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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19815/2026 del 29/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Novara per detenzione illecita di sostanza stupefacente in lieve entità, commessa a Trecate il 12 marzo 2022. Il ricorso era articolato in quattro motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità; (2) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; (3) censura sul trattamento sanzionatorio; (4) censura sulla confisca del denaro rinvenuto nella disponibilità del ricorrente. La Corte ha ritenuto i primi tre motivi generici, meramente fattuali e non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata; quanto alla confisca, ha rilevato che la censura non coglieva la reale base giuridica della decisione, essendo stata disposta una confisca per sproporzione ex art. 240-bis c.p. richiamato dall'art. 85-bis d.P.R. 309/1990, e non una confisca del denaro quale profitto del reato di mera detenzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente generiche e non specifiche le censure sull'accertamento di responsabilità, sulle attenuanti generiche e sulla determinazione della pena, osservando che la sentenza d'appello aveva già fornito una motivazione coerente e non contraddetta dal ricorrente. Ha inoltre chiarito che la confisca del denaro non era stata disposta come confisca del profitto del reato di detenzione di stupefacenti, per la quale il denaro non è confiscabile in difetto di nesso diretto con il reato, ma come confisca allargata per sproporzione, legittima quando il condannato non giustifichi la provenienza delle somme o la loro compatibilità con lecite fonti di reddito. Conseguentemente, per l'inammissibilità del ricorso, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    fattispecie incriminatrice contestata, relativa alla detenzione illecita di stupefacenti in ipotesi di lieve entità.

  • art. 73, comma 7-bis, d.P.R. 309/1990

    richiamato per escludere che, nel caso di mera detenzione, possa disporsi la confisca del denaro quale misura collegata al reato, ipotesi invece pertinente alla cessione di stupefacente.

  • art. 240 c.p.

    non consente, nel caso di mera detenzione di stupefacenti, la confisca del denaro in assenza di nesso diretto tra somma e reato.

  • art. 240-bis c.p.

    consente la confisca allargata del denaro sproporzionato rispetto al reddito quando il condannato non ne giustifichi la provenienza lecita.

  • art. 85-bis d.P.R. 309/1990

    norma di rinvio che rende applicabile la confisca allargata nei reati in materia di stupefacenti, in presenza di sproporzione non giustificata tra patrimonio e fonti lecite di reddito.

  • art. 616 c.p.p.

    prevede, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitano a riproporre censure di merito, in modo generico o meramente alternativo rispetto alla ricostruzione fattuale già compiuta dal giudice di appello, senza confrontarsi con la motivazione impugnata.
  • Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se il ricorso si confronta specificamente con gli elementi valorizzati dal giudice di merito; non è sufficiente una doglianza astratta o la sola richiesta di una diversa valutazione degli stessi dati.
  • La determinazione della pena è insindacabile in cassazione quando la motivazione del giudice di merito dia conto della scelta del trattamento sanzionatorio entro i limiti legali e il ricorrente non deduca vizi logico-giuridici effettivi.
  • In materia di stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato non è automaticamente confiscabile come profitto del reato di mera detenzione; occorre un nesso tra somma e fatto criminoso, nesso che manca se il denaro non risulta collegato alla detenzione.
  • È invece legittima la confisca allargata del denaro, quando applicabile per rinvio normativo, se le somme risultano sproporzionate rispetto al reddito e il condannato non fornisce una giustificazione plausibile della provenienza lecita.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, per legge, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniPena e commisurazioneConfisca di prevenzione
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiConfisca

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