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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3459/2023 del 26/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di patteggiamento del 26/10/2021 che aveva applicato la pena concordata di anni 4 e giorni 4 per 221 accessi abusivi alla banca dati dell'anagrafe tributaria (art. 615-ter, commi 2 e 3) e reati ai sensi dell'art. 326 c.p.; il ricorrente ha dedotto quattro motivi: (1) estinzione per prescrizione di numerosi capi (1-15, 123, 159, 161, 163) relativamente all'art. 615-ter perché il termine prescrizionale sarebbe spirato prima dell'unico atto interruttivo (notifica misura cautelare 25/02/2021); (2) estinzione per prescrizione dei capi 124, 160, 162 e 164 riguardanti l'art. 326 c.p.; (3) violazione dell'art. 129 c.p.p. per mancata assoluzione dei capi 86 e 90; (4) illegittima confisca del telefono cellulare ai sensi dell'art. 240 c.p., in quanto l'accesso al sistema sarebbe avvenuto tramite terminale di servizio e non tramite telefono personale.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso in parte fondato: ha dichiarato inammissibili i motivi 1 e 3 poiche' attengono a questioni di merito/prova e non rientrano nei limiti di impugnazione della sentenza di patteggiamento; ha ritenuto inammissibile anche il motivo 4 relativo alla confisca, rilevando che la sentenza impugnata evidenzia l'uso del telefono per commettere i reati. Ha invece accolto il secondo motivo: i reati contestati ai capi 124, 160, 162 e 164 (art. 326) si sono estinti per prescrizione prima del primo atto interruttivo. In applicazione dell'art. 620 c.p.p. la Corte ha proceduto direttamente al nuovo computo della pena, detraendo la sanzione relativa ai reati prescritti (pari a 5 giorni di reclusione per ciascuno, con riduzione di un terzo per il rito). La pena residua risultante è di anni 3, mesi 11 e giorni 14 di reclusione. La sentenza impugnata è annullata senza rinvio limitatamente alla determinazione della pena e sono dichiarati estinti per prescrizione i capi indicati.

Norme richiamate

  • art. 615-ter cod. pen.

    Norma che sanziona l'accesso abusivo a banche dati; la corte ha ritenuto che molte delle condotte contestate rientrassero in questa fattispecie, ma sui punti relativi alla prescrizione e alla valutazione dell'aggravante si è limitata a dichiarare inammissibili i profili che avrebbero richiesto riesame di merito

  • art. 326 cod. pen.

    Fattispecie contestata per alcuni capi e la cui prescrizione è stata ritenuta intervenuta per i capi 124, 160, 162 e 164, con conseguente esclusione della pena relativa

  • art. 240 cod. pen.

    comma 2 n. 1) bis; comma 1-bis

    Disciplina della confisca; la Corte ha ritenuto ammissibile il mantenimento della confisca del telefono perchè la sentenza impugnata mostra l'uso del dispositivo per commettere i reati, e ha spiegato i limiti di impugnazione della misura nelle sentenze di patteggiamento

  • art. 157 cod. proc. pen.

    Richiamata in tema di rinuncia alla prescrizione: la Corte sottolinea che la rinuncia alla prescrizione richiede forma espressa e non può essere desunta dal consenso al patteggiamento o dalla richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma che prevede l'assoluzione quando il fatto non sussiste o non costituisce reato; il ricorso che invoca in modo sostanziale la valutazione della prova per ottenere l'assoluzione è stato ritenuto inammissibile nella sede di cassazione avverso sentenza di patteggiamento

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma sul procedimento per l'accordo (patteggiamento); la giurisprudenza richiamata precisa che la richiesta ai sensi dell'art. 444 non equivale a rinuncia alla prescrizione

  • art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.

    Limiti dell'impugnazione per cassazione delle sentenze di patteggiamento: ammissibili solo i vizî relativi alla volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di impugnazione per cassazione e la loro valutazione; richiamata per i limiti di sindacato sulla motivazione delle misure non concordate

  • art. 620, comma 1 lett. f cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di cassazione, se accoglie il ricorso, di procedere direttamente al nuovo computo della pena senza rinvio; applicata per detrarre le pene relative ai reati prescritti

  • Giurisprudenza: Sez. U. n. 18953/2016 (Piergotti) e Sez. U. n. 21368/2019 (Savin)

    Precedenti richiamati che stabiliscono che il consenso al patteggiamento o la richiesta ex art. 444 non costituiscono rinuncia alla prescrizione e chiariscono i limiti di impugnazione delle sentenze di patteggiamento

Massime di principio

  • La sentenza di patteggiamento è impugnabile in Cassazione solo nei limiti previsti dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p.: vizi della volontà, difetto di correlazione tra richiesta e pronuncia, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena o della misura di sicurezza; non è consentito un libero riesame di merito o della prova
  • La semplice richiesta di patteggiamento o il consenso all'applicazione della pena non costituiscono rinuncia alla prescrizione: la rinuncia alla prescrizione richiede forma espressa e non può essere desunta implicitamente
  • Se la Cassazione accerta la prescrizione di alcuni reati, può annullare la sentenza nei punti necessari e procedere direttamente al nuovo computo della pena ai sensi dell'art. 620 c.p.p., detraendo la parte di pena relativa ai reati prescritti
  • La confisca o altre misure di sicurezza applicate in una sentenza di patteggiamento possono essere censurate nei limiti dell'accordo; se la misura non era parte dell'accordo la revisione è possibile per vizio di motivazione secondo le regole ordinarie
  • Le censure che richiedono un accertamento di fatto o della prova (es. per dimostrare che una circostanza aggravante non sussiste o che il fatto non è provato) sono, in generale, inammissibili in cassazione quando si impugna una sentenza di patteggiamento

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