Sentenza n. 15623/2026 - Roma, Sezione 3B
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 13216/2024, pubblicata in data 20 dicembre 2024, emessa dal Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, all’esito del procedimento R.G. n. 13330/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inadempimento del Ministero all'obbligo, stabilito dalla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 13216/2024, di attribuire € 2.000,00, oltre accessori, sulla Carta elettronica del docente per quattro anni scolastici e di rifondere € 1.200,00 di spese del giudizio presupposto
Esito
Favorevole al ricorrente (docente e difensore antistatario)
Prevale il privato
La controversia
La docente e il difensore antistatario hanno proposto ricorso per l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 13216/2024, pubblicata il 20 dicembre 2024 e passata in giudicato. La sentenza aveva riconosciuto alla docente il diritto a usufruire della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, condannando il Ministero ad attribuire il beneficio economico di € 2.000,00, oltre accessori, e a rifondere € 1.200,00 per le spese di lite, distratte in favore del difensore antistatario. I ricorrenti hanno dedotto la mancata esecuzione del titolo e chiesto l'ottemperanza, anche mediante nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento. Il Ministero si è costituito senza svolgere contestazioni specifiche.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza. Ha ritenuto documentati il passaggio in giudicato e gli altri presupposti dell'actio iudicati e ha rilevato che, in assenza di contestazioni dell'Amministrazione, le statuizioni della sentenza non risultavano eseguite. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena e integrale esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza di ottemperanza, precisando che l'obbligo opera nei limiti in cui non sia già stato adempiuto, anche parzialmente. Ha affermato che i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudicato non sono sindacabili in sede di ottemperanza. Per il caso di ulteriore inadempimento, previa richiesta della parte ricorrente, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli i successivi 60 giorni per provvedere. Ha condannato il Ministero a pagare € 750,00, oltre accessori di legge, per le spese del giudizio di ottemperanza, da distrarsi al difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
Parte ricorrente ha depositato la documentazione comprovante - anche alla luce del certificato di passaggio in giudicato della sentenza azionata e delle attestazioni di conformità all’originale delle copie versate in atti - l’esistenza dei presupposti richiesti per l’actio iudicati, ex artt. 112 e ss. c.p.a.
L'azione di ottemperanza è accoglibile quando sono documentati il titolo passato in giudicato e i presupposti dell'actio iudicati; accertato inoltre il mancato adempimento, il giudice ordina all'amministrazione di eseguire il titolo.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Dalla sentenza in questione si ricava, pertanto, il diritto dei ricorrenti di conseguire la pretesa riconosciuta, i cui presupposti non sono sindacabili in sede di ottemperanza del giudicato.
In sede di ottemperanza l'amministrazione e il giudice dell'esecuzione non possono rimettere in discussione i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato; va data esecuzione alla statuizione sul beneficio della Carta elettronica del docente.
art. 114 c.p.a.
Ne consegue che, rispettate le formalità procedurali e persistendo l’inadempimento del debitore, deve ordinarsi al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare piena ed integrale esecuzione al titolo azionato – sempre che non vi abbia già provveduto, anche solo parzialmente – entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
Accertato l'inadempimento, il giudice dell'ottemperanza ordina l'esecuzione integrale del titolo entro un termine assegnato, tenendo conto degli eventuali adempimenti già eseguiti, anche parzialmente; può inoltre predisporre la nomina del commissario ad acta per l'ipotesi di persistente inottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, una volta documentati il passaggio in giudicato del titolo e gli altri presupposti dell'actio iudicati, il giudice ordina all'amministrazione inadempiente di dare esecuzione alle statuizioni non ancora adempiute.
- In sede di ottemperanza non sono sindacabili i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato: l'amministrazione deve conformarsi al contenuto vincolante del titolo.
- Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'esecuzione e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento, subordinandone l'intervento alla richiesta della parte e assegnandogli un termine successivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 5 ott 2026Sentenza n. 1077/2026 - Bari, Sezione 2
- Sentenza · 5 ott 2026Sentenza n. 5517/2026 - Napoli, Sezione 7
- Sentenza · 5 ott 2026Sentenza n. 180/2026 - Bolzano, Sezione 1
- Sentenza · 5 ott 2026Sentenza n. 169/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 5 ott 2026Sentenza n. 7321/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
- Sentenza · 5 ott 2026Sentenza n. 7324/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →