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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23633/2021 del 31/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguardava l'obbligo di versare alla cassa previdenziale dei geometri la contribuzione minima per l'anno 2012. Il giudice di merito aveva escluso tale obbligo ritenendo provato che il geometra svolgesse l'attività professionale solo come dipendente di una società pubblica e non producessero redditi da lavoro autonomo. La cassa ha impugnato la sentenza deducendo, con due motivi di violazione di legge, che l'obbligo di iscrizione e di versamento contributivo discende dall'iscrizione all'albo professionale e non dall'esercizio continuativo o redditizio della libera professione. Il resistente ha proposto ricorso incidentale condizionato, sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente ritenuto che la cassa potesse autonomamente modificare i requisiti di iscrizione dei contribuenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell'ente previdenziale, ritenendo corretta la regola secondo cui, per i geometri, ai fini dell'iscrizione obbligatoria alla cassa privatizzata e del pagamento della contribuzione minima, è sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, restando irrilevanti la occasionalità dell'esercizio della professione e la mancanza di reddito professionale. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stato il parametro processuale dei motivi di ricorso, dedotti per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È stata richiamata la proposta definita in camera di consiglio.

  • art. 1, L. 37/1967

    Richiamato dal ricorrente principale quale base normativa dell'obbligo contributivo dei geometri iscritti all'albo.

  • artt. 10 e 22, L. 773/1982

    Richiamati dal ricorrente principale a sostegno dell'obbligo contributivo verso la cassa di previdenza.

  • art. 2, L. 335/1995

    Richiamato come fonte dei principi cui si è conformato il regolamento della cassa privatizzata.

  • art. 1, L. 103/1996

    Richiamato dal ricorrente principale nel quadro normativo previdenziale di categoria.

  • art. 38 Cost.

    Richiamato in chiave di lettura costituzionalmente orientata del sistema previdenziale professionale.

  • art. 5 dello Statuto della Cassa dei geometri

    Richiamato dal ricorrente principale quale fonte dell'automatismo contributivo.

  • art. 2, d.lgs. 30/2006

    Richiamato nel secondo motivo del ricorso principale nel contesto dell'ordinamento professionale e previdenziale.

  • artt. 1 ss., d.lgs. 509/1994

    Richiamati dal ricorrente principale e incidentale in tema di privatizzazione e disciplina delle casse professionali.

  • art. 22, L. n. 773/1982

    Richiamato nel ricorso incidentale come norma concernente il regime della cassa.

  • art. 3, comma 12, L. n. 335/1995

    Richiamato nel ricorso incidentale e dalla Corte come base dei principi di equilibrio finanziario e dei poteri regolamentari delle casse privatizzate.

  • art. 1, comma 4, lett. a), d.lgs. 509/1994

    Richiamato nel ricorso incidentale in tema di autonomia regolamentare della cassa.

  • art. 3, comma 4, d.lgs. 509/1994

    Richiamato nel ricorso incidentale sul potere regolamentare della cassa privatizzata.

  • art. 1, comma 3, d.lgs. 509/1994

    Richiamato nel ricorso incidentale nel quadro della privatizzazione degli enti previdenziali.

  • art. 1, comma 763, L. 296/2006

    Richiamato nel ricorso incidentale in tema di requisiti e disciplina della contribuzione.

  • art. 1, comma 488, L. 147/2013

    Richiamato nel ricorso incidentale nel quadro normativo della contribuzione e della governance della cassa.

Massime di principio

  • Per le casse previdenziali privatizzate dei liberi professionisti, l'iscrizione all'albo professionale può costituire di per sé il presupposto sufficiente dell'obbligo di iscrizione alla cassa e del versamento della contribuzione minima, se così stabilito dal regolamento dell'ente in coerenza con la normativa di settore.
  • Ai fini della contribuzione minima dovuta alla cassa professionale, è irrilevante che l'attività professionale sia svolta solo occasionalmente o che non produca reddito, quando il regolamento applicabile collega l'obbligo alla sola iscrizione all'albo.
  • Le norme e i regolamenti delle casse privatizzate vanno interpretati alla luce dei principi della L. n. 335/1995, che consentono interventi organizzativi e contributivi diretti a garantire l'equilibrio finanziario di lungo termine dell'ente.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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