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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26744/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione di legittimità riguarda il ricorso proposto dall'imputato avverso una sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna per una rapina consumata davanti a un bar. Il ricorrente deduceva, da un lato, l'erroneità dell'accertamento della responsabilità e della qualificazione giuridica del fatto; dall'altro, l'omessa applicazione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. e, in sostanza, contestava anche il trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha rilevato che il primo motivo era generico e meramente reiterativo, perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata e tendeva a una rivalutazione del compendio probatorio, in particolare delle dichiarazioni della persona offesa e del titolare del bar. Ha ritenuto inoltre che il secondo motivo fosse manifestamente infondato e comunque generico, poiché la Corte d'appello aveva già escluso le attenuanti valorizzando la gravità del fatto, la violenza della condotta e l'assenza di elementi positivi. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'imputato. Ha ritenuto il primo motivo privo di specificità e sostanzialmente volto a sollecitare una rivalutazione del merito, operazione preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre giudicato il secondo motivo manifestamente infondato e generico, perché la motivazione della Corte d'appello sulla mancata concessione delle attenuanti generiche era congrua e non illogica. All'esito, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    Il ricorso deve contenere motivi specifici, con puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei riferimenti alla motivazione impugnata; la genericità o la mancanza di correlazione con la decisione impugnata comportano inammissibilità.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche possono essere escluse quando il giudice di merito valorizzi la gravità del fatto, la violenza della condotta e l'assenza di elementi positivamente apprezzabili.

  • art. 132 c.p.

    La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita secondo i criteri legali di commisurazione.

  • art. 133 c.p.

    La graduazione della pena deve essere sorretta dai criteri di commisurazione previsti dalla legge; in cassazione non è consentita una nuova valutazione di congruità se la motivazione non è illogica o arbitraria.

Massime di principio

  • In cassazione è inammissibile il motivo che si limiti a una generica contestazione dell'accertamento di merito senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e senza indicare specifici travisamenti o errori di diritto.
  • La censura che miri a ottenere una diversa valutazione delle prove, o una ricostruzione alternativa dei fatti, non è consentita nel giudizio di legittimità quando la decisione di merito sia sorretta da motivazione logica e completa.
  • La mancanza di specificità del motivo non coincide solo con la sua genericità, ma anche con l'assenza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento del ricorso.
  • La concessione o il diniego delle attenuanti generiche appartiene al potere discrezionale del giudice di merito e non può essere sindacata in cassazione se la motivazione richiama elementi rilevanti, come gravità del fatto e modalità della condotta.
  • La determinazione della pena, inclusa la valutazione della pena base e degli aumenti o diminuzioni per circostanze, è insindacabile in sede di legittimità salvo che sia frutto di arbitrio o di palese illogicità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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