Cassazione Penale, Ordinanza n. 04070/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, rilevando che le censure prospettate non erano deducibili contro una sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e dell'art. 616 c.p.p., ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto avverso una sentenza del giudice dell'udienza preliminare che aveva applicato la pena all'imputato. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il ricorrente deduceva: un vizio di motivazione della sentenza quanto alla verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; l'incongruità della pena irrogata; e un preteso difetto di corretta qualificazione giuridica del fatto. La Corte rileva però che, trattandosi di sentenza di applicazione della pena, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto per le violazioni di legge tassativamente previste dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e che le doglianze formulate non rientrano in tali ipotesi, perché non riguardano una difformità tra richiesta e decisione, né vizi sulla volontà dell'imputato, né effettivi errori nella qualificazione del fatto, né una pena illegale secondo i criteri fissati dalla giurisprudenza di legittimità.
Norme richiamate
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Limita l'impugnabilità della sentenza applicativa della pena alle sole violazioni di legge tassativamente indicate; non consente di dedurre vizi di motivazione, mera incongruità della pena o asseriti errori nominali nella qualificazione del fatto quando non vi sia una reale difformità tra richiesta e decisione o una pena illegale.
art. 129 c.p.p.
È richiamato solo come parametro della deduzione difensiva sull'insussistenza di cause di proscioglimento, ma non può essere oggetto di censura ammissibile nel caso di specie se formulata come vizio di motivazione.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Consente la declaratoria de plano di inammissibilità del ricorso.
art. 616 c.p.p.
Comporta, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
legge 23 giugno 2017 n. 103
È richiamata quale fonte introduttiva del comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p.
sentenza Sezioni Unite n. 33040 del 2015 (Jazouli)
È richiamata come precedente di principio in tema di pena illegale, rilevante per delimitare l'ammissibilità delle censure sulla pena.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena il ricorso per cassazione è esperibile solo per violazioni di legge nei limiti tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; restano esclusi i motivi di merito o di motivazione.
- La censura relativa alla mancata verifica di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., se formulata come vizio motivazionale, non è deducibile contro il patteggiamento.
- La doglianza sulla pena è ammissibile solo quando si alleghi una pena illegale, non quando si contesti la mera congruità o severità del trattamento sanzionatorio.
- Un preteso errore di qualificazione giuridica del fatto è rilevante solo se si traduce in una effettiva e non meramente nominale difformità giuridica, idonea a integrare una violazione di legge.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione determina la declaratoria de plano e la conseguente applicazione delle statuizioni economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
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