Sentenza n. 1071/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia: 1) del decreto dirigenziale della Regione Campania n. 1 del 15 settembre 2025, avente a oggetto “Aggiudicazione procedura n. 3988/AP/2024 - procedura di gara aperta telematica di rilevanza comunitaria ai sensi degli artt. 14, 25 e 71 del D.lgs. 36/2023, finalizzata all’acquisto, la consegna, l’installazione e il supporto specialistico di un sistema quantistico” - CUP B46G24000470006 - CIG B4A8F92159, in favore della IBM Italia s.p.a.; 2) della proposta di aggiudicazione; 3) di tutti gli atti di gara, ivi compresi i verbali, il bando, il disciplinare e il capitolato speciale; 4) della determina di indizione della procedura di gara; 5) dei chiarimenti; 6) della nota prot. n. 67055 del 10 febbraio 2025, con la quale veniva “proposta” la proroga del termine per presentare offerte e del provvedimento di data ed estremi sconosciuti, con il quale detta proroga veniva effettivamente “disposta”; 7) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, con espressa riserva di proporre motivi aggiunti all’avvenuta integrale conoscenza degli atti di gara; nonché per la declaratoria d’inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato, l’accertamento del diritto della società ricorrente a conseguire l’aggiudicazione della gara de qua e il conseguente subentro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione della gara per l’acquisto, la consegna, l’installazione e il supporto specialistico di un sistema quantistico, nonché gli atti di gara e la proroga del termine per la presentazione delle offerte
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione in favore dell’aggiudicataria, deducendo: la nullità del contratto di avvalimento per genericità dell’oggetto e irrisorietà del corrispettivo; l’illegittimità della proroga del termine per la presentazione delle offerte, per violazione degli artt. 3, 25 e 92 del d.lgs. 36/2023, difetto di istruttoria e motivazione ed eccesso di potere; la violazione della disciplina sulla parità di genere e l’illegittimità del bando per mancata previsione delle relative clausole, con richieste subordinate di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; la mancata indicazione dei costi della manodopera, con subordinate questioni di legittimità costituzionale e rinvio pregiudiziale; la genericità dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria e, in subordine, l’illegittimità del bando per avere consentito l’attribuzione del punteggio tecnico sulla base di impegni meramente astratti. La Regione e l’aggiudicataria hanno eccepito, tra l’altro, la tardività e l’inammissibilità della censura sulla proroga, nonché l’acquiescenza della ricorrente per avere partecipato alla gara usufruendo della proroga.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo assorbente la censura relativa all’illegittimità della proroga del termine per la presentazione delle offerte. La censura è stata ritenuta tempestiva perché la proroga non aveva impedito alla ricorrente di partecipare e non costituiva quindi una clausola immediatamente escludente; l’onere di impugnazione si è potuto concentrare sull’atto concretamente lesivo, ossia sull’aggiudicazione. Non è stata ravvisata acquiescenza nella partecipazione alla gara dopo la proroga, poiché l’acquiescenza richiede un comportamento libero, univoco e inequivocabile di accettazione degli effetti dell’atto. Nel merito, l’art. 92 del d.lgs. 36/2023 consente la proroga dei termini in presenza di presupposti specifici e impone che essa sia adeguata e proporzionata. La proroga di sette giorni, disposta a ridosso della scadenza sulla base di generiche difficoltà segnalate da operatori extra-UE, non risultava giustificata da un comprovato malfunzionamento della piattaforma, da impedimenti derivanti dalla firma digitale, da effettive barriere linguistiche non superabili o da problemi connessi ai fusi orari. I chiarimenti pubblicati dalla stazione appaltante dimostravano, al contrario, la disponibilità di strumenti per superare tali difficoltà; inoltre, l’oggetto dell’appalto e il termine originario di oltre due mesi rendevano non adeguatamente motivata la proroga. Sono stati quindi annullati tutti gli atti adottati a seguito della proroga, inclusa l’aggiudicazione, con regressione della procedura alla scadenza originaria del termine per la presentazione delle offerte. È stata lasciata all’Amministrazione la facoltà di assumere le determinazioni ritenute opportune sulle sorti della gara. Le ulteriori censure sull’offerta dell’aggiudicataria sono state dichiarate non esaminate per sopravvenuta carenza di interesse. La Regione Campania è stata condannata al pagamento di 3.000 euro di spese, oltre accessori e rimborso del contributo unificato; spese compensate nei confronti dell’aggiudicataria.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. 36/2023
Richiamato quale disposizione relativa alla rilevanza comunitaria della procedura di gara.
art. 25 d.lgs. 36/2023
Rilevante per gli aspetti relativi alla piattaforma digitale e al comprovato malfunzionamento quale possibile presupposto di proroga dei termini.
art. 41 d.lgs. 36/2023
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla mancata indicazione dei costi della manodopera; la questione non è stata esaminata per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 57, comma 2-bis, d.lgs. 36/2023
Richiamato dalla ricorrente in relazione alle clausole sulla parità di genere; la questione non è stata esaminata per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 71 d.lgs. 36/2023
Richiamato quale disposizione relativa alla procedura aperta e ai termini della procedura.
art. 92 d.lgs. 36/2023
I termini di cui al comma 1 sono prorogati in misura adeguata e proporzionale.
La proroga dei termini di presentazione delle offerte richiede circostanze oggettive riconducibili ai presupposti normativi e deve essere adeguata e proporzionata; non può fondarsi su difficoltà generiche o non comprovate.
art. 46 d.lgs. 198/2006
Richiamato dalla ricorrente in relazione agli obblighi sulla parità di genere; la relativa censura è rimasta assorbita.
art. 267 TFUE
Richiamato per le richieste subordinate di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, non esaminate per sopravvenuta carenza di interesse.
artt. 1 e 3 Cost.
Richiamati dalla ricorrente per la questione subordinata di legittimità costituzionale sulla diversa tutela dei lavoratori; la questione non è stata esaminata.
art. 74 c.p.a.
Richiamato quale disposizione processuale applicabile alla decisione.
art. 120 c.p.a.
Richiamato in relazione al rito speciale in materia di contratti pubblici.
Massime di principio
- La proroga del termine per la presentazione delle offerte, in quanto deroga ai principi di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza, può essere disposta soltanto in presenza dei presupposti previsti dalla legge e deve essere adeguata e proporzionata alla circostanza concreta e al tempo necessario per superarla.
- Le difficoltà degli operatori economici giustificano la proroga del termine di gara solo se integrano un’oggettiva preclusione alla partecipazione, quale un comprovato malfunzionamento o blocco della piattaforma; difficoltà generiche, superabili mediante gli ordinari strumenti disponibili, non sono sufficienti.
- La proroga del termine per presentare le offerte non è soggetta a impugnazione immediata quando non impedisce la partecipazione alla gara e non produce una lesione diretta, attuale e immediata; in tal caso può essere impugnata insieme all’atto successivo concretamente lesivo, come l’aggiudicazione.
- La partecipazione alla gara dopo l’adozione di una proroga non determina di per sé acquiescenza: questa richiede atti o comportamenti liberi, univoci e inequivocabili, dai quali risulti la volontà di accettare gli effetti dell’atto amministrativo.
- L’illegittimità della proroga del termine per la presentazione delle offerte comporta l’annullamento degli atti di gara adottati successivamente, inclusa l’aggiudicazione, e la regressione del procedimento alla scadenza originariamente prevista, salva la successiva riedizione delle determinazioni amministrative.
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