Cassazione Civile, Ordinanza n. 24712/2025 del 07/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento emessa per IRES, IRAP e IVA, oltre interessi e sanzioni, relativa all’anno d’imposta 2006. La società contribuente aveva visto dichiarato in primo grado l’accoglimento del proprio ricorso, ma in appello la decisione era stata riformata con declaratoria di inammissibilità del ricorso originario per asserita tardività, ritenendosi decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. La società ha proposto ricorso per cassazione articolando otto motivi: 1) omessa rilevazione dell’inammissibilità dell’appello per mancata allegazione delle ricevute di spedizione e inesistenza di fede privilegiata della data risultante dall’avviso; 2) omessa pronuncia sulla dedotta mancanza di delega del funzionario sottoscrittore dell’appello; 3) giudicato interno e mancanza di specificità dei motivi di appello, con conseguente nullità della sentenza per ultrapetizione o motivazione apparente; 4) violazione delle norme sulla notificazione della cartella a persona giuridica, sostenendo che, in caso di irreperibilità relativa presso la sede, la notifica avrebbe dovuto seguire l’art. 145 c.p.c. nei confronti del legale rappresentante e non dell’ente in forma impersonale, e che comunque il termine per impugnare sarebbe dovuto decorrere dal ritiro dell’atto presso la casa comunale, non dalla ricezione della raccomandata informativa; 5) omessa pronuncia sulla decadenza dell’Ufficio dal potere di notificare la cartella e motivazione apparente sulla regolarità della notifica; 6) violazione delle norme sulla produzione di documenti nuovi in appello; 7) omessa pronuncia sull’infondatezza nel merito della pretesa tributaria e delle sanzioni; 8) richiesta subordinata di rimessione in termini per errore scusabile. La Corte ha ritenuto fondato il quarto motivo: ha affermato che, quando la notifica alla persona giuridica non possa essere eseguita secondo l’art. 145, primo comma, c.p.c., la forma alternativa ex art. 145, ultimo comma, c.p.c. e, per il richiamo, l’art. 140 c.p.c., deve comunque essere eseguita nei confronti della persona fisica che rappresenta l’ente, e non dell’ente in modo impersonale. Nel caso concreto, invece, la raccomandata informativa dell’avvenuto deposito era stata inviata alla società presso la sede e ricevuta dal portiere; pertanto, la notificazione non si era perfezionata validamente nel 2011 come ritenuto dalla CTR. Ne discendeva che il termine per impugnare doveva considerarsi decorrente dal 3.2.2011, data del ritiro dell’atto presso la casa comunale con piena conoscenza dell’atto, e che il ricorso originario notificato il 29.3.2011 era tempestivo. L’accoglimento del quarto motivo ha reso superfluo l’esame della questione di legittimità costituzionale sollevata in subordine e ha comportato l’assorbimento degli altri motivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il quarto motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti tutti gli altri motivi, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo accolto e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto erronea la declaratoria di inammissibilità per tardività del ricorso originario, perché la notifica della cartella esattoriale era stata eseguita in modo non conforme all’art. 145 c.p.c. nei confronti della società in quanto tale, anziché del legale rappresentante, con conseguente errato dies a quo individuato dalla CTR. Il ricorso originario doveva considerarsi tempestivo, perché il termine di impugnazione decorreva dal ritiro dell’atto presso la casa comunale e non dalla ricezione della raccomandata informativa. Restano quindi da riesaminare nel giudizio di rinvio le questioni non trattate per assorbimento.
Norme richiamate
art. 53 d.lgs. 546/1992
richiamato per le censure sulla specificità e ammissibilità dell'appello nel processo tributario
art. 22 d.lgs. 546/1992
richiamato dalla ricorrente in tema di produzione degli atti e documenti nel giudizio tributario
art. 18 d.lgs. 546/1992
richiamato in combinazione con l'art. 53 d.lgs. 546/1992
art. 112 c.p.c.
richiamato per dedotte omesse pronunce e ultrapetizione
art. 36 d.lgs. 546/1992
richiamato per il contenuto e la motivazione della sentenza tributaria
art. 132 c.p.c.
