Sentenza n. 3783/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento quanto al ricorso n. 2904 del 2025: - dell’ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale nr. 93/2025; quanto al ricorso n. 2905 del 2025: per l'annullamento - dell’ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale del Comune di Marigliano n. 94 del 27.3.2025; quanto al ricorso n. 2906 del 2025: - dell’ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale nr. 95/2025 adottata dal Comune di Marigliano; quanto al ricorso n. 2908 del 2025: - dell’ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale nr. 96/2025 del Comune di Marigliano;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: quattro ordinanze comunali di acquisizione al patrimonio comunale di opere abusive e delle relative aree di sedime e superfici ulteriori
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato le ordinanze nn. 93, 94, 95 e 96 del 2025, emesse in conseguenza dell’inottemperanza a precedenti ordini di demolizione relativi a pensiline, tettoie, modifiche interne, cambi di destinazione d’uso, ampliamenti di terrazzi, un muro di recinzione e un deposito di rottami di autoveicoli. Ha dedotto: l’insussistenza dell’inottemperanza, assumendo di avere ripristinato lo stato dei luoghi o rimosso alcune opere; il difetto di istruttoria e motivazione, nonché la violazione degli artt. 7 e seguenti della l. 241/1990; l’erronea applicazione dell’art. 31 d.P.R. 380/2001, sostenendo che alcune opere fossero realizzabili mediante SCIA o CILA, ovvero soggette a sanzioni diverse dall’acquisizione; l’illegittimità dell’acquisizione del deposito di rottami, che avrebbe dovuto essere valutato secondo la disciplina dei rifiuti; l’eccessiva estensione delle aree acquisite rispetto alle superfici occupate dagli abusi, in assenza di adeguata istruttoria, calcoli e motivazione; infine, la prescrizione delle sanzioni pecuniarie, decorrente, secondo la ricorrente, dal verbale dei vigili urbani del 24 maggio 2016.
La decisione
Il TAR ha riunito i quattro ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva e li ha accolti parzialmente. Ha respinto le censure relative all’avvenuto ripristino e al difetto di istruttoria, rilevando che la relazione istruttoria comunale del 15 settembre 2025, basata anche su un sopralluogo del 17 marzo 2025, aveva escluso ripristini parziali e riscontrato nuovi manufatti abusivi; la relazione tecnica di parte non aveva efficacemente smentito tali risultanze. Ha ritenuto corretta l’applicazione dell’art. 31 d.P.R. 380/2001 alle opere edilizie considerate nel loro complesso, poiché plurime, stabili e idonee a trasformare permanentemente il territorio, escludendo la possibilità di parcellizzare gli abusi. Ha escluso anche il difetto di motivazione e la violazione del contraddittorio quanto all’acquisizione delle opere e delle loro strette aree di sedime, trattandosi di attività vincolata conseguente all’inottemperanza all’ordine di demolizione. Ha invece annullato le ordinanze nei limiti in cui: con l’ordinanza n. 95 era stata acquisita l’area di sedime del deposito di rottami, illecito riconducibile alla disciplina dei rifiuti e non a un intervento edilizio; le ordinanze avevano esteso l’acquisizione ad aree ulteriori rispetto a quelle occupate dagli abusi senza esplicitare le ragioni, gli elementi istruttori e le valutazioni giustificative dell’estensione. Ha respinto la censura di prescrizione delle sanzioni pecuniarie, affermando che l’illecito omissivo permanente derivante dalla mancata demolizione impedisce il decorso della prescrizione sino all’effettiva demolizione degli abusi. Le spese sono state compensate per soccombenza reciproca.
Norme richiamate
artt. 7 e ss. l. 241/1990
La violazione del contraddittorio procedimentale è stata esclusa perché l’acquisizione delle opere abusive e della stretta area di sedime costituisce attività vincolata conseguente all’inottemperanza all’ordine di demolizione.
art. 31 d.P.R. 380/2001
La norma è stata ritenuta applicabile alle plurime opere edilizie considerate globalmente, in quanto stabili e complessivamente idonee a determinare una trasformazione permanente del territorio; l’acquisizione della stretta area di sedime consegue ope legis all’inottemperanza.
art. 34 d.P.R. 380/2001
Il richiamo a tale disposizione nelle ordinanze di demolizione non ha reso equivoci gli ordini di ripristino, poiché il loro contenuto dispositivo richiamava anche le conseguenze della mancata ottemperanza.
art. 6-bis d.P.R. 380/2001
La disposizione è stata richiamata dalla ricorrente per sostenere l’assoggettabilità di alcune opere alla CILA, ma il giudice ha ritenuto prevalente la valutazione globale degli interventi e la riconducibilità degli abusi edilizi all’art. 31.
art. 22 d.P.R. 380/2001
La disposizione è stata invocata dalla ricorrente in relazione alla SCIA, ma la censura è stata respinta in ragione della valutazione complessiva e della stabile incidenza territoriale delle opere.
art. 10 d.P.R. 380/2001
La ricorrente ha dedotto che gli interventi non rientrassero nella ristrutturazione edilizia pesante; il giudice ha tuttavia ritenuto legittima l’applicazione dell’art. 31 sulla base della natura complessiva degli abusi.
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
Il termine di prescrizione della sanzione pecuniaria per la mancata ottemperanza non decorre dall’accertamento dell’abuso o dell’inottemperanza, ma dalla demolizione, poiché l’omissione ha natura permanente.
Massime di principio
- In presenza di una pluralità di abusi edilizi insistenti sul medesimo contesto territoriale, gli interventi devono essere valutati globalmente e non atomisticamente, quando la considerazione complessiva sia necessaria per apprezzarne l’incidenza stabile e permanente sull’assetto del territorio.
- L’acquisizione al patrimonio comunale conseguente all’inottemperanza all’ordine di demolizione ha natura meramente dichiarativa quanto al manufatto abusivo e alla stretta area di sedime già individuata; l’estensione dell’acquisizione ad aree ulteriori implica invece esercizio di potere discrezionale e richiede un’adeguata motivazione sulle ragioni, sui dati istruttori e sulle valutazioni che rendono necessaria tale estensione.
- L’area di sedime di un deposito di rottami di autoveicoli non può essere acquisita ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001 quando il deposito non costituisce un intervento edilizio, ma integra un illecito riconducibile alla disciplina dei rifiuti.
- L’acquisizione delle opere abusive e della stretta area di sedime, quale conseguenza vincolata dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, non richiede una rinnovata partecipazione procedimentale né una motivazione ulteriore rispetto alla verifica dell’inottemperanza; tali esigenze motivazionali riemergono per l’acquisizione di superfici ulteriori.
- La prescrizione della sanzione pecuniaria prevista per la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione non decorre dall’accertamento dell’abuso o dell’inottemperanza, ma soltanto dalla cessazione dell’illecito omissivo permanente, coincidente con la demolizione degli abusi.
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