Cassazione Penale, Ordinanza n. 28401/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto oltre il termine di legge di 15 giorni dalla notificazione dell'ordinanza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e in applicazione del criterio elaborato dalla Corte costituzionale n. 186/2000, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Esito
Favorevole al resistente (GIP)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 24 gennaio 2025 del GIP del Tribunale di Pesaro che aveva convalidato un provvedimento di d.a.spo. del Questore di Pesaro e Urbino. Dal testo emerge che il ricorso per cassazione è stato proposto il 25 marzo 2025, quindi oltre il termine di 15 giorni indicato dalla Corte. Il motivo decisivo esaminato è dunque solo la tardività dell'impugnazione, che rende il ricorso intempestivo e quindi inammissibile. La Corte aggiunge che, non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente deve essere condannato anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, anche di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
art. 15 giorni
È il termine di legge richiamato dalla Corte per proporre il ricorso, decorso il quale l'impugnazione è intempestiva.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
È richiamata quale आधार per la condanna alla somma in favore della Cassa delle Ammende, subordinata alla mancanza di ragioni per escludere la colpa del ricorrente nella causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione proposto oltre il termine previsto dalla legge è inammissibile, senza che la Corte debba esaminare il merito delle censure.
- La tardività dell'impugnazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alla somma in favore della Cassa delle Ammende presuppone che non vi siano ragioni per ritenere che il ricorrente abbia presentato l'impugnazione senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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