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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33601/2022 del 15/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (appellante)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di appello nel quale l'appellante aveva notificato l'atto di gravame in via telematica e, nel costituirsi, aveva depositato in formato cartaceo la documentazione relativa alla notificazione (atto di citazione in appello, relata, messaggio PEC e ricevute di accettazione e consegna) con attestazioni di conformità, senza però procedere entro il termine previsto per la costituzione al deposito telematico dei medesimi atti. La Corte d'appello ha dichiarato improcedibile l'appello ritenendo che tale omissione impedisse al giudice di verificare la corrispondenza tra documenti cartacei e file informatici. Con il ricorso per cassazione il soccombente ha censurato tale decisione, deducendo la violazione del principio di conservazione degli atti e di strumentalità delle forme, sostenendo che l'improcedibilità ex art. 348 c.p.c. riguarda soltanto l'inosservanza dei termini di costituzione e non anche le irregolarità formali del deposito, che al più avrebbero potuto integrare una nullità sanabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto applicabili i principi enunciati dalle Sezioni Unite in tema di deposito dell'originale dell'atto di appello e di conseguenze del mancato rispetto delle forme di costituzione: la sanzione di improcedibilità colpisce soltanto la costituzione tardiva o mancante, mentre la costituzione tempestiva ma irregolare ricade nel regime delle nullità ex art. 156 c.p.c. ed è sanata quando l'atto abbia raggiunto il suo scopo e l'appellato non abbia eccepito il vizio. Poiché nel caso concreto la costituzione dell'appellante era avvenuta tempestivamente e la controparte non aveva sollevato contestazioni sulla regolarità formale, la declaratoria di improcedibilità è stata ritenuta erronea. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti del motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 348 c.p.c.

    improcedibilità dell'appello

    la sanzione di improcedibilità è collegata solo alla mancata o tardiva costituzione dell'appellante, non alla mera inosservanza delle forme del deposito.

  • art. 347, comma 1, c.p.c.

    termine di costituzione dell'appellante

    il mancato deposito entro il termine rileva ai fini dell'improcedibilità; se la costituzione avviene nel termine, eventuali irregolarità formali non producono improcedibilità.

  • art. 156 c.p.c.

    le irregolarità formali della costituzione tempestiva ricadono nel regime delle nullità e sono sanate se l'atto ha raggiunto il suo scopo.

  • art. 3-bis l. 21 gennaio 1994, n. 53

    richiamato come base della notificazione telematica dell'atto di appello.

  • art. 9, comma 1-bis, l. 21 gennaio 1994, n. 53

    richiamato per le attestazioni di conformità dei documenti depositati.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, la sanzione di improcedibilità è di stretta interpretazione e si applica solo quando la costituzione dell'appellante manchi o avvenga oltre il termine di legge, non quando la costituzione sia tempestiva ma viziata da irregolarità formali.
  • Le irregolarità formali del deposito degli atti di costituzione, se la parte si è costituita nei termini, sono soggette al regime generale delle nullità e vanno valutate alla luce del principio di raggiungimento dello scopo.
  • Se l'appellato si costituisce senza contestare la conformità della documentazione prodotta, il vizio derivante dal deposito di copia anziché dell'originale o del file informatico risulta sanato, purché il giudice possa verificare la tempestività della notificazione e della costituzione.
  • Nell'interpretazione delle norme processuali che ammettono più letture, deve privilegiarsi la soluzione che assicura la più ampia tutela del diritto di difesa e l'effettività della tutela giurisdizionale, in coerenza con i principi del giusto processo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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