Cassazione Penale, Sentenza n. 691/2022 del 12/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione con critica alla motivazione della sentenza di merito in relazione all'elemento soggettivo della bancarotta patrimoniale e documentale. Il ricorrente sostiene che la responsabilità è stata ricollegata al solo ruolo formale di amministratore senza indicare atti concreti di distrazione a lui imputati o anomalie di gestione; deduce inoltre che le operazioni di bancarotta erano state realizzate prima della sua assunzione della carica (17/05/2011) e che non risulterebbe consapevole dell'omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili, le quali - secondo il ricorrente - erano gestite dai "gestori di fatto" e non da lui.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancanza di specificità. I giudici di merito avevano già motivato che Gentile aveva acquisito le quote e assunto la carica di amministratore quando la società Moviter srl era stata già spogliata degli assets, che le scritture contabili erano state ritirate dallo stesso Gentile dal commercialista e mai consegnate al curatore (da cui desumere occultamento/distruzione), e che egli aveva partecipato al progetto dei precedenti amministratori di portare la società al fallimento, omettendo attività per contenere l'esposizione debitoria, spostando fittiziamente la sede e cedendo poi le quote a terzi estranei. Per questi motivi la Corte ha ritenuto infondate e aspecifiche le censure del ricorrente. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74
Gli artt. 5 e 10 richiamati riguardano obblighi e responsabilità in materia tributaria: i giudici hanno ritenuto integrata la violazione degli obblighi fiscali posti a carico dell'amministratore, come elemento correlato al progetto criminoso che ha portato al fallimento e alla bancarotta, considerando l'omissione di attività dirette a contenere l'esposizione debitoria verso l'erario.
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare)
artt. concernenti la bancarotta fraudolenta (bancarotta patrimoniale e documentale)
La sentenza applica i principi della legge fallimentare relativi alla bancarotta fraudolenta: distrazione di beni e occultamento/distruzione delle scritture contabili integrano la fattispecie di bancarotta patrimoniale e documentale, anche quando l'imputato abbia la sola veste formale di amministratore se sussiste partecipazione o consapevolezza del progetto criminoso.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Cass. sez. 4, n. 5191 del 29/3/2000; Cass., n. 28011 del 15/2/2013
I precedenti richiamati sono utilizzati per affermare due principi: (1) il vizio di motivazione non può essere prospettato in cassazione in termini generici riproponendo argomentazioni già valutate e ritenute infondate dal giudice del merito (inammissibilità per mancanza di specificità); (2) l'amministratore "testa di legno" o formale risponde personalmente delle malefatte degli amministratori di fatto se ha fatto da copertura conoscendo gli intenti criminosi.
Massime di principio
- La qualifica formale di amministratore non esclude responsabilità penale: il giudice può ritenere l'imputato responsabile anche se era amministratore di diritto quando vi siano prove di partecipazione, copertura, occultamento di scritture o atteggiamenti volti a favorire il progetto criminoso.
- L'occultamento, la distruzione o la mancata consegna delle scritture contabili al curatore costituiscono un forte elemento probatorio della bancarotta documentale e possono integrare la consapevolezza del progetto fraudolento.
- Per essere efficace in Cassazione, il motivo di ricorso deve essere specifico e correlato alle effettive argomentazioni della sentenza impugnata; riproporre genericamente le stesse ragioni già valutate dai giudici di merito comporta inammissibilità.
- L'onere probatorio per il ricorrente che neghi la propria consapevolezza o partecipazione è elevato: è necessario contestare in modo puntuale e motivato le risultanze probatorie e le inferenze logiche tratte dai giudici di merito.
- La condotta omissiva (es. non adottare misure per contenere l'esposizione debitoria, trasferire fittiziamente la sede, cedere quote a terzi estranei) può essere valutata come partecipazione al progetto fraudolento se inserita in un quadro intenzionale complessivo.
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