richiamato per la dedotta motivazione apparente
art. 324 c.p.c.
richiamato per il giudicato interno
art. 329 c.p.c.
richiamato per la mancata impugnazione di una ratio decidendi
art. 2909 c.c.
richiamato per l'efficacia del giudicato
art. 21 d.lgs. 546/1992
richiamato quale norma sul termine per impugnare nel processo tributario; la Corte collega la decorrenza alla piena conoscenza dell'atto, qui avvenuta al ritiro presso la casa comunale
art. 26 d.P.R. 602/1973
richiamato sulle modalità di notifica della cartella di pagamento
art. 60 d.P.R. 600/1973
richiamato sulle modalità di notifica degli atti tributari
art. 140 c.p.c.
la Corte afferma che la sua utilizzazione, nel caso di notifica a persona giuridica, non può avvenire in forma impersonale nei confronti dell'ente, ma deve riguardare la persona fisica che lo rappresenta
art. 145 c.p.c.
la notifica alle persone giuridiche va eseguita nella sede secondo i soggetti indicati; se ciò non è possibile, le forme alternative devono comunque essere dirette al legale rappresentante e non all'ente in quanto tale
art. 48 disp. att. c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per l'avvertenza sulla perfezione della notifica ai fini del termine per impugnare
art. 8 l. 890/1982
richiamato dalla ricorrente per le modalità della raccomandata informativa e l'avvertenza sul perfezionamento della notifica
art. 6 l. 212/2000
richiamato dalla ricorrente in chiave di garanzia del contribuente e di interpretazione costituzionalmente orientata delle norme sulla notifica
art. 25 d.P.R. 602/1973
richiamato per la dedotta decadenza dal potere di notificare la cartella
art. 19 d.lgs. 112/1999
richiamato in relazione alla decadenza dell'ufficio dal potere di notificazione
art. 58 d.lgs. 546/1992
richiamato sulla produzione di nuovi documenti in appello nel processo tributario
art. 153 c.p.c.
richiamato per la richiesta subordinata di rimessione in termini per errore scusabile
art. 24 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno delle censure di legittimità costituzionale
art. 53 Cost.
richiamato dalla ricorrente e nel motivo relativo alla pretesa tributaria
art. 111 Cost.
richiamato per il giusto processo e la motivazione
art. 113 Cost.
richiamato per la tutela giurisdizionale
art. 117 Cost.
richiamato in combinazione con l'art. 6 CEDU nelle censure di legittimità costituzionale
art. 6 CEDU
richiamato quale parametro convenzionale di tutela del giusto processo
art. 138 c.p.c.
richiamato in tema di notifica alle persone giuridiche e alla persona fisica rappresentante
art. 139 c.p.c.
richiamato per i soggetti legittimati a ricevere la notifica presso la sede
art. 141 c.p.c.
richiamato in tema di notificazione alla persona fisica rappresentante dell'ente
Massime di principio
- Quando la notificazione di un atto destinato a una persona giuridica non può essere eseguita nella sede ai sensi dell'art. 145, comma 1, c.p.c., la forma alternativa ex art. 145, comma 3, c.p.c. e il richiamo all'art. 140 c.p.c. operano nei confronti del legale rappresentante, non dell'ente in forma impersonale.
- La notifica eseguita con deposito presso la casa comunale, affissione dell'avviso e raccomandata informativa indirizzata alla società presso la sua sede non è conforme al modello legale se non è diretta alla persona fisica che rappresenta l'ente; in tal caso non può ritenersi validamente perfezionata secondo il regime applicato dalla CTR.
- Nel processo tributario, l'erronea individuazione del momento di perfezionamento della notifica della cartella di pagamento incide sul dies a quo del termine di impugnazione ex art. 21 d.lgs. 546/1992; se il destinatario ha acquisito piena conoscenza dell'atto solo al ritiro presso la casa comunale, da tale momento decorre il termine per ricorrere.
- Se la decisione di appello è cassata per un vizio che assorbe gli altri motivi, le ulteriori censure restano prive di esame e la causa va rinviata al giudice di merito per il riesame delle questioni non decise e per le spese di legittimità.
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