Cassazione Civile, Ordinanza n. 33636/2024 del 20/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia origina da un rapporto di affitto di fondo rustico: i concedenti avevano ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di euro 7.500 a titolo di canone annuo, e la controparte aveva proposto opposizione, rigettata dal tribunale e poi confermata in appello. In cassazione la parte soccombente ha proposto ricorso affidato a cinque motivi; tuttavia la Corte non li esamina nel merito perché rileva d'ufficio l'improcedibilità del ricorso per omesso deposito della copia autentica della sentenza impugnata, richiesto dall'art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c. Dalla verifica del fascicolo telematico risulta infatti che il file indicato come copia del provvedimento conteneva una sentenza diversa da quella impugnata, e che nessun altro deposito suppliva a tale mancanza. I controricorrenti hanno resistito con unitario controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara improcedibile il ricorso per mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata, in violazione dell'art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti. Esclude inoltre l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, ritenendo che la controversia in materia di affitto agrario non consenta il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.
Il deposito della copia autentica della sentenza impugnata è condizione necessaria di procedibilità del ricorso per cassazione; la sua omissione, quando non sia altrimenti sanata dagli atti, comporta l'improcedibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato per le controversie relative ad affitto agrario.
Cass. 11/10/2017, n. 23912
Richiamata a sostegno dell'esclusione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato nel caso di controversia agraria.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il deposito della copia autentica della sentenza impugnata è un adempimento processuale essenziale: se il documento depositato è diverso dalla sentenza gravata e non vi sono altri depositi idonei, il ricorso è improcedibile.
- L'improcedibilità del ricorso per cassazione preclude l'esame dei motivi di censura, anche se articolati in più doglianze.
- Nelle controversie in materia di affitto agrario non opera l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
- La parte soccombente nel giudizio di legittimità è normalmente condannata alla rifusione delle spese in favore della parte vittoriosa.
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