Cassazione Penale, Sentenza n. 1776/2022 del 17/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente contestava l'erronea applicazione dell'art. 61 n. 2 cod. pen. (nexus teleologico) perché la Corte di appello aveva confermato l'aggravante relativa al furto pur avendo assolto l'imputato dal reato che originariamente costituiva il 'fine' teleologico (falso), facendo così venir meno il nesso teleologico che giustificava l'aggravante
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo fondato in punto di riconoscimento della circostanza aggravante teleologica, ha però constatato che il reato è estinto per intervenuta prescrizione e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali. Agli effetti civili ha dichiarato il ricorso inammissibile; ha inoltre rigettato la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese del grado di legittimità, per manifesta infondatezza delle sue argomentazioni e per mancato apporto utile al decisum
Norme richiamate
art. 61 n. 2 cod. pen.
La circostanza aggravante del cosiddetto 'nesso teleologico' non si applica quando il fatto finale proiettato non sussiste o non è più previsto come reato (per es. assoluzione o depenalizzazione); la Corte d'appello avrebbe dovuto escluderla una volta venuto meno il reato-fine
art. 61 n. 11 cod. pen.
Riferita come altra aggravante originariamente contestata; la decisione deve tenere conto dell'effettiva rilevanza penale di tutti i fatti da cui dipendono le aggravanti
art. 129 comma 2 cod. proc. pen.
Prevede l'immediato proscioglimento quando dagli atti emerge incontrovertibilmente che il fatto non sussiste, non è stato commesso o non costituisce reato; tale presupposto non ricorreva nel caso di specie perché il ricorso non contestava la responsabilità base ma solo l'aggravante
art. 578 cod. proc. pen.
Stabilisce che la Corte di cassazione che dichiara estinto il reato per prescrizione decide anche sugli effetti civili dell'impugnazione; qui la Corte ha annullato per prescrizione e, ai sensi di tale norma, ha esaminato e dichiarato inammissibile il ricorso agli effetti civili
art. 83 dl. n. 18/2020 e art. 36 comma 1 dl. n. 23/2020
Norme di sospensione dei termini processuali per il periodo pandemico considerate nel calcolo della prescrizione; nonostante sospensioni e proroghe, la prescrizione è risultata maturata l'8 ottobre 2020
art. 610 comma 1 cod. proc. pen.
Riferimento al rito di legittimità svolto con modalità indicate dalla norma; la giurisprudenza collegata ammette la liquidazione delle spese della parte civile nel giudizio di legittimità se questa ha fornito un contributo effettivo alla decisione
art. 541 cod. proc. pen.
Richiamata in tema di possibilita' di partecipazione scritta della parte civile nel giudizio di legittimità; la mancata discussione orale non esclude la valutazione della sua attività scritta
Massime di principio
- La circostanza aggravante del nesso teleologico (art. 61 n.2) richiede che il reato 'fine' sia effettivamente sussistente e rilevante penalmente: se il reato-fine viene assolto o non è previsto dalla legge come reato, l'aggravante decade
- La Corte di cassazione deve dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione quando tale estinzione risulta evidente dagli atti; in tal caso può annullare la sentenza senza rinvio per gli effetti penali
- L'art. 129 comma 2 cod. proc. pen. comporta l'immediato proscioglimento solo se dai documenti del processo emerge incontrovertibilmente che il fatto non sussiste, non è stato commesso o non è reato; non basta una valutazione critica, serve una constatazione oggettiva
- Se l'impugnazione riguarda solo la sussistenza di circostanze aggravanti o della pena, ciò non impedisce alla Corte di cassazione di rilevare d'ufficio cause di estinzione del reato quali la prescrizione
- La dichiarazione di estinzione del reato in sede di legittimità non preclude automaticamente gli effetti civili: la Corte valuta separatamente l'ammissibilità degli aspetti civili dell'impugnazione e le richieste di condanna alle spese avanzate dalla parte civile
- La parte civile può ottenere la liquidazione delle spese nel giudizio di cassazione solo se dimostra di aver svolto un'attività scritta o processuale concreta, effettiva e utile a contrastare la pretesa dell'imputato; mere conclusioni generiche o note spese non sono sufficienti
- Nel computo della prescrizione vanno considerate anche le sospensioni legislative (es. norme emergenziali per la pandemia), ma tali sospensioni possono comunque lasciare maturare la prescrizione se il tempo complessivo risulta sufficiente
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