Sentenza n. 2776/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia sezione terza di Lecce n. -OMISSIS- resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Puglia, Lecce, che aveva respinto il ricorso contro l'ordinanza di demolizione adottata dal Comune di Lizzanello ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001
Esito
Favorevole al resistente (comuni)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda un'ordinanza con cui il dirigente dell'ufficio tecnico del Comune di Lizzanello aveva ingiunto la demolizione, entro novanta giorni, di un fabbricato pluriuso di circa 5,96 mq realizzato in assenza di permesso di costruire. In precedenza, il Comune di Cavallino aveva adottato un'analoga ordinanza, poi annullata dal TAR per incompetenza territoriale, essendo stato ritenuto ancora competente il Comune di Lizzanello. In primo grado erano stati dedotti: violazione dell'art. 7 l. 241/1990; eccesso di potere per violazione delle statuizioni di una precedente sentenza, contraddittorietà rispetto ad atti relativi alla ridefinizione dei confini comunali, sviamento, incompetenza relativa e carenza di motivazione; ulteriore contraddittorietà rispetto al documento programmatico preliminare al PUG; violazione dell'art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001, difetto di istruttoria, contraddittorietà e difetto di motivazione; ulteriore violazione dell'art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001 ed erroneità. In appello è stata inoltre contestata l'omessa considerazione, da parte del TAR, di un'istanza di rinvio dell'udienza, è stata ribadita la fondatezza dei primi tre motivi di primo grado ed è stata dedotta la contraddittorietà della sentenza per non avere considerato che il documento programmatico preliminare al PUG era già stato adottato quando era stata emanata l'ordinanza di demolizione. L'appellante sosteneva, in particolare, che la pendenza del procedimento di ridefinizione dei confini imponesse al dirigente di valutare l'opportunità della demolizione o di rimettere la questione al consiglio comunale e che l'intervento fosse compatibile con la pianificazione urbanistica.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha escluso che sussistesse un diritto al rinvio della trattazione: l'art. 73, comma 1-bis, c.p.a. consente il rinvio solo in presenza di una situazione eccezionale, non ravvisabile nella mera eventualità che la futura approvazione del PUG facesse venir meno l'interesse alla controversia. La precedente concessione di numerosi rinvii, che aveva già spostato la trattazione dal 2019 al 2024, deponeva anzi per la rapida definizione della causa. Ha poi ritenuto infondata la censura relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento. L'ordine di demolizione di un abuso edilizio è atto dovuto e vincolato; pertanto, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, l'omissione partecipativa non determina l'annullamento quando il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso. La repressione dell'abuso non richiede una motivazione specifica sull'interesse pubblico concreto, essendo quest'ultimo già individuato dal legislatore nell'esigenza di ripristinare la legalità urbanistico-edilizia; sono sufficienti la descrizione delle opere e l'individuazione delle violazioni. Il mero decorso del tempo non fa venir meno il potere repressivo, esercitabile anche tardivamente. La pendenza di un procedimento, futuro e incerto nell'an e nel quando, per lo spostamento dei confini comunali non imponeva né una valutazione di opportunità né il coinvolgimento del consiglio comunale: rilevava la competenza territoriale esistente al momento dell'accertamento dell'abuso. È stata infine respinta la censura fondata sulla compatibilità dell'intervento con il documento programmatico preliminare al PUG, sia perché non adeguatamente provata sia perché la compatibilità urbanistica non esonera dall'obbligo di munirsi del titolo edilizio. L'eventuale conformità urbanistica avrebbe potuto rilevare soltanto ai fini della presentazione di una domanda di sanatoria. Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione dei Comuni intimati.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
ordine di demolizione delle opere eseguite in assenza di permesso di costruire
La repressione degli abusi edilizi costituisce esercizio di un potere doveroso e vincolato; l'ordine di demolizione richiede la descrizione delle opere abusive e l'individuazione delle violazioni, ma non una specifica motivazione sul concreto interesse pubblico.
art. 7 l. 241/1990
obbligo di comunicazione di avvio del procedimento
La mancata comunicazione di avvio non determina l'illegittimità dell'ordine di demolizione quando, trattandosi di atto vincolato, il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
l'omessa comunicazione di avvio degrada ad irregolarità non invalidante quando il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso
La disposizione è stata applicata all'omessa comunicazione di avvio del procedimento relativo all'ordine di demolizione, in ragione della natura vincolata del potere repressivo.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Il rinvio della trattazione non costituisce un diritto della parte ed è giustificato soltanto da una situazione eccezionale; la mera eventualità di una futura sopravvenienza amministrativa non è sufficiente.
Massime di principio
- L'ordine di demolizione di opere edilizie abusive, adottato ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001, costituisce un atto dovuto e vincolato, sicché l'amministrazione non dispone di un margine di valutazione discrezionale sull'opportunità di reprimere l'abuso.
- Per un ordine di demolizione è sufficiente indicare le opere abusive e le violazioni accertate; non è necessaria una motivazione specifica sul concreto interesse pubblico, poiché tale interesse è già individuato dal legislatore nell'esigenza di ripristinare la legalità urbanistico-edilizia.
- La mancata comunicazione di avvio del procedimento non invalida l'ordine di demolizione quando, per la natura vincolata del potere esercitato, la partecipazione del destinatario non avrebbe potuto modificare il contenuto dell'atto, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.
- Il mero decorso del tempo dalla realizzazione dell'abuso non preclude né rende illegittimo l'esercizio del potere repressivo edilizio, che può essere esercitato anche tardivamente.
- La compatibilità dell'opera con la disciplina urbanistica non consente di realizzarla in assenza del necessario titolo edilizio; essa può eventualmente rilevare ai fini della presentazione di una domanda di sanatoria, ma non impedisce l'adozione dell'ordine di demolizione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 8 apr 2026Sentenza n. 751/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 8 apr 2026Sentenza n. 753/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 8 apr 2026Sentenza n. 838/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 8 apr 2026Sentenza n. 839/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 8 apr 2026Sentenza n. 840/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 8 apr 2026Sentenza n. 841/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →