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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23379/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (procedura concorsuale)

La controversia

La controversia nasce dalla vendita, nell’ambito di una procedura fallimentare, di beni mobili posti in vendita a offerte private. Una società presentava un’offerta di acquisto; il curatore, dopo aver indetto due aste e ottenuto l’autorizzazione del giudice delegato, comunicava l’accettazione della proposta. L’offerente riteneva però venuto meno il proprio interesse, assumendo che la successiva riapertura della gara equivalesse a un rifiuto della proposta. Il curatore sosteneva invece che il contratto si fosse perfezionato e, a fronte del mancato pagamento, procedeva alla vendita in danno chiedendo la condanna della società alla differenza tra il prezzo pattuito e quello ricavato, oltre a spese, competenze, interessi e costi di custodia. La società ricorrente, in cassazione, deduceva principalmente: la violazione del divieto di ultrapetizione per avere la corte d’appello applicato l’art. 587 c.p.c. invece dell’art. 1515 c.c.; e, nel primo motivo, ulteriori censure sulla pretesa inefficacia dell’offerta per mancanza di cauzione, sul presunto tacito rifiuto dell’offerta da parte del curatore e sull’asserita inapplicabilità della disciplina dell’art. 587 c.p.c. per non essere state osservate le relative modalità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso il vizio di ultrapetizione, affermando che il giudice può qualificare giuridicamente i fatti dedotti e individuare d’ufficio la norma applicabile, purché non alteri i fatti costitutivi della domanda. Ha ritenuto corretta l’applicazione, alla vendita a offerte private in procedura fallimentare, della disciplina della vendita forzata, con conseguente assimilazione della posizione dell’offerente a quella dell’aggiudicatario e legittimità della richiesta della differenza di prezzo in caso di inadempimento. Le ulteriori doglianze del primo motivo sono state in parte dichiarate inammissibili perché nuove o perché implicavano una rivalutazione dei fatti, e in parte assorbite. Nessuna statuizione sulle spese, per difetto di attività difensiva dell’intimato. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non viola il divieto di ultrapetizione se si limita a qualificare giuridicamente i fatti allegati e a individuare d'ufficio la norma applicabile, senza sostituire la domanda con una diversa o fondarla su fatti nuovi.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale invocato per denunciare la violazione di legge.

  • art. 1515 c.c.

    Norma invocata dalla ricorrente come base della vendita in danno, ma ritenuta non applicabile come disciplina esclusiva della fattispecie.

  • art. 106 l.fall.

    Nel testo anteriore alla riforma del 2006, affida al giudice delegato la scelta della forma della vendita e non disciplina specificamente la vendita a offerte private; quest'ultima resta comunque modalità della liquidazione coattiva fallimentare.

  • art. 540 c.p.c.

    Richiamato per affermare che, nella vendita giudiziale, il trasferimento del bene si verifica con l'integrale pagamento del prezzo e che, in caso di mancato pagamento, si può procedere a nuovo incanto a spese e sotto la responsabilità dell'aggiudicatario inadempiente.

  • art. 587 c.p.c.

    "se il prezzo che se ne ricava…risulta inferiore a quello dell'incanto precedente, l'aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza"

    La sua ratio è impedire che dall'inadempimento dell'aggiudicatario derivi un danno per i creditori; la disciplina è applicabile, in via compatibile, anche alla vendita a offerte private in ambito fallimentare.

  • art. 571 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo di ricorso, ma le relative censure sono state ritenute in parte nuove, in parte inammissibili o assorbite.

  • art. 108 l.fall.

    Citate le pronunce che ne hanno valorizzato l'applicazione nella disciplina della vendita fallimentare, in continuità con il principio qui affermato.

  • art. 177 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 587 c.p.c. quale disciplina compatibile con la vendita a offerte private nella procedura concorsuale.

  • art. 1515 c.c.

    La sua applicazione esclusiva è esclusa, perché la vendita in procedura fallimentare conserva natura di vendita giudiziale/coattiva.

Massime di principio

  • Nel processo civile il giudice deve qualificare giuridicamente i fatti allegati e individuare la norma applicabile anche d'ufficio; il vizio di ultrapetizione sussiste solo se la decisione si fonda su fatti costitutivi diversi da quelli dedotti o sostituisce la domanda con un'altra.
  • La vendita di beni mobili nella procedura fallimentare, anche quando realizzata mediante offerte private, conserva natura di vendita giudiziale e non coincide con una vendita volontaria di diritto comune.
  • Nella vendita giudiziale il trasferimento del bene non deriva dal solo consenso del curatore, ma si perfeziona con il pagamento integrale del prezzo e con gli ulteriori adempimenti previsti dalla procedura.
  • L'offerente che, nella vendita concorsuale, non adempia al pagamento può essere trattato in modo analogo all'aggiudicatario inadempiente, con applicazione compatibile della disciplina che consente la rivendita e la richiesta della differenza di prezzo se il ricavato è inferiore.
  • Le censure che presuppongono una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella accertata dal giudice di merito sono inammissibili in cassazione se mirano solo a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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