino fermi gli accertamenti definitivi non incisi dal giudicato amministrativo.
- L’efficacia definitiva dell’ordine penale di demolizione e la disapplicazione del titolo edilizio da parte del giudice dell’esecuzione costituiscono elementi idonei a rafforzare l’interesse pubblico all’annullamento d’ufficio della concessione edilizia in sanatoria.
- Non è meritevole di tutela l’affidamento del destinatario di una sanatoria edilizia formatosi sulla base di una rappresentazione artificiosamente frazionata dell’intervento abusivo, incompatibile con la sua unitaria consistenza reale; tale falsa rappresentazione può giustificare il superamento del termine ragionevole per l’autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990.
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