Cassazione Civile, Ordinanza n. 19230/2024 del 12/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (coeredi)
La controversia
La controversia nasce dalla successione ab intestato di un padre, deceduto nel 1998, cui succedevano due figli di primo letto, la vedova e una figlia di secondo letto. I due figli sostenevano di aver contribuito all’attività imprenditoriale paterna, che avrebbe incrementato il patrimonio familiare, e che il padre avesse inoltre finanziato l’acquisto di un immobile intestato alla figlia minore, configurando una donazione indiretta. In primo grado chiedevano la riduzione e la collazione di tale liberalità, la divisione della comunione ereditaria e il rimborso delle somme corrispondenti al contributo da loro fornito al genitore. Il Tribunale rigettava le domande; la Corte d’appello confermava, ritenendo che gli attori avessero in realtà allegato elementi utili solo alla collazione, senza però articolare i presupposti dell’azione di riduzione, e reputando comunque infondate o inammissibili le ulteriori domande. Con il ricorso per cassazione i figli deducevano: 1) violazione delle norme sulla riduzione e collazione, lamentando che la corte territoriale avesse trascurato la domanda di collazione della donazione indiretta e la lesione della legittima; 2) violazione delle norme sulla riduzione e collazione e omesso esame delle prove testimoniali sulla provenienza paterna del denaro per l’acquisto dell’immobile; 3) violazione delle norme sulla divisione ereditaria e sui frutti, censurando il rigetto della domanda di rendiconto dei frutti da godimento esclusivo dell’immobile; 4) violazione delle norme su obbligazioni naturali e arricchimento senza causa, censurando il rigetto della domanda di credito per l’apporto fornito all’azienda paterna. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi, rilevando che la sentenza impugnata aveva erroneamente escluso la possibilità di accertare una donazione indiretta ai fini della collazione solo perché non era stata adeguatamente coltivata l’azione di riduzione; ha invece affermato che, in presenza di donazione indiretta, la prova della liberalità può essere data con presunzioni anche nell’ambito della domanda di divisione e collazione, senza che le limitazioni probatorie dell’art. 1417 c.c. operino come per la simulazione. Ha invece rigettato il terzo motivo, osservando che, ove la collazione avvenga per imputazione, il bene resta al donatario e i coeredi non hanno diritto ai frutti civili del bene, ma solo agli interessi legali sulla somma imputata dalla successione. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché non confrontato con la ratio della decisione d’appello, che aveva dichiarato inammissibile il gravame per difetto di specificità. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione per accertare se il denaro per l’acquisto dell’immobile fosse stato effettivamente messo a disposizione dal genitore e, in caso positivo, procedere alla collazione per imputazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione. Il giudice di rinvio dovrà verificare, sulla base delle prove raccolte e degli indizi indicati, se l’acquisto immobiliare sia stato effettivamente finanziato dal de cuius in favore della figlia, così configurando una donazione indiretta; in caso di esito positivo dovrà tenerne conto nelle operazioni divisionali e nella collazione, che, secondo la Corte, dovrà operare per imputazione. Il terzo motivo è stato respinto perché, anche ove l’accertamento della liberalità venga confermato in rinvio, non spetta ai ricorrenti il pagamento dei frutti civili del bene. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché non si confrontava con la declaratoria di inammissibilità del motivo di appello per difetto di specificità. Quanto alla tardività del controricorso, la Corte ha accolto l’istanza di rimessione in termini delle resistenti per un evento fortuito nella spedizione postale.
Norme richiamate
art. 370 c.p.c.
Il controricorso, se ritualmente notificato nel termine, può essere depositato oltre il termine se la parte ottiene rimessione in termini per un evento fortuito non imputabile, come un disguido postale nella spedizione.
artt. 552 e 555 c.c.
Richiamati come norme sulla tutela dei legittimari e sull’azione di riduzione.
art. 553 c.c.
La reintegrazione della quota di riserva può avvenire anche tramite rimodulazione delle quote ab intestato dopo la riunione fittizia.
art. 540 c.c.
La vedova ha diritto di abitazione/usufrutto che legittima il godimento del bene nei limiti previsti dalla norma.
art. 737 c.c.
La collazione tra coeredi coniuge o discendenti comporta il conferimento dei beni donati nella massa ereditaria per ristabilire l’uguaglianza tra coeredi.
art. 745 c.c.
Richiamato in tema di collazione e divisione ereditaria.
art. 1417 c.c.
I limiti probatori della simulazione non si estendono automaticamente alla donazione indiretta; la prova della liberalità può essere fornita con presunzioni anche senza la qualità di legittimario.
art. 1415 c.c.
L’erede che agisce per collazione non può avvantaggiarsi delle condizioni previste per il terzo rispetto al negozio simulato quando subentra nella posizione del de cuius.
art. 2034 c.c.
