Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38363/2023 del 19/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'indagato è stato sottoposto a sequestro di n. 102 lampade il 17/02/2023, ritenute richiamanti per forma il modello "Poldina" registrato presso l'Ufficio UE per la proprietà intellettuale. Lin He è indagato per i reati indicati negli artt. 474, 515 e 517 cod. pen. La difesa ha contestato il sequestro e la configurabilità della contraffazione: ha sostenuto che le lampade recavano marcatura CE e che la dichiarazione di conformità del fabbricante (unitamente alla scheda tecnica prodotta) sarebbe sufficiente ai sensi del d.lgs. 194/2007 (art. 9 e art. 3, lett. h-quater), escludendo l'obbligo di valutazione da parte di organismi UE; ha inoltre contestato che i prodotti fossero commercializzati col marchio "Poldina" (sostenendo marchio "Mu Lin" e modello "Euipo"/provenienza da Yuyao Hilite Elecric co.) e ha denunciato la violazione del principio di proporzionalità per il sequestro dell'intera partita anziché di soli campioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: il primo motivo è inammissibile per carenza di specificità (la difesa non ha dimostrato la corrispondenza formale della dichiarazione di conformità ai requisiti dell'art. 9 bis d.lgs. 194/2007); il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza poiché la similitudine di forma con la lampada "Poldina" è idonea a integrare la fattispecie di cui all'art. 474 cod. pen. anche in assenza di marchio distintivo apposto; il terzo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza in ragione dell'obbligatorietà della confisca prevista dall'art. 474-bis cod. pen. e della necessità di verificare tutti gli oggetti sospetti. Conseguenze pratiche: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Nota: il Sostituto Procuratore generale aveva chiesto l'accoglimento limitato ai reati di cui agli artt. 474 e 515, ma la Corte ha comunque dichiarato inammissibile il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 474 cod. pen.

    La Corte ritiene che la somiglianza di forma del prodotto alla lampada registrata possa integrare la fattispecie di contraffazione anche in assenza dell'apposizione del marchio o di altri segni distintivi espliciti.

  • art. 515 cod. pen.

    Reato richiamato nel procedimento ma non oggetto di specifica nuova interpretazione nel dispositivo; la richiesta di accoglimento parziale della Procura non ha trovato accoglimento perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

  • art. 517 cod. pen.

    Citato tra i capi di imputazione originari; la sentenza non sviluppa una valutazione autonoma di tale norma nel dispositivo, avendo dichiarato inammissibile il ricorso.

  • art. 474-bis cod. pen.

    La disposizione prevede la confisca obbligatoria; la Corte l'ha richiamata per giustificare la necessità del sequestro dell'intera partita di prodotti oggetto di sospetto di contraffazione.

  • art. 253 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata nelle doglianze del ricorrente in ordine a vizio di motivazione e proporzionalità del sequestro; la Corte ha ritenuto le deduzioni generiche o manifestamente infondate.

  • art. 9-bis d.lgs. 194/2007

    la dichiarazione di conformità UE ha la struttura tipo di cui all'allegato IV, contiene gli elementi specificati nei pertinenti moduli di cui agli allegati II e III ed è continuamente aggiornata

    La Corte sottolinea che la dichiarazione di conformità deve rispettare la struttura e i contenuti previsti dalla normativa; l'affermazione difensiva generica circa la presunzione di conformità non è risultata probatoria: la sola scheda tecnica non è stata ritenuta idonea a comprovare il rispetto dei requisiti formali e sostanziali.

  • art. 3, lett. h-quater d.lgs. 194/2007

    Richiamato dalla difesa per sostenere la presunzione di conformità quando il fabbricante dichiara la conformità; la Corte ha ritenuto la deduzione viziata dalla mancanza di specificità documentale.

  • art. 7 Codice della proprietà industriale (D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30)

    tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese

    La Corte ricorda che il concetto di 'marchio' include anche la forma del prodotto; pertanto la forma può essere oggetto di tutela e la sua imitazione integra la fattispecie di contraffazione, salvo eccezioni normativamente previste.

  • art. 9 Codice della proprietà industriale

    i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che da un valore sostanziale al prodotto

    La norma esclude dalla tutela i segni costituiti esclusivamente da forme naturali, tecniche o che conferiscono valore sostanziale; la Corte osserva che tali eccezioni devono essere valutate ma non sono state dimostrate a carico del ricorrente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 42 Cost.

    Evocata dalla difesa in relazione al principio di proporzionalità; la Corte non ha ritenuto che dal richiamo alle norme costituzionali emergesse un concreto rilievo a favore del ricorrente, stante l'obbligatorietà della confisca e la necessità investigativa.

  • Direttiva UE 2014/30 (citata come "direttiva Ue 30/2014")

    Richiamata a supporto delle argomentazioni difensive sulla conformità CE; la Corte non ha ritenuto sufficiente la mera invocazione normativa in assenza di documentazione che dimostrasse il rispetto formale e sostanziale dei requisiti comunitari.

Massime di principio

  • La sola presenza della marcatura CE o la produzione di una scheda tecnica non sono, di per sé, sufficienti a provare la conformità ai requisiti UE: è necessaria la dichiarazione di conformità formale e aggiornata secondo la struttura e i contenuti previsti dalla normativa applicabile (allegati e moduli indicati dal d.lgs. n. 194/2007).
  • La forma del prodotto può costituire segno distintivo tutelabile: la contraffazione può sussistere anche in assenza di marchi o loghi espliciti quando la somiglianza di forma richiama un modello registrato.
  • Le eccezioni alla tutela della forma (forme imposte dalla natura, necessarie per un risultato tecnico o che conferiscono valore sostanziale) devono essere specificamente dimostrate dal resistente: affermazioni generiche non sono sufficienti.
  • Il giudice può ritenere giustificato il sequestro dell'intera partita di beni quando sussista la necessità di verifiche su tutti gli oggetti sospetti e quando la normativa prevede misure come la confisca obbligatoria; la richiesta di sequestrare solo campioni può essere rigettata se non adeguatamente motivata.
  • I motivi di impugnazione in Cassazione devono essere specifici e documentati: censure generiche o assertive rischiano l'inammissibilità.
  • Se si intende opporsi a contestazioni per contraffazione/model law, è opportuno produrre documentazione probatoria puntuale (es. attestazioni formali di conformità complete, prove di diversa provenienza del modello, contratti di licenza, attestazioni tecniche che dimostrino la funzionalità tecnica della forma) per contrastare la valutazione giudiziale basata sulla somiglianza.
  • L'invocazione di principi costituzionali o di norme internazionali non sostituisce la necessità di fornire elementi fattuali e probatori concreti che giustifichino la loro applicazione nel caso concreto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.