Cassazione Penale, Sentenza n. 10222/2024 del 11/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza che aveva confermato la condanna per reati associativi e connessi, denunciando in primo luogo violazione di legge e vizio di motivazione nella selezione e valutazione degli elementi probatori, travisamento della prova relativa alla conversazione intercettata il 31.8.2014, travisamento delle dichiarazioni del collaboratore (consuocero) Mario Lorusso e violazione dell'art. 416-bis cod. pen.; in sede di ricorso straordinario ha dedotto specificamente un errore di fatto nella valutazione delle dichiarazioni di Lorusso, sostenendo che i giudici lo avrebbero erroneamente qualificato come chiamante in correità anziché chiamante in reità, con ricadute sul regime di valutazione della prova, nonché che le sue dichiarazioni sarebbero generiche, non databili e prive di riferimenti a fatti specifici.
La decisione
Il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto le censure manifestamente infondate o estranee all'ambito di deducibilità dell'art. 625-bis cod. proc. pen., ha precisato che l'errore di fatto deducibile è solo quello percettivo e incontrovertibile che abbia determinato la volontà del giudice, escludendo invece gli errori di valutazione e di giudizio. Anche assumendo sussistente un'errata qualificazione del dichiarante, ciò sarebbe irrilevante ai fini della decisione perché lo statuto probatorio del chiamante in correità e del chiamante in reità è sostanzialmente coincidente e, comunque, la Corte aveva già valutato compiutamente la credibilità e gli elementi di riscontro (comprese le intercettazioni). La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Il ricorso straordinario per errore di fatto è ammesso solo per errori percettivi incontrovertibili che abbiano determinato la volontà del giudice; sono invece esclusi gli errori di valutazione o di giudizio riconducibili a diversa interpretazione degli atti o delle norme.
art. 416-bis cod. pen.
La ricorrente denunciava violazione della norma relativa all'associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto le censure sulla qualificazione del prova e sulle dichiarazioni del collaboratore infondate, confermando l'applicazione della norma in base alla valutazione complessiva degli elementi.
art. 616 cod. proc. pen.
Previsione dell'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; la Corte ha liquidato una somma equa di Euro 3.000 a carico della ricorrente.
art. 391-bis cod. proc. civ. (richiamato per analogia)
Richiamato come parametro analogico per spiegare la natura del rimedio straordinario (comparazione con il rimedio revocatorio civile), a conferma della limitata portata dell'errore di fatto deducibile.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore di fatto (art. 625-bis c.p.p.) è uno strumento molto limitato: può essere fondato solo su errori percettivi incontrovertibili che determinano la volontà del giudice; non serve a rimettere in discussione valutazioni di merito o la credibilità delle fonti già valutate.
- Le diverse qualificazioni processuali del dichiarante (chiamante in correità vs chiamante in reità) hanno, sul piano probatorio, uno statuto sostanzialmente analogo; una mera correzione di tale etichetta è spesso irrilevante se non indicata la diversa incidenza sul giudizio probatorio con elementi concreti.
- Per ottenere l'accoglimento di un ricorso fondato su presunto errore di fatto occorre dimostrare l'incontrovertibile falsità o inesistenza di un fatto decisivo oppure la positiva accertata verità di un fatto la cui inesistenza era stata supposta; non è sufficiente contestare la valutazione della credibilità.
- Quando le corti di merito hanno motivato la valutazione della attendibilità di un collaboratore anche con riscontri estrinseci (es. intercettazioni), è difficile per l'impugnante ottenere rilievo con rimedi straordinari: bisogna puntare su elementi nuovi o documentare l'incontrovertibile errore fattuale.
- In fase di impugnazione è essenziale indicare in modo preciso e concreto come l'errore dedotto avrebbe inciso sulla decisione: l'assenza di tale collegamento rende il motivo irrilevante e conduce normalmente all'inammissibilità.
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