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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10222/2024 del 11/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza che aveva confermato la condanna per reati associativi e connessi, denunciando in primo luogo violazione di legge e vizio di motivazione nella selezione e valutazione degli elementi probatori, travisamento della prova relativa alla conversazione intercettata il 31.8.2014, travisamento delle dichiarazioni del collaboratore (consuocero) Mario Lorusso e violazione dell'art. 416-bis cod. pen.; in sede di ricorso straordinario ha dedotto specificamente un errore di fatto nella valutazione delle dichiarazioni di Lorusso, sostenendo che i giudici lo avrebbero erroneamente qualificato come chiamante in correità anziché chiamante in reità, con ricadute sul regime di valutazione della prova, nonché che le sue dichiarazioni sarebbero generiche, non databili e prive di riferimenti a fatti specifici.

La decisione

Il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto le censure manifestamente infondate o estranee all'ambito di deducibilità dell'art. 625-bis cod. proc. pen., ha precisato che l'errore di fatto deducibile è solo quello percettivo e incontrovertibile che abbia determinato la volontà del giudice, escludendo invece gli errori di valutazione e di giudizio. Anche assumendo sussistente un'errata qualificazione del dichiarante, ciò sarebbe irrilevante ai fini della decisione perché lo statuto probatorio del chiamante in correità e del chiamante in reità è sostanzialmente coincidente e, comunque, la Corte aveva già valutato compiutamente la credibilità e gli elementi di riscontro (comprese le intercettazioni). La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Il ricorso straordinario per errore di fatto è ammesso solo per errori percettivi incontrovertibili che abbiano determinato la volontà del giudice; sono invece esclusi gli errori di valutazione o di giudizio riconducibili a diversa interpretazione degli atti o delle norme.

  • art. 416-bis cod. pen.

    La ricorrente denunciava violazione della norma relativa all'associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto le censure sulla qualificazione del prova e sulle dichiarazioni del collaboratore infondate, confermando l'applicazione della norma in base alla valutazione complessiva degli elementi.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Previsione dell'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; la Corte ha liquidato una somma equa di Euro 3.000 a carico della ricorrente.

  • art. 391-bis cod. proc. civ. (richiamato per analogia)

    Richiamato come parametro analogico per spiegare la natura del rimedio straordinario (comparazione con il rimedio revocatorio civile), a conferma della limitata portata dell'errore di fatto deducibile.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario per errore di fatto (art. 625-bis c.p.p.) è uno strumento molto limitato: può essere fondato solo su errori percettivi incontrovertibili che determinano la volontà del giudice; non serve a rimettere in discussione valutazioni di merito o la credibilità delle fonti già valutate.
  • Le diverse qualificazioni processuali del dichiarante (chiamante in correità vs chiamante in reità) hanno, sul piano probatorio, uno statuto sostanzialmente analogo; una mera correzione di tale etichetta è spesso irrilevante se non indicata la diversa incidenza sul giudizio probatorio con elementi concreti.
  • Per ottenere l'accoglimento di un ricorso fondato su presunto errore di fatto occorre dimostrare l'incontrovertibile falsità o inesistenza di un fatto decisivo oppure la positiva accertata verità di un fatto la cui inesistenza era stata supposta; non è sufficiente contestare la valutazione della credibilità.
  • Quando le corti di merito hanno motivato la valutazione della attendibilità di un collaboratore anche con riscontri estrinseci (es. intercettazioni), è difficile per l'impugnante ottenere rilievo con rimedi straordinari: bisogna puntare su elementi nuovi o documentare l'incontrovertibile errore fattuale.
  • In fase di impugnazione è essenziale indicare in modo preciso e concreto come l'errore dedotto avrebbe inciso sulla decisione: l'assenza di tale collegamento rende il motivo irrilevante e conduce normalmente all'inammissibilità.

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