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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6629/2023 del 16/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Gallace impugnava l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere (art. 309 c.p.p.) contestando, in relazione al capo 1) (associazione di stampo mafioso) e al capo 35) (associazione dedita al narcotraffico), che: a) vi fossero giudicati contraddittori (richiamando la sentenza Itaca che avrebbe accertato lo scioglimento del gruppo Gallace/Novella dal 2007 e l'assenza di responsabilità di Gallace in una nuova compagine); b) sussistesse il principio del ne bis in idem rispetto a procedimenti precedenti (Magma); c) le fonti probatorie fossero inadeguate e basate su dichiarazioni "anacronistiche" e non riscontrate, nonché su intercettazioni decontestualizzate; d) mancassero elementi del pactum sceleris e del dolo specifico per l'associazione di narcotraffico; e) l'aggravante della finalità di agevolazione mafiosa fosse infondata e, comunque, la valutazione del materiale fosse affetta da vizio di motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure: il Tribunale del riesame ha correttamente distinto ambiti territoriali e compagini (escludendo contraddizione tra giudicati Appia, Itaca e il procedimento in esame) e ha motivato adeguatamente la persistenza del ruolo dirigente di Gallace sulla base di giudicati pregressi, dichiarazioni di più collaboratori di giustizia valutate nei criteri di credibilità e attendibilità e di intercettazioni documentali ritenute pertinenti e non anacronistiche. Quanto al capo 35), la Corte ha ritenuto provata allo stato, anche per indizi convergenti (intercettazioni e dichiarazioni), l'esistenza di un'organizzazione dedita al narcotraffico e il ruolo apicale di Gallace. L'eccezione di ne bis in idem è stata respinta perché le organizzazioni contestate sono risultate diverse per struttura, tempo e territorio. La censura sull'aggravante di agevolazione mafiosa è stata dichiarata inammissibile nella parte in cui non incide sulla legittimità della misura cautelare. Il ricorso è stato quindi respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le funzioni del giudice nelle misure cautelari; la Corte ha ritenuto legittimo l'esercizio di tali funzioni da parte del Tribunale del riesame nella conferma della custodia cautelare

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che regola l'addebito delle spese processuali; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata per gli adempimenti di trasmissione relativi all'ulteriore procedura dopo la decisione

  • Principio del ne bis in idem

    La Corte ha applicato il principio esclusivamente dopo aver verificato che non sussisteva identità della fattispecie contestata in procedimenti precedenti, evidenziando la necessità di coincidenza di identità di soggetto, fatto e titolo per farlo valere

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata

    Sez. 1, n. 37282 del 24/06/2021 (De Santis); Sez. 2, n. 21171 del 07/05/2013 (Lo Piccolo); Sez. 6, n. 16939 del 20/12/2011 (De Filippi); Sez. 5, n. 31442 del 28/06/2006 (Salinitro); Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021 (Gregoli); Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016 (D'Andrea) e altre richiamate nella decisione

    La Corte ha ribadito i criteri consolidati di valutazione della prova dichiarativa dei collaboratori (esame della credibilità soggettiva, attendibilità dei narrati, coerenza temporale e riscontri esterni) e i limiti del sindacato di legittimità quando è richiesta valutazione di fatto; ha altresì richiamato i criteri per la configurabilità dell'associazione dedita al narcotraffico (organizzazione, mezzi adeguati, stabilità)

Massime di principio

  • La presenza di precedenti sentenze irrevocabili non esclude automaticamente una nuova imputazione: occorre valutare identità di soggetto, fatto, tempo e territorio; diversità su uno di questi elementi può giustificare nuove contestazioni
  • In sede cautelare il giudizio richiede gravità indiziaria basata su elementi convergenti; dichiarazioni di collaboratori sono utilizzabili se il giudice valuta e motiva sulla loro credibilità, attendibilità e riscontri esterni
  • Il criterio di verifica del ne bis in idem richiede la sostanziale identità della fattispecie già giudicata; differenze strutturali, temporali o territoriali possono escludere la causa di non punibilità
  • La Corte di legittimità limita il proprio sindacato sui fatti: contestazioni che richiedono accertamento fattuale approfondito (valutazione delle intercettazioni, riscontri incrociati) sono, salvo illogicità manifeste, sottratte al riesame in Cassazione
  • La censura sull'esistenza di circostanze aggravanti in sede cautelare è ammissibile solo se la loro esclusione può incidere concretamente sulla legittimità o sulla durata della misura cautelare

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