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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46005/2023 del 15/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della determinazione del trattamento sanzionatorio in seguito all'annullamento parziale della sentenza precedente (esclusione della recidiva). Il ricorrente contestava la violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. e la manifesta illogicità della motivazione nella dosimetria della pena, in particolare per l'erroneo riferimento a passaggi motivazionali riguardanti altro coimputato e per l'insufficiente riduzione riconosciuta a titolo di circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la decisione impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, disponendo il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Cagliari per un nuovo giudizio sulla determinazione della pena. Il motivo è che il giudice di rinvio ha errato nel ritenere intangibile la pena base sulla base di affermazioni riferibili a un altro coimputato e non ha adeguatamente motivato la scelta di concedere soltanto una minima riduzione per le circostanze attenuanti generiche, senza indicare elementi sfavorevoli preponderanti che giustificassero la compressione dell'attenuante nella sua massima estensione.

Norme richiamate

  • art. 132 cod. pen.

    Riferito alla determinazione della pena base e alla necessità di motivare la scelta degli elementi utilizzati per la quantificazione; la Corte ha ritenuto che il giudice di rinvio non abbia correttamente applicato i criteri di individualizzazione della pena.

  • art. 133 cod. pen.

    Riguarda la determinazione della pena definitiva tenendo conto delle circostanze attenuanti e aggravanti; la Corte ha ritenuto carente la motivazione sul giudizio di valenza tra attenuanti generiche e aggravante della pluralità dei fatti.

  • art. 219 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)

    Considerata come aggravante con la quale il giudice deve confrontare le circostanze attenuanti generiche; la sentenza sottolinea che l'equivalenza tra attenuanti generiche e aggravante non giustifica senza adeguata motivazione l'immutabilità della pena base.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Invocato per la riduzione della pena a seguito del rito abbreviato; la Corte ha osservato che la riduzione operata dal giudice di rinvio (tre mesi) è stata minima e non sufficientemente motivata rispetto al complesso dell'individualizzazione della pena.

  • art. 27 Cost.

    Richiama il principio di individualizzazione della pena: la Corte evidenzia che la motivazione deve rendere congruo il trattamento sanzionatorio rispetto alle esigenze costituzionali e deve indicare gli elementi rilevanti che giustificano la misura scelta.

Massime di principio

  • Se una sentenza rescindente annulla la pronuncia solo quanto alla recidiva, il giudice di rinvio non può semplicemente dichiarare intangibile la pena base: deve verificare e, se necessario, rideterminare la pena base alla luce della rimozione della recidiva.
  • Non è consentito traslare o attribuire alla posizione di un imputato argomentazioni che la sentenza precedente aveva formulate riferendole a un diverso coimputato; ogni decisione deve motivare specificamente la posizione dell'imputato di cui si ridetermina la pena.
  • La riconoscenza delle circostanze attenuanti generiche in misura non massima richiede una motivazione puntuale: il giudice deve indicare gli elementi sfavorevoli di preponderante rilevanza che impediscono di concederle nella massima estensione.
  • L'equivalenza tra attenuanti e aggravanti non comporta automaticamente la mancata diminuzione della pena base; occorre spiegare come tale equivalenza incida sulla composizione del trattamento sanzionatorio.
  • La riduzione prevista per il rito abbreviato ex art. 62-bis deve essere applicata con chiarezza e deve essere commisurata al complesso della pena, con esplicitazione dei criteri adottati nella dosimetria.
  • In caso di errori motivazionali sulla dosimetria della pena, la Cassazione tende ad annullare con rinvio per consentire una nuova valutazione da parte del giudice di merito, richiedendo che la nuova decisione sia congruamente motivata e coerente con i principi di individualizzazione della pena.

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