Sentenza n. 5668/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso contro la sanzione amministrativa di euro 60.000 irrogata per pubblicità relativa a giochi o scommesse con vincite in denaro
Esito
Favorevole al resistente (società sanzionata)
Prevale il privato
La controversia
L’Autorità ha impugnato la sentenza del TAR deducendo, in primo luogo, l’erroneità del rigetto dell’eccezione di inammissibilità del ricorso originario. Secondo l’appellante, la società aveva partecipato al procedimento sanzionatorio, avrebbe riconosciuto la riferibilità dei video contestati alla propria attività e avrebbe sollevato solo in giudizio l’eccezione relativa alla propria estraneità ai fatti. In secondo luogo, l’Autorità ha sostenuto di avere svolto adeguati approfondimenti sull’identità del titolare del canale e di avere elementi dai quali desumere che la società avesse tratto profitto dai video, anche in forza del contratto di partnership con Google. In terzo luogo, ha contestato la violazione del principio di personalità della responsabilità amministrativa, affermando che l’intestazione della contestazione e della sanzione alla società avrebbe costituito un vizio meramente formale, non lesivo del diritto di difesa, poiché la persona fisica autrice dei video era anche socia e legale rappresentante della società. La società aveva invece sostenuto di essere stata costituita dopo la realizzazione e pubblicazione dei video, di non essere coinvolta nei fatti e che i video erano stati realizzati dalla persona fisica in forza di un contratto personale con Google, con compensi corrisposti direttamente a quest’ultima.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto alla questione processuale, ha affermato che la partecipazione al procedimento amministrativo è una facoltà e non un onere gravato da conseguenze preclusive: il comportamento tenuto dal privato nella fase procedimentale, compresa la mancata o incompleta contestazione dell’addebito, non impedisce la successiva impugnazione del provvedimento né la proposizione in giudizio di difese ed eccezioni non formulate anteriormente. Il principio di non contestazione opera nella sede giurisdizionale e non può essere esteso alla fase procedimentale. L’amministrazione resta comunque tenuta ad acquisire d’ufficio e verificare i fatti e i documenti necessari alla decisione. Nel merito, il Collegio ha ritenuto decisiva l’estraneità della società ai fatti: essa era stata costituita il 5 ottobre 2023, mentre i video erano stati realizzati e pubblicati dalla persona fisica tra il 2019 e il 2023. Il contratto con Google era stato stipulato dalla persona fisica, alla quale erano stati corrisposti direttamente i compensi in relazione alle visualizzazioni. La documentazione acquisita, compresa la comunicazione di Google del 28 giugno 2023, le ricevute di pagamento e la comunicazione della Guardia di Finanza, indicava la sola persona fisica quale content creator e destinataria dei compensi. L’Autorità aveva inoltre omesso di valutare adeguatamente tali elementi. Non era possibile imputare la violazione alla società sulla base della successiva coincidenza tra la persona fisica e il legale rappresentante, trattandosi di soggetti giuridici distinti. Né la sanzione notificata esclusivamente alla società poteva essere estesa alla persona fisica, rimasta estranea al procedimento e destinataria dell’atto. Sono state quindi ritenute assorbite le ulteriori questioni relative al termine di contestazione e all’effettiva natura promozionale dei video, nonché irrilevanti, ai fini della posizione della società, i dubbi sulla validità e interpretazione dell’art. 9 del decreto-legge n. 87 del 2018. L’Autorità è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 4.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 9 d.l. 12 luglio 2018, n. 87
è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo
La disposizione costituisce la base normativa del divieto la cui violazione era stata contestata, ma la sua applicazione non è stata esaminata nel merito perché la società è stata ritenuta estranea ai fatti.
art. 14 l. 24 novembre 1981, n. 689
La questione relativa al decorso del termine di novanta giorni per la contestazione della violazione è stata riproposta dalla società appellata, ma è rimasta assorbita dal rigetto dell’appello fondato sull’estraneità della società ai fatti.
art. 6 l. 7 agosto 1990, n. 241
L’amministrazione ha il dovere di acquisire d’ufficio e verificare i fatti e i documenti necessari alla determinazione finale; tale dovere non viene meno per il fatto che il privato non abbia sollevato specifiche obiezioni nel procedimento.
art. 24 Cost.
Il diritto di difesa e l’effettività della tutela giurisdizionale impediscono di attribuire alla mancata o incompleta partecipazione procedimentale effetti preclusivi rispetto all’impugnazione dell’atto finale.
art. 111 Cost.
Il principio di effettività della tutela giurisdizionale esclude che il comportamento tenuto nella fase procedimentale possa impedire la successiva deduzione in giudizio di difese ed eccezioni.
art. 115 c.p.c.
Il principio di non contestazione è riferito alla sede giurisdizionale e non si estende automaticamente alla precedente fase procedimentale.
art. 64 c.p.a.
Il principio di non contestazione opera nel processo amministrativo e non può essere utilizzato per precludere la contestazione giudiziale di fatti non contestati in sede amministrativa.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle persone fisiche menzionate nella sentenza.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, quale presupposto per l’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La partecipazione del privato al procedimento amministrativo costituisce una facoltà e un diritto, non un onere la cui omissione o il cui esercizio incompleto possa determinare preclusioni processuali; il destinatario del provvedimento può quindi impugnare l’atto finale deducendo anche difese ed eccezioni non formulate nella fase procedimentale.
- Il principio di non contestazione previsto per la sede giurisdizionale non è estensibile alla fase procedimentale amministrativa e non può trasformare il comportamento serbato dal privato durante il procedimento in accettazione dell’addebito o rinuncia alla tutela giurisdizionale.
- L’amministrazione, anche quando il privato non sollevi obiezioni o partecipi in modo incompleto al procedimento, conserva il dovere di acquisire d’ufficio e verificare i fatti e i documenti necessari alla decisione, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 241 del 1990.
- La responsabilità amministrativa sanzionatoria deve essere imputata al soggetto che ha materialmente commesso la violazione o che, sulla base di adeguati elementi giuridici e fattuali, ne risulti responsabile; non è sufficiente la mera titolarità formale di un canale o di un account rilevata successivamente, né la coincidenza tra l’autore materiale e il futuro legale rappresentante di una società distinta e costituita dopo i fatti.
- La responsabilità della persona fisica e quella della società sono giuridicamente distinte: la sanzione notificata esclusivamente alla società non può essere estesa alla persona fisica che sia rimasta estranea al procedimento e non sia stata destinataria della contestazione e del provvedimento sanzionatorio.
- Quando l’estraneità del soggetto sanzionato ai fatti contestati è decisiva per escludere la sua responsabilità, le ulteriori questioni concernenti gli elementi oggettivi dell’illecito, i termini di contestazione o la validità della norma sanzionatoria diventano irrilevanti e possono essere assorbite.
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