Le prestazioni rese nell’ambito di un contesto familiare di reciproco mantenimento possono integrare obbligazioni naturali e non dar luogo a ripetizione.
artt. 2041 e 2042 c.c.
Richiamati dalla parte ricorrente come base dell’azione di arricchimento senza causa, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di confronto con la ratio decidendi d’appello.
art. 1102 c.c.
Richiamato in relazione al godimento del bene e ai frutti derivanti dall’uso esclusivo.
art. 713 c.c.
Richiamato in materia di divisione ereditaria e collazione.
art. 752 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di ripartizione dei debiti/rapporti ereditari, ma senza incidenza sul decisum.
art. 724 c.c.
Richiamato nel primo motivo come norma inerente alla divisione e collazione ereditaria.
art. 746 c.c.
Richiamato nel primo motivo in relazione al conferimento e alla collazione.
art. 11496/2010
La collazione della donazione indiretta, se accertata, deve avvenire per imputazione.
Cass. n. 5659/2015
In collazione per imputazione si applicano gli interessi legali sulla somma imputata, non i frutti civili del bene.
Cass. n. 9177/2018
Conferma che, nella collazione per imputazione, rilevano gli interessi legali sulla somma e non i frutti civili.
Cass. n. 17856/2023
Il legittimario può avvalersi di presunzioni per provare la lesione e l’esistenza della liberalità; l’azione di riduzione e la collazione possono concorrere.
Cass. n. 28196/2020
L’azione di riduzione non esclude la collazione; la collazione opera dopo la reintegrazione della legittima, per redistribuire l’eccedenza.
Cass. n. 39368/2021
Conferma il concorso tra riduzione e collazione e la loro diversa funzione.
Cass. n. 41132/2021
L’erede che agisce per collazione non è automaticamente terzo ai fini dell’art. 1417 c.c.; la qualità di legittimario consente la prova con ogni mezzo solo nell’azione di riduzione.
Cass. n. 9379/2020
La donazione indiretta è ogni negozio mosso da fine di liberalità che arricchisce gratuitamente il beneficiario; l’intenzione liberale emerge indirettamente dalle circostanze di fatto.
Cass. n. 13619/2017
L’acquisto di un immobile con denaro del disponente e intestazione a terzo integra donazione indiretta dell’immobile e non del denaro, anche ai fini della collazione.
Cass. n. 19400/2019
La natura liberale della fattispecie negoziale può essere provata anche mediante presunzioni.
Cass. n. 6904/2022
Conferma l’ammissibilità della prova presuntiva della donazione indiretta.
Cass. n. 7872/2021
Conferma l’ammissibilità della prova presuntiva della donazione indiretta.
Cass. n. 1986/2016
Conferma l’ammissibilità della prova presuntiva della donazione indiretta.
Cass. n. 12317/2019
La spendita della qualità di legittimario è rilevante per la tutela dei diritti connessi a tale qualità.
Cass. n. 16535/2020
La spendita della qualità di legittimario è rilevante anche per diritti correlati alla legittima.
Cass. n. 29821/2023
La spendita della qualità di legittimario resta necessaria per azioni collegate alla tutela della quota di riserva.
Cass. n. 24550/2023
In cassazione, i motivi che colpiscono il merito senza censurare la ragione processuale di inammissibilità del gravame sono inammissibili.
Massime di principio
- L’erede coerede può chiedere la collazione delle liberalità ricevute da altro coerede anche quando la liberalità sia realizzata in forma indiretta; in tale ipotesi la prova della natura liberale può essere data con presunzioni semplici, senza applicare automaticamente i limiti probatori dell’art. 1417 c.c. propri della simulazione.
- L’azione di riduzione e la domanda di collazione hanno funzione diversa e possono concorrere: la riduzione mira alla reintegrazione della legittima, mentre la collazione opera nel rapporto tra coeredi per riequilibrare le attribuzioni nella divisione ereditaria.
- Nel caso di donazione indiretta avente ad oggetto l’acquisto di un immobile finanziato dal disponente e intestato a terzo, l’oggetto della liberalità è il bene acquistato ai fini della valutazione della donazione, ma la reintegrazione o la collazione avvengono per imputazione, non in natura.
- Quando la collazione avviene per imputazione, il bene resta al condividente donatario e gli altri coeredi non possono pretendere i frutti civili del bene; essi hanno diritto, al più, agli interessi legali sulla somma imputata dalla data di apertura della successione.
- In cassazione è inammissibile la censura che attacchi il merito della decisione senza confrontarsi con la ratio processuale di inammissibilità del motivo d’appello, poiché tale ratio, se non specificamente impugnata, passa in giudicato.
- Le prestazioni rese in un contesto familiare di reciproco mantenimento possono essere qualificate come obbligazioni naturali e, in difetto di specifica contestazione della ratio decidendi, non danno luogo a ripetizione o a credito risarcibile.
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